L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Conseguentemente, l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione è in re ipsa, anche alla luce dell’art. 33, c. V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
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Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell’abuso del diritto comunitario
I cittadini comunitari hanno il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. L’abuso di tale diritto richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell’Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e di un elemento soggettivo (deve emergere una volonta` di ottenere un vantaggio indebito). In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell’Abogado nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti non puo` essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145. -
Avvocati Stabiliti: trasferirsi all’estero per beneficiare della normativa straniera più favorevole non costituisce, di per sé, abuso del diritto
Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa piu` favorevole e faccia subito ritorno nello Stato membro di cui e` cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica e` stata acquisita, non costituisce, di per se´, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145. -
Le udienze disciplinari di primo grado non sono pubbliche
Stante la natura amministrativa delle funzioni esercitate dai Consigli dell’Ordine in materia disciplinare e del relativo procedimento non sono applicabili le norme dettate in materia di funzioni e di procedimenti giurisdizionali, sicché appare manifestamente infondata la qlc dell’art. 42, comma 1 R.D. n. 34/37 nella parte in cui prevede che le adunanze del Consiglio dell’Ordine in sede disciplinare non sono pubbliche, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Cost.
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L’annullamento dell’elezione del consigliere istruttore del procedimento disciplinare
La censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine deve essere proposta a pena di inammissibilità nel corso del procedimento di primo grado (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità del procedimento svolto avanti al Consiglio dell’Ordine in quanto istruito da un consigliere, la cui elezione era stata poi annullata con sentenza della Corte di Cassazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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La minaccia di denuncia alla Finanza in caso di contenzioso
Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in una missiva inviata alla controparte, prospetti, nel caso di contenzioso, la richiesta dell’intervento della Guardia di Finanza per indagini ultronee e non pertinenti all’oggetto della controversia, così realizzando un effetto intimidatorio contrario ai canoni di correttezza e lealtà a prescindere da una ipotizzata ed eventuale sussistenza di irregolarità nella contabilità fiscale della controparte stessa.
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Le attenuanti penali sono deontologicamente irrilevanti
Le eventuali attenuanti o diminuenti concesse in sede penale non possono influenzare l’organo disciplinare, al quale è rimessa la valutazione del disvalore della condotta esclusivamente dal punto di vista dell’ordinamento professionale.
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L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento
Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato. Al giudice disciplinare è riservata la valutazione del fatto che deve fare con riferimento al disvalore della condotta dell’incolpato dal punto di vista dell’ordinamento professionale.
NOTA:
La sentenza di cui in massima è stata confermata, in sede di impugnazione, da Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 23836 del 23 novembre 2015.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44. -
La prescrizione nel caso di illecito omissivo NON permanente
L’illecito omissivo è imprescrittibile ove la condotta abbia carattere permanente, il che deve escludersi OVE l’omissione consista in un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori oltre i quali non possa più essere compiuto (Nel caso di specie, trattavasi di mancata proposizione di un atto d’appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto prescritta l’azione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 marzo 2015, n. 10
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78. -
In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 198
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 134, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 174 Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI; Cons. Naz. Forense 28-12-2012, n. 198 Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.