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  • Il COA di Fermo chiede se, nel vigore delle tariffe di cui al D.M. 127/2004, il compenso del “domiciliatario” che, su istruzioni del “dominus”, abbia partecipato alle varie udienze della causa, verbalizzando secondo le istruzioni ricevute, debba comprendere i “diritti” relativi all’esame degli atti delle parti, della CTU depositata e dei provvedimenti del Giudice, oltre che agli onorari per la partecipazione alle udienze che lo prevedevano.

    Il COA, sintetizza il proprio quesito nei seguenti termini: “In sostanza, si chiede se si debba comunque, nella determinazione dei diritti a carico” (rectius: a favore) “del domiciliatario, tenere conto del coinvolgimento concreto di quest’ultimo nella attività di difesa del cliente e del suo concreto svolgimento della difesa.”
    Con nota successiva, il COA ha chiarito il proprio quesito che può quindi essere sintetizzato come segue: nel vigore del D.M. 127/2004, competono gli onorari di udienza – se ed in quanto previsti dalla relativa Tabella A – al “domiciliatario” che abbia assunto la veste di “sostituto processuale del dominus” e si sia limitato a riportare a verbale le deduzioni che gli provenivano dal dominus stesso? (si cita, a titolo esemplificativo e per dare concretezza al quesito,, la partecipazione alle udienze di cui agli artt. 180, 183, 184 c.p.c. con il giuramento del CTU, mentre si esclude dal novero delle attività, la partecipazione ad udienza di prove.)
    Il quesito rappresenta una fattispecie nell’ambito della quale il “dominus” è l’unico difensore della parte, munito del necessario mandato, mentre il “domiciliatario” è il collega al quale il “dominus” si è rivolto al fine di essere sostituito in una delle udienze citate a titolo esemplificativo, ma senza essere stato nominato, a sua volta, difensore della parte in forza di delega congiunta o disgiunta proveniente dal cliente (in sintesi si tratta della fattispecie oggi regolata dall’ultimo cpv del comma 2° dell’art. 14 L. 247/12 ove si precisa che l’incarico da avvocato a sostituto può essere anche verbale, a differenza di quanto previsto dall’art. 9 R.D.L.1578/1933 che imponeva la forma scritta).
    In tale fattispecie, la Commissione ritiene che al “domiciliatario” competano i diritti di udienza previsti dalla Tabella B della tariffa citata, ma non gli onorari per una attività svolta in assenza di qualsiasi autonomia professionale, riconducibile esclusivamente alla esistenza di un mandato da parte del cliente.
    L’art. 7 del D.M. 127/2004 prevedeva che “nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata”; a contrariis si deve dedurre che ove non esista procura ad litem, il sostituto processuale che riceva un incarico dall’unico difensore, non maturi alcun compenso nei confronti del cliente, ma esclusivamente nei confronti del collega che ha sostituito all’udienza e, ciò che rileva ai fini del quesito, limitatamente all’attività effettivamente e sostanzialmente svolta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 21 settembre 2016, n. 88

    Quesito n. 199, COA di Fermo

  • Il COA di Bologna chiede al CNF se sia consentito o meno pubblicare sul sito on line dell’Ordine un’area dedicata, nella quale inserire l’elenco degli avvocati sospesi in via amministrativa, siano essi su base volontaria od in conseguenza di omissione nel pagamento dei contributo o dell’invio del Mod. 5 alla Cassa (non si fa cenno alla sospensione di natura disciplinare, ma è da ritenere che la domanda ricomprenda anche detta fattispecie).

    E’ opinione di questa Commissione che la risposta debba essere tratta dalla lettera dell’art. 15 L. n. 247/2012 che impone al COA di istituire ed aggiornare una pluralità di elenchi, fra i quali, alla lett. e), figura “l’elenco degli avvocato sospesi per qualsiasi causa, che deve essere indicata”.
    Il successivo comma 3 dispone che gli elenchi, unitamente all’Albo ed ai Registri, debbano essere a disposizione del pubblico “e pubblicati sul sito internet dell’Ordine”.
    E’ da ritenere quindi che il legislatore abbia inteso privilegiare la trasparenza e la corretta informazione del “pubblico”, rispetto a qualsiasi ragione di riservatezza dell’avvocato che, volontariamente o colpevolmente, ma in ogni caso in maniera consapevole, ha determinato la annotazione del suo nominativo nell’elenco in esame.
    Si ritiene quindi che gli avvocati sospesi possano e debbano essere inseriti anche nell’elenco on line del sito dell’Ordine, con la precisazione della “causa” che ha dato luogo a detta annotazione. Alla tutela della privacy si sovrappone infatti, in questo caso, l’obbligo di trasparenza imposto dalla legge.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 13 luglio 2016, n. 86

    Quesito n. 209, COA di Bologna

  • La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: vietato “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio

    In considerazione della forte valenza pubblicistica dell’attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l’elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza dell’8 aprile 2016, n. 55).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017

