Autore: admin

  • La minaccia di denuncia alla Finanza in caso di contenzioso

    Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in una missiva inviata alla controparte, prospetti, nel caso di contenzioso, la richiesta dell’intervento della Guardia di Finanza per indagini ultronee e non pertinenti all’oggetto della controversia, così realizzando un effetto intimidatorio contrario ai canoni di correttezza e lealtà a prescindere da una ipotizzata ed eventuale sussistenza di irregolarità nella contabilità fiscale della controparte stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 200

  • Le attenuanti penali sono deontologicamente irrilevanti

    Le eventuali attenuanti o diminuenti concesse in sede penale non possono influenzare l’organo disciplinare, al quale è rimessa la valutazione del disvalore della condotta esclusivamente dal punto di vista dell’ordinamento professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. De Giorgi), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 199

  • L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento

    Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato. Al giudice disciplinare è riservata la valutazione del fatto che deve fare con riferimento al disvalore della condotta dell’incolpato dal punto di vista dell’ordinamento professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. De Giorgi), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 199

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima è stata confermata, in sede di impugnazione, da Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 23836 del 23 novembre 2015.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

  • La prescrizione nel caso di illecito omissivo NON permanente

    L’illecito omissivo è imprescrittibile ove la condotta abbia carattere permanente, il che deve escludersi OVE l’omissione consista in un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori oltre i quali non possa più essere compiuto (Nel caso di specie, trattavasi di mancata proposizione di un atto d’appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto prescritta l’azione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 marzo 2015, n. 10

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78.

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 198

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 134, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 174 Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI; Cons. Naz. Forense 28-12-2012, n. 198 Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.

  • La valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima e illibata)

    Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora, “irreprensibile”) del professionista che chiede l’iscrizione o la reiscrizione all’Albo o al Registro deve essere valutato singolarmente, caso per caso, con la necessaria prudenza valutando non solo l’integrità personale dell’aspirante, ma anche l’idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione (Nel caso di specie, la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti veniva rigettata alla luce della reiterata violazione degli obblighi posti dal giudice civile in varie ordinanze nell’interesse della figlia minore).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 197

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181.

  • L’esercizio arbitrario delle ragioni del cliente

    Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ottenere dal conduttore moroso la restituzione dell’immobile locatogli dal proprio cliente, sostituisca le serrature dell’immobile stesso nonostante l’opposizione del conduttore ed in difetto di titolo esecutivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 196

  • Il dies a quo prescrizionale nel caso di condotta illecita omissiva

    Nelle ipotesi in cui la violazione deontologica sia integrata da condotte protrattesi nel tempo, la decorrenza del termine di prescrizione ha inizio dalla cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento di obbligazione cambiaria).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 195

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PICCHIONI), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 8 settembre 2011, n. 132; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DE GIORGI), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 166; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 117; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 107; Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56.

  • La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

    L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli art. 17 cod. prev.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis cod. prev.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo → (ora, art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo →), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista dichiarava di distingersi dagli altri avvocati, “troppo spesso apparsi azzeccagarbugli”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152.

  • Costituzione di associazione professionale e omessa comunicazione al COA di appartenenza

    Si ritiene riprovevole sul piano disciplinare il contegno dell’avvocato che si sottragga ai doveri di collaborazione col proprio C.d.O., nell’ambito dei compiti di tenuta dell’Albo ad esso riservati, omettendo comunicazioni ritenute fondamentali per l’esercizio dell’attività forense (Nel caso di specie, trattavasi di costituzione di associazione professioanle non comunicata al COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194