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  • Quesiti del COA di Rimini sul tirocinio professionale

    Il COA di Rimini chiede di sapere:
    1. se a seguito della pubblicazione sulla G.U (avvenuta il 19 maggio 2016) del D.M. 17.3.2016 n. 70 sia ancora possibile lo svolgimento del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 d.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013) contestualmente al tirocinio presso uno studio legale. E ciò sia con riferimento ai tirocini iniziati anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 (3.6.2016) sia a quelli iniziati successivamente;
    2. se, in caso di risposta affermativa (ossia nel caso in cui si ritenesse possibile la frequenza contestuale dello studio e dell’Ufficio Giudiziario, sia ancora necessario che all’esito positivo dello stage segua l’obbligo di frequentazione dello studio legale, ai fini del compimento dello studio per ulteriori sei mesi.
    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 1 del DM 70/2016 prevede che: “Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”.
    L’art. 3 del DM 70/2016 prevede al comma 4 che:
    L’attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
    e al comma 5 che:
    Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento” (relativi, questi ultimi, all’assiduità nello svolgimento del tirocinio e all’obbligo di assistere ad almeno venti udienze nel semestre).
    L’art. 41 della L. 247/2012, prevede al comma 4 che:
    4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
    al comma 6, lettera b) che il tirocinio può essere svolto:
    “b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;”
    e al comma 7 che
    7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
    Infine l’art. 2, comma 1 lettere a) e c) del DM 58/2016, prevede che:
    1. Per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
    a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall’articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247
    […]
    c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
    Ne consegue che:
    – i tirocini presso un ufficio giudiziario iniziati prima dell’entrata in vigore del DM 70/2016 (3.6.2016) rimangono regolati dalle disposizioni previgenti, ed in particolare dall’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle singole convenzioni stipulate dai COA con gli Uffici;
    – i tirocini iniziati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge professionale e dal D. M. 58/2016, e ben possono essere svolti contestualmente alla pratica presso uno studio professionale o presso l’avvocatura dello Stato; ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 58/2016, è tuttavia necessario che il praticante che intenda svolgere il tirocinio presso un Ufficio Giudiziario abbia già svolto sei mesi di pratica presso uno studio professionale o l’avvocatura dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, comma 7, della legge n. 247/12. Tale disposizione, tuttavia, deve intendersi applicabile ai soli tirocini di cui all’art. 37 del D.L. n. 98/2011, a mente dell’art. 1 del medesimo DM n. 58/2016.
    A conferma di ciò, milita l’art. 3, comma 5, del D.M. n. 70/2016, ai sensi del quale resta infatti salva la disciplina dello stage di cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013, che può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale forense senza che sia richiesto, pertanto, il previo svolgimento di un semestre di pratica presso uno studio legale; ai sensi del medesimo articolo 3, comma 5, peraltro, restano ferme le opportune garanzie di effettività del contestuale svolgimento del tirocinio presso lo studio.
    – Al termine del tirocinio e previo rilascio del parere positivo (consistente nella relazione del tirocinante sullo svolgimento dell’attività, corredato dall’attestazione di veridicità dei dati contenuto e della rispondenza del tirocinio svolto al progetto formativo da parte del Magistrato) ben potrà il COA, in presenza delle ulteriori condizioni, rilasciare il certificato di compiuta pratica.
    Il COA di Rimini chiede inoltre di sapere:
    1. se l’art. 2 del DM 70/2016, che prevede la possibilità per il praticante di svolgere il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato, debba intendersi rivolto ai soli praticanti semplici, ovvero anche ai praticanti abilitati al patrocinio;
    2. se la frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione di cui all’art. 43 sia immediatamente operativa, ovvero se necessiti di ulteriori provvedimenti attuativi;
    3. se la previsione dell’art. 9 del DM 70/2016 che stabilisce che il praticante possa chiedere, decorsi sei mesi dall’inizio della pratica l’abilitazione al patrocinio in sostituzione del proprio dominus comporti l’impossibilità per il praticante di gestire pratiche in proprio.
    La risposta è nei seguenti termini:
    1. La possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell’art. 40 della L. 247/2012, nonché dall’art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni.
    2. Ai sensi dell’art. 43 della L. 247/2012 la regolamentazione dei corsi di formazione, la cui frequenza è prevista come obbligatoria e con profitto, è demandata ad un regolamento ministeriale, ad oggi non ancora emanato.
    3. Il patrocinio di cui all’art. 41, comma 12 della L. 247/2012 e all’art. 9 del D.M. 70/2012 conseguito a seguito di autorizzazione rilasciata dal COA a esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica, non consente al praticante di gestire pratiche in proprio, ma solamente quelle del professionista presso il quale egli sta svolgendo il tirocinio, sotto il controllo e la responsabilità del medesimo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 22 febbraio 2017, n. 14

