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  • Il COA di Milano, dopo aver precisato: a) che tre avvocati iscritti all’albo di Bari hanno costituito una società avente ad oggetto l’esercizio in comune della professione forense; b) che la sede della società è stata fissata a Milano mentre la sede secondaria è in altra città in provincia di Brindisi; c) che la società ha chiesto l’iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati di Milano come STP; chiede parere sulla fondatezza di detta richiesta.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    Dato per scontato (anche se il quesito non lo dice) che la società di cui trattasi sia una società di persone, disciplinata dal D. Lvo. n. 96/2001, deve affermarsi la fondatezza della richiesta ai sensi dell’art. 27, c. 1, di detto D. Lvo., il quale espressamente prevede l’iscrizione della società nella Sezione speciale dell’Albo in cui ha sede.
    Peraltro, anche alla luce dell’art. 5, c. 2, lett. g), della L. n. 247/2012 quest’ultima disposizione, ancorché la delega sia decaduta, costituisce principio e criterio direttivo dell’ordinamento.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 22 ottobre 2014, n. 82

    Quesito n. 429, COA di Milano

  • Il COA di Roma chiede se: “nell’ipotesi in cui al medesimo Avvocato sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi 12, che sta già scontando dal 17.03.2014, nonché quella della cancellazione dall’albo, alla sanzione della cancellazione vada data immediata esecuzione ritenendola più grave ed assorbente rispetto alla sospensione o se, invece, occorra darle corso dopo il 16.03.2015, data in cui risulterà espiata la sospensione”.

    Il quesito proposto contiene già in sé la soluzione. Infatti, nell’ipotesi prospettata dovrà farsi luogo al principio della maggiore gravità, per il quale la sanzione meno afflittiva risulta assorbita in quella più grave. Ne consegue che allorquando a carico di un professionista, che sia già assoggettato a sanzione interdittiva dalla professione intervenga provvedimento esecutivo di cancellazione dall’Albo, quest’ultimo dovrà trovare immediata esecuzione assorbendo la misura in atto, che perderà di efficacia. In sostanza nel caso sottoposto all’esame di questa commissione, il COA pur non dichiarando cessata l’esecuzione della sospensione in atto dovrà procedere all’esecuzione della misura della cancellazione. Ovviamente ciò non farà venir meno la sanzione meno grave già irrogata, ma esclusivamente i suoi effetti, la stessa dovrà comunque risultare nel “casellario” delle sanzioni riportate dall’iscritto, ovvero nel suo fascicolo personale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 22 ottobre 2014, n. 81

    Quesito n. 428, COA di Roma

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena formula cinque quesiti che si giustificano in ragione della pendente proroga di funzionalità, fino al 31.12.2014, dei Consigli degli Ordini forensi in carica all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012, atteso che essa ha ovviamente coinvolto anche i COA costituiti nei circondari di competenza dei Tribunali soppressi per effetto del D. Lgs. n. 155/12.

