Autore: admin

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 157

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 110, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78.

  • Il divieto di venire contra factum proprium vale anche in sede disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare, la dichiarazione collettiva di astensione del Consiglio territoriale a seguito di un’istanza di ricusazione proposta dall’incolpato, non può poi essere impugnata per asserita illegittimità dall’incolpato stesso, il quale verrebbe altrimenti contra factum proprium, avendo quell’astensione sortito gli effetti dal medesimo auspicati (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Salazar, rel. Baffa, sentenza del 6 giugno 2015, n. 79).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 6958 del 17 marzo 2017

  • Procedimento disciplinare: mancanza del numero legale a seguito di astensione o ricusazione

    Allorquando, a causa delle contemporanea astensione di tutti o della maggioranza dei Consiglieri del COA distrettuale di appartenenza (ovvero per effetto della ritenuta fondatezza dei motivi di ricusazione), venga meno il numero legale per deliberare, la decisione deve essere assunta dal COA costituito presso la sede della Corte di Appello più vicina, alla stregua dell’art. 2 d. lgs.vo C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597 ratione temporis applicabile (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Salazar, rel. Baffa, sentenza del 6 giugno 2015, n. 79).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 6958 del 17 marzo 2017

    NOTA:
    Con riferimento ai CDD, cfr. ora l’art. 9 Reg. CNF n. 2/2014 e la tabella ivi richiamata.

  • Legittimo impedimento: responsabile l’avvocato risultato irreperibile alla visita fiscale

    Contravviene ai doveri di correttezza e lealtà, così compromettendo la reputazione propria e della categoria, l’avvocato che, dopo aver inviato certificazione medica al fine di giustificare la mancata partecipazione ad un proprio procedimento disciplinare, non venga invece rinvenuto nella propria abitazione dal medico fiscale, la cui dichiarazione fa fede fino a querela di falso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 11 giugno 2016, n. 154

  • L’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

    Non può essere accolta l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. qualora l’incolpato non abbia in alcun modo dimostrato né la pendenza nei suoi confronti del procedimento penale invocato, né che il procedimento disciplinare riguarda gli stessi fatti oggetto del procedimento penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 11 giugno 2016, n. 154

  • Il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine

    L’iscritto che non versi al proprio COA nei termini stabiliti il contributo annuale è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, previa contestazione dell’addebito e sua personale convocazione (art. 29 L. 247/2012), inflitta con provvedimento non avente natura disciplinare ma comunque adottata secondo le forme del procedimento disciplinare, in analogia con quanto previsto dall’art. 17 L. n. 576/1980 (sospensione dall’esercizio della professione per inadempimento dell’obbligo di invio alla Cassa di Previdenza del modello 5). Detto provvedimento è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione, l’avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l’effetto sospensivo – correlato all’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall’art. 50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l’illegittimità di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall’avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell’ordine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 153

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, Cassazione Civile (pres. Ianniruberto, rel. Paolini), SS.UU, sentenza del 19 maggio 2004, n. 9491.

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare una ipertrofia prostatica benigna con prescrizione di tre giorni di riposo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 153

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

  • Riforma forense: permane l’inammissibilità dell’impugnazione al CNF della delibera di archiviazione dell’esposto

    Anche nel nuovo quadro normativo (L. n. 247/2012 e Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento di archiviazione dell’esposto non è soggetto ad autonoma impugnazione avanti al CNF, la quale è infatti riservata alle decisioni finali pronunciate all’esito del procedimento disciplinare (art. 52 L. n. 247 cit.), tra le quali non rientrano le delibere assunte nella fase pre-procedimentale e prive del carattere di decisorietà e definitività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5

    NOTA:
    Con specifico riferimento alla vigente disciplina, non vi sono precedenti editi esattamente in termini.
    In senso conforme, sebbene riferite alla disciplina previgente, cfr. tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127.

  • L’archiviazione dell’esposto non preclude una successiva iniziativa disciplinare

    Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio territoriale deliberi di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.

  • L’archiviazione dell’esposto disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

    La delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare non è idonea ad assumere autorità di giudicato onde l’eventuale riapertura in base ad ulteriori e diversi elementi non vìola il divieto di bis in idem.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.