    Quesito n. 267, COA di Rimini

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine. Tale principio di c.d. “scissione” opera sia nella previgente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933), sia nella nuova (cfr. art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell’art. 50, co. 5, L. n. 247/2012).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 13983 del 6 giugno 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 maggio 2016, n. 142, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 23 luglio 2015, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175. Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 124, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza 20 luglio 2012, n. 104; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Morlino), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti – rel. Perfetti), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94); Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34.

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva vanamente richiesto al consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di certificato medico che si limitava a dichiarare una sua patologia gastrointestinale. Impugnata la relativa sanzione, il CNF rigettava l’eccezione, ritenendo l’impedimento non assoluto e generico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato in parte qua Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 28 settembre 2016, n. 301, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 242, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

  • Procedimento disciplinare: il mancato rinvio dell’udienza per (asserito) legittimo impedimento è insindacabile in Cassazione

    La censura relativa al mancato rinvio per legittimo impedimento della seduta disciplinare da parte del Consiglio territoriale non prospetta un vizio di natura processuale sindacabile dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, atteso che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017

  • Il COA di Roma chiede se possa calcolarsi nel computo degli anni necessari per l’iscrizione nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori il triennio di attività professionale svolto dall’iscritto nella sezione speciale degli avvocati stabiliti.

    La risposta è nei seguenti termini.
    Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 42 del 10 aprile 2013, che “l’iscrizione nell’Albo ordinario a seguito del superamento dell’esame di abilitazione di un avvocato precedentemente iscritto alla sezione speciale “Avvocati stabiliti” non possa comportare cumulo della relativa anzianità di iscrizione”. Ciò perché, in sintesi, l’esercizio della professione è consentito all’avvocato stabilito in forme peculiari, consistenti nella spendita del titolo straniero e nella necessaria intesa con un avvocato iscritto nell’Albo: si tratta, in altri termini, di una tipologia di attività “funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento – integrazione” di cui al medesimo D. Lgs. n. 96/2001, non “assimilabile a quella conseguente alla piena integrazione o al superamento dell’esame di abilitazione (o dell’esame per il riconoscimento del titolo straniero)”.
    Ne consegue che l’avvocato stabilito, una volta integrato, non potrà far valere il triennio di stabilimento anteriore all’integrazione ai fini del computo degli anni necessari all’iscrizione nell’Albo speciale.
    Diversa, invece, la fattispecie di cui all’articolo 9, c. 2, del D. Lgs. n. 96/2001: a mente di tale disposizione, è consentita all’avvocato proveniente da altro Stato membro l’iscrizione in una sezione speciale dell’Albo speciale (sezione prevista dallo stesso art. 9, comma 1), con il titolo – però – di avvocato stabilito. Ai fini di tale iscrizione – che, lo si ripete, è diversa da quella “ordinaria” nell’Albo speciale, oggi disciplinata dall’art. 22 della legge n. 247/12 – l’avvocato stabilito deve dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 22 febbraio 2017, n. 13

    Quesito n. 266, COA di Roma

  • Il COA di Agrigento chiede se l’avvocato sospeso dall’esercizio della professione a norma dell’art. 20 co 2 Legge professionale debba comunque essere tenuto al pagamento del contributo annuale dovuto all’ordine di appartenenza.

