Autore: admin

  • La valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima e illibata)

    Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora, “irreprensibile”) del professionista che chiede l’iscrizione o la reiscrizione all’Albo o al Registro deve essere valutato singolarmente, caso per caso, con la necessaria prudenza valutando non solo l’integrità personale dell’aspirante, ma anche l’idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione (Nel caso di specie, la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti veniva rigettata alla luce della reiterata violazione degli obblighi posti dal giudice civile in varie ordinanze nell’interesse della figlia minore).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 197

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181.

  • L’esercizio arbitrario delle ragioni del cliente

    Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ottenere dal conduttore moroso la restituzione dell’immobile locatogli dal proprio cliente, sostituisca le serrature dell’immobile stesso nonostante l’opposizione del conduttore ed in difetto di titolo esecutivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 196

  • Il dies a quo prescrizionale nel caso di condotta illecita omissiva

    Nelle ipotesi in cui la violazione deontologica sia integrata da condotte protrattesi nel tempo, la decorrenza del termine di prescrizione ha inizio dalla cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento di obbligazione cambiaria).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 195

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PICCHIONI), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 8 settembre 2011, n. 132; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DE GIORGI), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 166; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 117; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 107; Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56.

  • La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

    L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli art. 17 cod. prev.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis cod. prev.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo → (ora, art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo →), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista dichiarava di distingersi dagli altri avvocati, “troppo spesso apparsi azzeccagarbugli”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152.

  • Costituzione di associazione professionale e omessa comunicazione al COA di appartenenza

    Si ritiene riprovevole sul piano disciplinare il contegno dell’avvocato che si sottragga ai doveri di collaborazione col proprio C.d.O., nell’ambito dei compiti di tenuta dell’Albo ad esso riservati, omettendo comunicazioni ritenute fondamentali per l’esercizio dell’attività forense (Nel caso di specie, trattavasi di costituzione di associazione professioanle non comunicata al COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194

  • Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio

    Il decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 ed il venir meno dell’abilitazione provvisoria, non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse del praticante stesso a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. Civ. 30.6.2008, n. 17761; 26.5.2006, n. 12543; CNF 17.9.2012, n, 115; 15 .12. 2011, n. 196.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta in proprio da professionista sospeso cautelarmente o a mezzo difensore non cassazionista

    E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art.60 r.d. n.37/34) perché non iscritto all’albo professionale in quanto sospeso cautelarmente e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta in proprio da soggetto sospeso cautelarmente, ed in calce al ricorso era altresì conferita procura speciale ad avvocato, che tuttavia non era Cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 192

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.Cass.SS.UU. 08.05.2008 n.11213-ord.;Cass.SS.UU. 08.08.2001 n.10956.

  • L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98

  • L’interruzione della prescrizione disciplinare (anche da parte dell’incolpato)

    In ragione della natura pubblicistica e della specialità della materia, durante il procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine, la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei, non solo dall’atto di apertura del procedimento, ma anche da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva, probatoria, o decisoria, nonché dagli atti provenienti dallo stesso incolpato, pure se diretti a contestare il diritto, come ad esempio le impugnazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di ingiustificato trattenimento di somme del cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.