    In via preliminare, va ribadito che la cd. “riforma della geografia giudiziaria” non ha inciso, in via di principio, sul funzionamento dei Consigli degli Ordini forensi costituiti nei circondari dei Tribunali soppressi, come, a suo tempo, è stato chiarito dal Consiglio Nazionale forense e poi confermato dalla comunicazione del 12 settembre 2013 del Ministero della Giustizia. Peraltro, questa Commissione ha già licenziato su alcuni degli argomenti affrontati dal COA di Siena i pareri n. 107/2013 e 3/2014, ai quali, quindi, ci si richiama integralmente per quanto di interesse.
    Deve ora precisarsi che il Ministero della Giustizia, con circolare D.A.G. n. 0122327 inviata ai Consigli circondariali il 16 settembre 2014, ha informato che gli Ordini costituiti presso i Tribunali soppressi debbono, a loro volta, ritenersi soppressi ex lege a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che, dalla stessa data, gli iscritti agli albi tenuti dai medesimi fino al prossimo 31 dicembre “devono ritenersi iscritti, ex lege, in conformità con quanto disposto dagli artt. 2 e 7 della legge forense, agli Ordini istituiti presso i Tribunali nel cui circondario è ricompreso il domicilio professionale degli stessi”.
    Il Consiglio Nazionale Forense ha al riguardo diffuso la circolare n. 18-C-2014 del 14 ottobre scorso, a mezzo della quale, pur manifestando le dovute riserve per le scelte ed il metodo adottati, nella fattispecie, dal Ministero, ha inteso fornire concrete note operative, di ausilio alle esigenze operative dei COA interessati.
    In questo quadro, oggettivamente innovato rispetto al momento della loro formulazione, la risposta ai quesiti posti può essere succintamente resa nei termini di seguito esposti.
    In ordine alle modalità di ammissione al gratuito patrocinio, questa Commissione ha già rappresentato nel parere n. 107/2013 che la relativa istanza non può più essere presentata ai COA da considerarsi soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015, in quanto, a decorrere dalla data di soppressione del Tribunale (13 settembre 2013), detto Consiglio non ha più sede ove ha viceversa sede “il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.”.
    In linea di principio, quindi e fatte salve le migliori pratiche auspicabilmente avviate nel frattempo, il Consiglio dell’Ordine costituito nel circondario del Tribunale soppresso dovrà/potrà continuare, non oltre il 31 dicembre 2014, a formare l’elenco dei propri iscritti disponibili al gratuito patrocinio, ma, non ricevendo più le relative istanze di ammissione, dovrà conferire il suddetto elenco al Consiglio dell’Ordine costituito nel circondario del cosiddetto Tribunale accorpante.
    Per quel che concerne gli elenchi della difesa di ufficio, in attesa che il Governo adotti il Decreto legislativo delegato ex art. 16 legge n. 247/2012, il Consiglio dell’Ordine sopprimendo ex lege dovrà continuare, fino al 31 dicembre 2014, a formare i relativi elenchi ed a conferirli all’ufficio centralizzato di cui all’art. 97, comma 2, c.p.p.
    Come visto prima, poi, la circolare ministeriale dà risposta al quesito relativo all’iscrizione all’Albo Avvocati. Al riguardo, può comunque osservarsi che nulla ovviamente osta, in ragione dell’art. 7 della legge n. 247/2012, a che l’avvocato con domicilio professionale nel circondario del Tribunale cosiddetto incorporante chieda il trasferimento dall’Ordine sopprimendo all’Ordine accorpante senza attendere l’iscrizione ex lege.
    Per quel che concerne, ancora, i praticanti si procederà in modo analogo, come esposto dal C.N.F. nella propria circolare.
    Da ultimo, richiamato quanto già anticipato in ordine alla liceità del trasferimento dall’Ordine sopprimendo a quello accorpante, la commissione si limita a ricordare, peraltro conscia della banalità del rilievo, che i trasferimenti dall’Ordine sopprimendo non potranno aver più luogo allorquando l’Ordine risulterà estinto.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 ottobre 2014, n. 80

    Quesito n. 426, COA di Siena

  • Il Consiglio dell’Ordine di Lagonegro chiede di sapere se, attese le intervenute dimissioni di un suo Consigliere, debba procedere con immediatezza all’espletamento delle elezioni suppletive, ovvero se potrà soprassedervi in attesa di convocare l’Assemblea degli iscritti per il rinnovo dell’intero Consiglio con le modalità che risulteranno dettate dal Regolamento ministeriale in corso di emanazione ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 247/2012.

    Il parere richiesto può essere reso nei termini già esposti nel Parere n. 14 del 9 aprile 2014.
    Come è noto, questo Consiglio Nazionale ritiene che non sia ancora applicabile la previsione recata dall’art. 28, comma 6, della legge n. 247/2012, in forza della quale, in caso di morte, dimissioni, decadenza, etc. di uno o più Consiglieri, subentra il primo dei non eletti. Ciò in quanto non è stato ancora emanato dal Ministro il regolamento elettorale previsto dal comma 2 del precedente art. 25.
    Posto quanto sopra, la commissione osserva che il COA richiedente potrà, qualora lo ritenga opportuno, indire le elezioni suppletive, per la sostituzione del Consigliere dimessosi, ai sensi dell’art. 15, comma 3, D. Lgs. Lgt. N. 382/1944.
    Considerato infatti che le dimissioni di uno solo dei Consiglieri non pregiudicano, come prevede l’art. 16 del Decreto succitato, la validità delle sedute e delle deliberazioni, nulla osta a che il COA decida di soprassedere, allo stato, dall’indire le elezioni stesse(*).

