Autore: admin

  • Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio

    Il decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 ed il venir meno dell’abilitazione provvisoria, non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse del praticante stesso a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. Civ. 30.6.2008, n. 17761; 26.5.2006, n. 12543; CNF 17.9.2012, n, 115; 15 .12. 2011, n. 196.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta in proprio da professionista sospeso cautelarmente o a mezzo difensore non cassazionista

    E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art.60 r.d. n.37/34) perché non iscritto all’albo professionale in quanto sospeso cautelarmente e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta in proprio da soggetto sospeso cautelarmente, ed in calce al ricorso era altresì conferita procura speciale ad avvocato, che tuttavia non era Cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 192

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.Cass.SS.UU. 08.05.2008 n.11213-ord.;Cass.SS.UU. 08.08.2001 n.10956.

  • L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98

  • L’interruzione della prescrizione disciplinare (anche da parte dell’incolpato)

    In ragione della natura pubblicistica e della specialità della materia, durante il procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine, la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei, non solo dall’atto di apertura del procedimento, ma anche da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva, probatoria, o decisoria, nonché dagli atti provenienti dallo stesso incolpato, pure se diretti a contestare il diritto, come ad esempio le impugnazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di ingiustificato trattenimento di somme del cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 189

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 134, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 174 Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI; Cons. Naz. Forense 28-12-2012, n. 198 Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.

  • Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

    Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita mancanza di legittimazione attiva in capo all’esponente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 157

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4;
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206;
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87;
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71;
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178;
    Cons. Naz. Forense 17/02/2008 n. 154, Cons Naz. Forense 04/07/2007 n. 175; Cons. Naz. Forense 03-03-2005, n. 43.

  • L’assenza (volontaria o involontaria) all’udienza non ha, di per sè, rilievo disciplinare

    Non ha, di per sè, rilievo disciplinare l’assenza all’udienza, sia essa volontaria (potendo per ipotesi anche corrispondere a strategia processuale, di cui la parte possa anche giovarsi), o involontaria (ove sia un evento del tutto eccezionale nel curriculum professionale dell’incolpato, tanto da escludersi trascuratezza degli interessi della parte assistita).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 24 novembre 2014, n. 156

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 15.10.12. n. 141; id. 22.10.12 n. 114; id. 14.10.2008 n. 115.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49.

  • La radiazione di diritto dall’albo non può essere automaticamente inflitta

    La procedura per la radiazione di diritto ex art. 42 lett. b. R.d.l. 1578/33 deve essere deliberata del C.O.A. sentito il professionista; in ogni caso, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, qualsivoglia sanzione -ivi comprese, pertanto, anche quelle che operano di diritto- non può essere automaticamente inflitta ma deve essere adottata a seguito di un procedimento che consenta di adeguarla al caso concreto, in base al principio di proporzione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152