    NOTA:
    (*)Interessante e di grande rilievo la sentenza n. 9861 del 19/4/2017 con cui le SSUU della Suprema Corte hanno ribadito quanto ha sempre costituito patrimonio condiviso da tutta l’avvocatura e cioè che il rapporto tra clienti ed avvocati non ha valenza meramente privatistica a carattere libero professionale, ma risente positivamente della “forte valenza pubblicistica” della professione forense.
    La regolamentazione in ogni sua parte ed in modo determinante del rapporto professionale, per quanto riguarda la relativa costituzione o la cessazione, non è rimessa in via esclusiva alle considerazioni di carattere personale od alle valutazioni di natura economica e, quindi, alle volontà dei contraenti.
    Ciò in ragione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nell’ambito del processo penale, nonchè dell’ampiezza dei poteri (e dei doveri) dei procuratori alle liti nell’ambito del processo civile: elementi questi che evidenziano inequivocabilmente quella peculiarità dell’attività forense, giustificata appunto dalla funzione svolta, che è idonea a legittimare le predette limitazioni dell’autonomia contrattuale in un contesto “che non può essere ricondotto pienamente e semplicemente ad una logica di mercato” (pur dopo il cd decreto Bersani).
    Sono allora la particolarità del ruolo dell’avvocato ed il suo status pubblicistico, derivante dall’essere “il necessario partecipe dell’esercizio diffuso della funzione giudiziale”, che giustificano, sempre secondo le SSUU, la complessa normativa professionale alla luce del cui valore pubblicistico deve essere valutata la legittimità di quelle previsioni deontologiche restrittive della libertà d’iniziativa.
    In applicazione di tali principi, è stata quindi affermata la legittimità della previsione di cui all’art. 17 3° canone del precedente C.D. (ora 35 co. 8) secondo la quale è vietato all’avvocato, nelle informazioni al pubblico, indicare il nominativo dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano, nell’ottica di una necessaria cautela diretta ad impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni.
    Significativa e condivisibile risulta infine la distinzione fatta dalle medesime SSUU circa la non assimilabilità tra la cd pubblicità del dibattimento o della sentenza (che non possono essere segreti, seppur entro precisi limiti), e la pubblicità intesa come propaganda diretta a promuovere presso gli utenti interesse per un prodotto, giacchè quest’ultima, appunto, deve essere influenzata nelle sue modalità di svolgimento dalle cautele imposte per l’esercizio della professione forense.
    (G.P.)
    (**)In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39, secondo cui “Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente“.

  • I COA di Milano e Firenze formulano distinti quesiti, chiedendo chiarimenti in merito alla posizione espressa da questa Commissione con il proprio parere n. 100/2015

    In particolare, nel suddetto parere, la Commissione aveva dato risposta ad un quesito formulato dall’Avvocatura dello Stato, riguardante la possibilità di svolgere l’intero periodo di tirocinio forense presso di essa, alla luce della disposizione di cui all’art. 73, comma 11 bis, del DL n. 69/2013. Considerata tale sopravvenienza normativa, la Commissione riteneva che il citato art. 11 bis imponesse di interpretare il combinato disposto dei commi 6, lett. b) e 7 dell’art. 41 della legge n. 247/12 nel senso della cumulabilità dell’anno di tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato, di cui all’art. 41, comma 6, lett. b), con il semestre presso la medesima Avvocatura, previsto dal comma 7 dello stesso art. 41, con la conseguenza di ritenere ammissibile lo svolgimento del tirocinio per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato.
    La Commissione, esaminata nuovamente la questione, ritiene di non discostarsi dal parere già espresso, che appare pienamente conforme al dettato normativo, ed in particolare all’art. 73, comma 11 bis, del D.L. n. 69/2013.
    Si precisa, peraltro, che tale eccezione deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di svolgimento del tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato, e non già presso diversi uffici legali di enti pubblici, che rientrano unicamente nell’ambito di applicazione dell’art. 41, comma 6, lett. b) della legge.
    Allo stesso tempo, si rammenta  la necessità del controllo degli Ordini al fine di assicurare la qualità dei tirocini, considerando che, comunque, il certificato di compiuta pratica dovrà essere rilasciato dai Presidenti degli Ordini.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 13 luglio 2016, n. 82

    Quesito n. 167, COA di Milano
    Quesito n. 168, COA di Firenze

  • Il Coa di Macerata, in data 2.2.16, ha chiesto un parere in ordine alla legittimità o meno dell’affidamento degli incarichi “indiretti ad Avvocati, appartenenti al Consiglio dell’Ordine, da parte dei vari uffici del Circondario”; chiede altresì, se sia legittimo il conferimento di detti incarichi ad avvocati in associazione professionale di cui faccia parte il Consigliere dell’Ordine.