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 ottobre 2014, n. 79

    Quesito n. 423, COA Lagonegro

    (*) La Commissione dà atto della circostanza che, nelle more dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stato reso il parere, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 8681/2014 ha ritenuto l’immediata operatività dell’istituto del subingresso. La Commissione ritiene tuttavia di non dover modificare il proprio orientamento al riguardo.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona chiede di sapere se possa essere accolta la domanda di iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti di un abogado iscritto come non esercente secondo l’ordinamento professionale spagnolo.

    Ritiene infatti il COA richiedente che detto interrogativo, già oggetto di recenti pronunce da parte di questa Commissione, possa essere riconsiderato alla luce delle considerazioni conclusive svolte dall’Avvocato generale avanti la Corte di Giustizia Europea nel giudizio n. C-58/13; considerazioni che, sostanzialmente, postulerebbero che la condizione giustificante l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di un Paese membro da parte di un avvocato iscritto all’Albo in altro Paese membro “sia quello dell’esercizio della professione”.
    La circostanza anzidetta, in effetti, si porrebbe in controtendenza rispetto ai precedenti pareri nn. 114 e 115 licenziati dalla Commissione nel dicembre dell’anno 2013, con i quali si è affermato che “l’esercizio effettivo della professione nel Paese di origine non è condizione per l’iscrizione dell’avvocato comunitario nell’Elenco degli Avvocati stabiliti tenuti dai Consigli degli ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l’iscrizione all’organizzazione professionale nello Stato membro di origine e l’assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12 …”.
    Peraltro, pur dovendosi necessariamente premettere che le conclusioni dell’Avvocato generale non hanno ovviamente effetto precettivo, la loro (ri)lettura non ha evidenziato quanto il Consiglio territoriale presuppone. Non si nega, certo, che nella considerazione sub 14 si richiami la circostanza “storica” dell’iscrizione dei ricorrenti Sig.ri Torresi all’Albo degli avvocati esercenti del Collegio Santa Cruz di Tenerife. Quel che rileva, però, è che la Dir. 98/5, poi attuata dal D.Lvo n. 96/2001, individua nella qualifica professionale di avvocato la condizione necessaria e sufficiente per esercitare la professione forense anche in uno Stato membro diverso da quello ove è stata acquisita la qualifica professionale. La Direttiva, quindi, prescinde dall’effettività dell’esercizio professionale pregresso in capo a coloro che chiedono di svolgere la professione forense in altro Paese membro e pertanto, poiché in Spagna gli avvocati non esercenti dispongono certamente della qualifica professionale che consentirebbe loro di esercitare, ne consegue che, secondo la giustizia comunitaria, non può essere loro negato il diritto di esercitare la professione, nelle forme contemplate dalla Direttiva anzidetta, in altro Paese membro.
    In tal senso, si è pronunciata la Corte di Giustizia – Grande sezione con la sentenza “Torresi” del 17 luglio 2014, nella quale conclusivamente si legge “che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.”.
    I precedenti pareri nn. 114 e 115 emessi da questa Commissione l’11 dicembre 2013 vanno pertanto confermati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 ottobre 2014, n. 78

    Quesito n. 422, COA di Ancona

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota del 29 aprile 2014, ha richiesto parere sulla sussistenza, o meno, di profili di incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati e lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, introdotto dall’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in L. 9 agosto 2013 n. 98).