    Ritiene la commissione – conformemente ai propri precedenti in materia (cfr. parere 10 aprile 2013, n. 33) – che la risposta debba essere affermativa e che quindi l’avvocato iscritto, seppure sospeso. sia tenuto al pagamento del contributo.
    La sospensione, sia essa volontaria o disciplinare, costituisce infatti una semplice parentesi “operativa”, ma non implica, neppure nelle intenzioni dell’avvocato che ne faccia richiesta o che la subisca, la volontà di essere cancellato dall’Albo: orbene, il contributo di cui si discute discende dalla mera iscrizione, indipendentemente dalla intensità dell’esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.
    Se ne ha conferma ove si consideri che il comma 6 dell’art. 29 L. 247/12 prevede la sospensione per gli iscritti che non versino il contributo e la revoca del provvedimento amministrativo, nel momento in cui la posizione contributiva venga regolarizzata e non si legge che il versamento non debba tener conto del periodo durante il quale era operante la sospensione.
    In altri termini, si ritiene che il contributo sia dovuto quale conseguenza diretta della iscrizione all’albo, indipendentemente da eventuali parentesi “operative”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 22 febbraio 2017, n. 12

    Quesito n. 263, COA di Agrigento

  • Il COA di Bologna pone il seguente quesito: “Se la previsione dell’art. 2, n. 6 della legge n. 247/2012 consenta a qualsiasi “giurista d’impresa”, anche se non iscritto all’ufficio legale di un ente pubblico o a maggioranza pubblica, di iscriversi all’Albo degli Avvocati, in deroga a quanto previsto dall’art. 18 della legge stessa”.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Va anzitutto precisato che le fattispecie “giuristi d’impresa” e “avvocati degli enti pubblici” devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina.
    I “giuristi d’impresa” sono regolati dall’art. 2, c. 6, della L. P. al solo fine di consentire agli stessi l’esercizio dell’attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
    Lo status di “giurista d’impresa” non consente l’iscrizione all’albo degli avvocati stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d).
    La deroga prevista dall’art. 2, c. 6, è pertanto limitata, come si è detto, all’attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro.
    Gli avvocati degli enti pubblici, figura assai diversa dai c.d. “giuristi d’impresa”, con i quali non vanno confusi, sono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall’art. 23 della L.P., per l’esame della quale – con specifico riferimento al profilo delle incompatibilità – si rinvia al recente parere dell’ufficio studi del 28.2.17, ai pareri di questa Commissione (ad es. nn. 56 e 61 del 2016) e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad es., SS. UU., sent. n. 19547/10) e del CNF (ad es., sentt. nn. 134 e 188 del 2015).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 10 marzo 2017, n. 11 bis

    Quesito n. 279, COA di Bologna

  • Inammissibili l’interrogatorio formale e il giuramento dell’esponente

    Nel procedimento disciplinare, il deferimento del giuramento all’esponente così come la richiesta di suo interrogatorio formale sono inammissibili in quanto l’esponente stesso non assume la qualità di parte.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • Documento prodotto dall’esponente: inammissibile la querela di falso

    Nel procedimento disciplinare, è inammissibile la querela di falso proposta nei confronti di un documento prodotto dall’esponente, il quale infatti non assume la qualità di parte, sicché non sarebbe pertanto possibile rivolgergli l’interpello sull’intenzione di avvalersene prescritto dall’art. 222 cpc ai fini dell’autorizzazione alla presentazione della querela stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • La rinuncia all’esposto disciplinare è irrilevante (tanto in rito quanto nel merito)

    L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento, né attenua la gravità del comportamento dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 17, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214.