Autore: admin

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, con compromissione della immagine della classe forense (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 188

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 262, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 24 novembre 2014, n. 169, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130.

  • L’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

    Non può essere accolta l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. qualora l’incolpato non abbia in alcun modo dimostrato né la pendenza nei suoi confronti del procedimento penale invocato, né che il procedimento disciplinare riguarda gli stessi fatti oggetto del procedimento penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 188

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 11 giugno 2016, n. 154.

  • L’esponente non è parte del procedimento disciplinare, ma può parteciparvi (come teste)

    Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che può pertanto parteciparvi in qualità di testimone, qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’escussione dell’esponente, sentito nel corso del procedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84.

  • La modifica, nel corso del procedimento disciplinare, della qualificazione giuridica dell’incolpazione

    La modifica, ad opera del Consiglio territoriale, della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate (Nella specie l’incolpato aveva avuto piena contezza dei fatti posti a fondamento degli addebiti contestatigli, come comprovato dalle articolate difese dallo stesso svolte nel corso del giudizio).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187

  • La delibera di cancellazione dall’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non è impugnabile al CNF

    Stante il principio di tipicità degli atti impugnabili innanzi al Consiglio Nazionale Forense, la giurisdizione sulle delibere degli ordini territoriali di diniego o revoca dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non spetta al CNF (né al TAR, ma al Giudice ordinario).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185

  • La potenziale rilevanza deontologica dell’azione giudiziale infondata e manifestamente inammissibile nel merito

    Il Codice Deontologico non esaurisce tutte le possibili ipotesi di illecito disciplinare, ben potendo venire in considerazione comportamenti non esemplificati nello stesso ma egualmente suscettibili di ledere i principi generali in esso espressi, fra i quali quelli di dignità e decoro (Nel caso di specie, il professionista aveva agito e coltivato il relativo giudizio nonostante la sua domanda fosse infondata e manifestamente inammissibile nel merito, come successivamente accertato con sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 184

    NOTA:
    In senso conforme, sul tema dell’illecito disciplinare atipico o a forma libera, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC

    Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 184

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22518 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22517 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22399 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6468 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6467 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6466 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6465 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6464 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6463 del 4 aprile 2016.

  • Legittimo impedimento: la prova documentale dell’impedimento (assoluto) a comparire non ammette equipollenti

    Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, a nulla rilevando eventuali informazioni pervenute aliunde al Giudice della deontologia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza disciplinare riferendo di generici e non documentati impedimenti, che -a suo dire- erano noti al Consiglio territoriale trattandosi della concomitante udienza penale per gli stessi fatti contestatigli in sede deontologica).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 184

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione, sottoscritta personalmente dal solo ricorrente, riguardava la delibera di rigetto dell’istanza di reiscrizione all’Albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 29 luglio 2016, n. 264

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 108, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 26 febbraio 2016, n. 24, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 249, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 218, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2015, n. 117, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7.

  • Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente solo in sede giurisdizionale

    Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito della decisione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 12 luglio 2016, n. 182

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 2 maggio 2016, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 22 luglio 2011, n. 125.