Autore: admin

  • Riforma del procedimento disciplinare: definizione con richiamo verbale, in fase preliminare, su proposta del Presidente del CDD o del Consigliere Istruttore della Sezione

    Qualora non ritenga di chiedere al consiglio distrettuale riunito in sede plenaria l’archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1, il Presidente, nel caso di infrazioni lievi e scusabili, può proporre all’assemblea l’applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell’art. 28 del presente regolamento. […]
    Qualora non venga disposta l’archiviazione immediata o non venga deliberato il richiamo verbale, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente regolamento.
    In ogni caso, in ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, su proposta del consigliere istruttore, senza necessità di convocare l’iscritto per gli adempimenti di cui all’art. 15, può deliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.

    Art. 14 Reg. CNF n. 2/2014 (“Procedimento disciplinare”), come modificato con Delibera CNF del 24/03/2017, in vigore dal 7/5/2017.

    NOTA:
    Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare (artt. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e 52 L. 247/2012).

  • Esposto disciplinare: prevista una nuova ipotesi di archiviazione senza formalità

    “Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all’uopo convocato, l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare o per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare“.

    Art. 14 Reg. CNF n. 2/2014 (“Procedimento disciplinare”), come modificato con Delibera CNF del 24/03/2017, in vigore dal 7/5/2017.

  • La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico

    L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (Nel caso di specie, il professionista aveva ritenuto assolto l’obbligo in parola per la consultazione di riviste, libri, banche dati, e la partecipazione a convegni non accreditati).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123.

  • Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per la formazione continua

    Le questioni di legittimità costituzionale possono avere esclusivamente ad oggetto le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134, co. 1, Cost.), sicché sono inammissibili se sollevate nei confronti dei regolamenti del CNF, che hanno natura regolamentare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva sollevato eccezione di asserita illegittimità costituzionale del regolamento 2007 per la formazione professionale continua per ritenuta violazione degli artt. 3 e 41 Cost.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50.

  • L’obbligo di formazione (assistito da sanzione) è conforme a Costituzione

    La previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) non è in contrasto con l’art. 23 né con l’art. 33 della Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa né una previsione patrimoniale imposta né una disposizione per la conservazione dell’iscrizione nell’albo professionale ma, esclusivamente, una condizione per l’accesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123.

  • Formazione continua: l’esonero per problemi di salute

    Gravi problemi di salute propri o di un proprio congiunto costituiscono causa di possibile giustificazione per il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218

    NOTA:
    In arg. cfr, pure l’art. 15, co. 2, lett. b, Reg. CNF n. 6/2014, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.

  • Collega associato nella difesa: l’iniziativa autonoma ai fini della riscossione della parcella costituisce illecito deontologico

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, associato ad altro collega nello svolgimento dell’incarico professionale, agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all’attività di riscossione delle competenze del collega di studio, e che non possa costituire di per sé causa di esclusione di responsabilità la circostanza che un siffatto contegno corrisponde al proprio diritto di veder remunerata la propria attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 25 luglio 2016, n. 216

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182.

  • La mancata astensione in difetto di ricusazione

    In tema di procedimento disciplinare, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 25 luglio 2016, n. 216

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116, nonché in sede di Legittimità, per tutte, Cass. S.U. 8/8/2005 n. 16615.

  • La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e -in attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia- mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 215

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 23 luglio 2013, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98.

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma (come nella specie) altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 214

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 21693 del 27 ottobre 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 232, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150.