    Il Consiglio rimettente evidenzia, in particolare, che il provvedimento di ammissione adottato dal Tribunale o dalla Corte di Appello prescrive che gli interessati “non possono svolgere attività professionale dinnanzi il distretto della Corte di Appello, né innanzi l’ufficio ove gli stessi svolgono lo stage”.
    L’art. 73 del D.L. n. 69/2013 contiene la disciplina esaustiva dello “stage” presso gli uffici giudiziari: il suo comma 10 espressamente consente lo svolgimento contestuale di “altra attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio … purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione”.
    La chiara formulazione dell’enunciato normativo non contiene prescrizioni dalle quali possa farsi discendere un regime di incompatibilità tra attività concorrenti, con l’assorbente notazione esegetica che la menzione delle “altre attività” ha natura prettamente esemplificativa; di talché, l’unico limite posto dal legislatore attiene – coerentemente al sotteso criterio di efficienza e di effettività della formazione del tirocinante – all’esigenza che la contemporaneità di altri impegni professionali non incida pregiudizievolmente sulla funzionalità e sull’esito dello “stage”.
    Osserva, peraltro, la Commissione che il regime dettato dall’art. 73 del D.L. n. 69/2013 attiene propriamente al solo istituto del tirocinio e dal medesimo contesto normativo non emergono cause “tipiche” di incompatibilità aggiuntive rispetto a quelle prescritte dall’Ordinamento della professione di avvocato; né queste ultime si riflettono sullo svolgimento dello “stage”, il quale – giusta il comma 8 dell’art. 73 – non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato.
    Non assume, infine, rilievo, nella prospettiva di un’eventuale incompatibilità evidenziata dal Consiglio rimettente, la circostanza che i provvedimenti autoritativi di ammissione al tirocinio prescrivano il divieto di esercizio di attività professionale dinnanzi il distretto di Corte di Appello e l’ ufficio di effettivo svolgimento dello “stage”; in disparte il, pur assorbente, rilievo che si tratta di una “incompatibilità” spazialmente limitata (rispetto al più ampio ambito territoriale di esercizio della professione forense), la disposizione è chiaramente orientata a preservare l’indipendenza del funzionamento della giurisdizione, l’imparzialità dell’attività giudiziaria, nonché a prevenire indebite commistioni.
    In conclusione, la Commissione ritiene che al quesito vada data risposta negativa, non ravvisandosi profili di incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati e la prestazione del tirocinio ex art. 73 del D.L. n. 69/2013.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 77

    Quesito n. 396, COA di Palermo

  • I quesiti al CNF devono essere formulati in modo generale ed astratto, a pena di inammissibilità

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania formula quesito in merito all’interpretazione dell’art. 62.5 del Codice deontologico forense.
    Il quesito è inammissibile, in quanto contiene i nominativi dei soggetti interessati.
    A mente della circolare 15-C-2014 del Consiglio nazionale forense, infatti, “i quesiti devono essere formulati in modo generale ed astratto e non consentire, neanche per relationem dall’esame di eventuali allegati, di individuare il soggetto o i soggetti interessati dalla richiesta di parere. Tale precauzione si giustifica alla luce del fatto che non è infrequente che – specie in materia di tenuta degli albi ed in materia deontologica – il Consiglio nazionale forense possa trovarsi ad essere investito di questioni analoghe in sede giurisdizionale”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 76

    Quesito n. 389, COA di Verbania

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, con nota del 13 marzo 2014, ha richiesto parere in relazione alla coerenza deontologica della condotta di un professionista che “offra o svolga, gratuitamente o con compenso, la propria attività di consulenza professionale presso Comuni, Enti, Associazioni ecc. a favore di loro iscritti o a favore di qualsiasi soggetto”; a completamento del quesito il Consiglio rimettente pone, inoltre, la questione della legittimità dell’operato dell’avvocato, allorché i beneficiari delle sopra indicate prestazioni gli conferiscano successivi e diretti incarichi.