    Si è già avuto modo di affermare come il divieto imposto dall’art. 28 co 10 della L. n. 247/2012 abbia chiaramente portata tassativa e non possa quindi subire eccezioni o diverse interpretazioni rispetto alla volontà perseguita dal legislatore, chiaramente mirata ad evitare che il Consigliere dell’Ordine venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o possa anche solo apparire non “specchiato” nello svolgimento dell’incarico che ha scelto di assumere nell’interesse dei Colleghi del Foro cui appartiene.
    Alla luce della condivisibile interpretazione che precede, è da ritenere che il divieto imposto dalla legge, oltre ad investire “gli incarichi giudiziari” diretti “da parte dei magistrati del circondario” si estenda anche agli incarichi c.d. “indiretti”, intendendosi come tali quelli conferiti al Collega di studio specie se in associazione con il Consigliere.
    Il divieto imposto dal legislatore mira ad evitare qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse economico, diretto od indiretto, da parte di chi assuma l’incarico di Consigliere dell’Ordine; si è voluto quindi attribuire all’incarico la dignità che gli compete, sgombrando il campo da incompatibilità e dal sospetto di interessi diversi da quelli che derivano dal corretto svolgimento del ruolo assunto all’interno dell’avvocatura.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 13 luglio 2016, n. 81

    Quesito n. 152, COA di Macerata

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata ha posto i seguenti quesiti: a) Se nella previsione recata dalla lett. e) dell’art. 14 D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) siano ricompresi gli incarichi professionali conferiti ai componenti del COA da parte di Enti Pubblici; b) Se, ai sensi della succitata previsione, ovvero di altra contemplata dal Decreto anzidetto, il COA debba dichiarare “analiticamente i viaggi di servizio e le missioni pagati con fondi del COA ed i relativi importi a carico dell’Ente”.

    La risposta viene resa nei seguenti termini.
    La nuova formulazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/13, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, limita l’obbligo di pubblicazione allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, mentre prima si riferiva indistintamente alle pubbliche amministrazioni. Allo stesso tempo, l’art. 2 bis estende agli ordini professionali i soli obblighi previsti per le pubbliche amministrazioni genericamente intese e solo in quanto compatibili, secondo quanto disposto dallo stesso art. 2 bis, come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 97/2016.
    Deve comunque essere considerato che il comma 1 bis dell’art. 14, come inserito dal D. Lgs. n. 97/2016 estende gli obblighi di pubblicazione ai titolari – presso le altre pubbliche amministrazioni – di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito. Se ne dovrebbe pertanto dedurre che il COA sia tenuto alla pubblicazione dei documenti previsti dall’art. 14, lett. e) solo ove la carica di consigliere preveda la corresponsione di una indennità.
    Al secondo quesito, fermo il generale dovere di dichiarazione sancito al riguardo alla lett. c) dell’art. 14 summenzionato, deve invece darsi risposta negativa. La disposizione normativa, infatti, richiama un’unica voce di costi denominata “viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici”, che esime l’Ente dal provvedere alla dichiarazione in termini analitici. In senso conforme, può anche richiamarsi la comunicazione indirizzata ai Consigli territoriali dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense il 2 dicembre 2015.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), 13 luglio 2016, n. 80

    Quesito n. 147, COA di Torre Annunziata

  • Sospensione per mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine: esclusa la giurisdizione tributaria

    Il fatto che il contributo annuale per l’iscrizione al COA di appartenenza abbia natura tributaria non comporta che la questione concernente l’incidenza del mancato pagamento dello stesso sul diritto del professionista al mantenimento dell’efficacia dell’iscrizione si risolva in una controversia che debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario: ciò che viene in discussione, infatti, è l’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione all’albo e per poter esercitare la professione, non anche la legittimità della pretesa del pagamento del contributo previsto dalla legge quale onere gravante sul professionista per effetto dell’iscrizione all’albo, sicché si rimane nell’ambito di questioni che rientrano appieno nella competenza dei Consigli dell’ordine e, in sede di impugnazione, del Consiglio nazionale forense, non essendo in alcun modo predicabile la giurisdizione del giudice tributario.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 7666 del 24 marzo 2017

  • Il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine

    L’iscritto che non versi al proprio COA nei termini stabiliti il contributo annuale è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, previa contestazione dell’addebito e sua personale convocazione (art. 29 L. 247/2012), inflitta con provvedimento non avente natura disciplinare ma comunque adottata secondo le forme del procedimento disciplinare, in analogia con quanto previsto dall’art. 17 L. n. 576/1980 (sospensione dall’esercizio della professione per inadempimento dell’obbligo di invio alla Cassa di Previdenza del modello 5). Detto provvedimento è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione, l’avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l’effetto sospensivo – correlato all’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall’art. 50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l’illegittimità di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall’avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell’ordine (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona, sentenza del 11 giugno 2016, n. 153).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 7666 del 24 marzo 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 23 luglio 2015, n. 124.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, Cassazione Civile (pres. Ianniruberto, rel. Paolini), SS.UU, sentenza del 19 maggio 2004, n. 9491.

  • Procedimento disciplinare: l’esponente non ha diritto al contraddittorio perché non è parte

    Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva concesso all’esponente di svolgere una continua e fattiva attività difensiva, informandolo circa le date di udienza, trasmettendogli le note difensive redatte dall’incolpato e consentendogli, in diverse occasioni, di controdedurre mediante il deposito di proprie note).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 266

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84.

  • Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

    L’art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (ora, art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 265