Autore: admin

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 cdfArt. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collegaL’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. La violazione del dovere di cui…Leggi il testo completo →, già art. 30 cod. prev.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 novembre 2016, n. 328

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 novembre 2016, n. 328

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 26 luglio 2016, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 110, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78.

  • L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella

    Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questo consegnatoli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 novembre 2016, n. 328

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 7 maggio 2013, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 183; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 14 novembre 2011, n. 173; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 18 luglio 2011, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Allorio), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), sentenza del 16 luglio 2008, n. 74; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Cardone), sentenza del 29 maggio 2006, n. 39.

  • Dolo e aumento della sanzione disciplinare

    Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare, la gravità del fatto, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita rilevano ex art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → ai fini delle aggravanti previste dall’art. 22 stesso codice (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare -aggravata- della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 12 novembre 2016, n. 327

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 25 luglio 2016, n. 213, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 188, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 262, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 24 novembre 2014, n. 169, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130.

  • La mancata immediata comunicazione della delibera di apertura del procedimento

    Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, la mancata immediata comunicazione della delibera di apertura del procedimento non determina la nullità della delibera, ma solo degli atti di istruzione eventualmente compiuti prima della comunicazione, ferma restando la sanatoria dei relativi vizi qualora l’incolpato sia stato comunque in grado di poter compiere tutti gli atti a garanzia del proprio diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 12 novembre 2016, n. 327

  • La revoca del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere (salvo opposizione del ricorrente)

    L’intervenuta revoca del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della decisione stessa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere (Nel caso di specie, la Procura Generale aveva impugnato la delibera con la quale il COA aveva concesso all’abogado la dispensa dalla prova attitudinale, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 96/2001, iscrivendolo per l’effetto nell’Albo degli Avvocati, al termine del triennio di iscrizione nella Sezione speciale “Avvocati stabiliti”. La delibera veniva quindi revocata in autotutela proprio a seguito dei rilievi sollevati nell’impugnazione, con adesione del ricorrente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato la cessazione della materia del contendere).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 8 novembre 2016, n. 326

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 11 novembre 2015, n. 168, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 11 novembre 2015, n. 167, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pisano), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 18.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 184, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 150, secondo cui la cessazione della materia del contendere è tuttavia esclusa ove il ricorrente insista per l’esame dell’impugnazione alla luce di un suo eventuale permanente interesse alla riforma della decisione cautelare impugnata.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato in parte qua il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar, sentenza del 25 luglio 2016, n. 236).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 12798 del 22 maggio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 8 aprile 2016, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 268, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 25054 del 7 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 15287 del 25 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Giancola), SS.UU, sentenza n. 15543 del 27 luglio 2016.

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → (già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 325

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 25 luglio 2016, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79.
    In arg. cfr. pure (oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011), Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.

  • L’omesso adempimento del mandato

    L’avvocato che non esegue il mandato professionale pone in esser un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo dell’art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → (già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →), con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della clientela stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 325

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102.

  • La sentenza di riabilitazione non è di per sè sufficiente alla reiscrizione all’albo del professionista cancellato in via disciplinare

    Il professionista radiato dall’Albo può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma -a pena di inammissibilità della domanda stessa- non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine (art. 62 L. n. 247/2012), fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall’art. 17 L. n. 247/2012 (già art. 17 RDL n. 1578/1933), non essendo all’uopo sufficiente l’intervento di una sentenza di riabilitazione, la quale deve infatti essere associata ad ulteriori elementi da valutarsi autonomamente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 324

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 9 settembre 2011, n. 137, secondo cui “la riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense”.