    Il quesito pare riferito, pur nella sua sintetica formulazione, a prestazioni professionali svolte presso enti in favore di soggetti che fruiscono di un servizio da questi ultimo approntato a favore di associati o altre categorie che l’ente medesimo si proponga di tutelare.
    Osserva la Commissione che il quesito implica diverse situazioni di fatto rispetto alle quali possa esplicarsi la condotta professionale dell’avvocato; mentre, infatti, appare concettualmente nitido il riferimento all’attività svolta presso “enti” o “associazioni”, più problematico si presenta quello ai “Comuni” nel cui ambito di organizzazione pubblicistica risulta evidentemente complesso inquadrare un servizio, in senso lato, di consulenza o di assistenza a beneficio di terzi (attività che esula dalle finalità istituzionali dell’ente locale), che presupporrebbe atti di preposizione adottati in conformità delle norme di funzionamento degli enti pubblici.
    Le questioni oggetto del quesito sono state esaminate nei pareri 3 ottobre 2001 e 16 luglio 2010 n. 33 le cui conclusioni la Commissione ritiene tuttora attuali, sia nella prospettazione della problematicità di risposte generali (inidonee a delineare i criteri distintivi di condotte, più o meno sfumate, deontologicamente incompatibili) sia nel richiamo del limes costituito dal divieto di accaparramento della clientela; tale principio mantiene il suo disvalore, pure se adeguato alla evoluzione della sensibilità della società e della comunità professionale.
    L’attività di acquisizione della clientela va considerata lecita – tanto più in relazione all’ordinamento comunitario ed all’enfasi interpretativa attualmente data all’aspetto organizzativo e concorrenziale dell’esercizio professionale – con il solo limite del disvalore deontologico implicato dai mezzi, a tale fine, in concreto utilizzati, i quali non devono consistere negli strumenti tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19 del Codice deontologico forense.
    D’altro canto, il quesito proposto dal Consiglio rimettente non offre elementi di fatto utili al concreto discernimento della legittimità, o meno, della condotta professionale.
    La Commissione può, quindi, solo delineare i sopra richiamati indici in base ai quali potranno essere, caso per caso, confrontate le condotte riscontrate in fatto.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 75

    Quesito n. 386, COA di Piacenza

  • Alcuni Consiglieri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento hanno richiesto parere in ordine ai seguenti quesiti: 1) se, in ipotesi di decadenza dalla carica del Presidente dell’Ordine per sopravvenuta incompatibilità, alla elezione del nuovo Presidente debba provvedersi solo dopo essersi proceduto alla integrazione dell’organo collegiale; 2) se la detta integrazione debba avvenire mediante elezioni suppletive ovvero con il subentro del primo dei non eletti.

    Entrambi i quesiti implicano la considerazione del periodo di vacatio nel quale si colloca temporalmente la vicenda segnalata dai professionisti rimettenti.
    Il Consiglio Nazionale Forense, già nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il cui art. 65, comma 2 ha prorogato i Consigli circondariali in carica sino al 31 dicembre 2014, ha precisato che il funzionamento degli stessi rimane, nel periodo transitorio, disciplinato dalle previsioni del R.D.L. n. 1578/1933, del R.D. n. 37/1934 e del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, così come sancito dal comma 1 del su indicato art. 65.
    Ai sensi delle anzidette disposizioni legislative va a priori esclusa l’operatività dell’istituto del subentro del primo dei non eletti, non residuando, all’esito della proclamazione a conclusione delle operazioni elettorali, una tale graduatoria.
    Di talché, l’unico strumento consentito dalla legge per la reintegrazione del Consiglio è costituito dall’indizione delle elezioni suppletive; trattasi, peraltro, di un rimedio coniato dall’ordinamento professionale previgente senza vincolo di obbligatorietà, rimanendo in via di principio nella discrezionalità dell’ente territoriale il ricorso, o meno alle stesse, quanto meno ogniqualvolta il numero dei seggi resisi vacanti non incida pregiudizievolmente sull’ordinato svolgimento dell’attività del Consiglio e sulla sua capacità deliberativa. Nel caso di specie, i quesiti prospettati alla Commissione non attengono alla regolarità formale e sostanziale delle deliberazioni adottate, a maggioranza, dal Consiglio territoriale, che non vengono sotto tali aspetti poste in discussione, bensì piuttosto all’opportunità, o meno, della libera scelta di procedere all’elezione del Presidente prima della ricostituzione del Collegio, di per sé già atto a funzionare.
    Ritiene, pertanto, la Commissione che la soluzione in concreto attuata dall’ente territoriale non presenti margini di sindacabilità*.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 73

    Quesito n. 370, Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Benevento

    * La Commissione dà atto della circostanza che, nelle more dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stato reso il parere, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 8681/2014 ha ritenuto l’immediata operatività dell’istituto del subingresso. La Commissione ritiene tuttavia di non dover modificare il proprio orientamento al riguardo.