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  • Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore

    Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del Consiglio territoriale è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase di impugnazione (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 381

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 316, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 239, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 193, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 24 novembre 2014, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 10 aprile 2013, n. 57, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 10820 del 16 maggio 2014, Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551. Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso di Legittimità, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981.
    In arg cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 9149 del 6 maggio 2016.

  • La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima e illibata”) in rapporto a procedimenti penali, pendenti e conclusi

    La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato e, in ogni caso, deve escludersi che la pendenza di un procedimento penale equivalga di per sè ad inaffidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della professione o della pratica forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 380

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Michele, rel. Labriola), sentenza del 8 aprile 2016, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 30 ottobre 2015, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 15, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 14, Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci, sentenza del 10 febbraio 2014, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75.

  • Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell’abuso del diritto comunitario

    I cittadini comunitari hanno il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. L’abuso di tale diritto richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell’Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e di un elemento soggettivo (deve emergere una volonta` di ottenere un vantaggio indebito). In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell’Abogado nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti non puo` essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 378

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 71, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 11 marzo 2015, n. 20, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2015, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 25 febbraio 2015, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145.

  • Inammissibile l’impugnazione della delibera di sospensione del procedimento

    La deliberazione dei Consiglio territoriale che dispone la sospensione del procedimento amministrativo in attesa di una decisione giudiziaria potenzialmente rilevante non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva sospeso la pronuncia in merito alla richiesta di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti in attesa della decisione della Corte Europea. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 378

    NOTA:
    Sulla non impugnabilità delle delibere endoprocedimentali, cfr. in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 347, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 29 luglio 2016, n. 277, , Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 10 maggio 2016, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 353, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 352, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 24 novembre 2016, n. 341, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 340, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 339, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 319, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 21 luglio 2016, n. 209, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 19 maggio 2016, n. 144, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 10 maggio 2016, n. 139, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 2 maggio 2016, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 31, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 16 febbraio 2016, n. 5.
    In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza del 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibere endoprocedimentali de quibus non sono impugnabili davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atti amministrativi- non sono impugnabili neppure davanti al TAR.

  • Legittimo impedimento: la prova documentale dell’impedimento (assoluto) a comparire non ammette equipollenti

    Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, a nulla rilevando peraltro eventuali informazioni pervenute aliunde al Giudice della deontologia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 377

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 184.

  • L’avvocato non ha l’obbligo deontologico di ricevere comunicazioni di cancelleria irrituali

    L’avvocato non ha l’obbligo deontologico di ricevere comunicazioni di cancelleria eseguite con modalità irrituali (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato disciplinarmente in primo grado “per essersi reso irreperibile alle ricerche dei Carabinieri che dovevano notificargli un avviso urgente di fissazione dell’udienza camerale”, preannunciata telefonicamente ma non seguita da telegramma di conferma ex art. 149 cpp. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 376

  • La mancanza, nella sola copia della decisione disciplinare, della sottoscrizione del presidente o del segretario

    La mancanza, nella decisione disciplinare, della sottoscrizione del presidente e del segretario non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione e sia stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto, non è legittimato a dedurre, in sede di impugnazione, come motivo di nullità della decisione, vizi riguardanti la formazione della copia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 376

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13.

  • Irrilevante la mancanza del nome o della firma del relatore nella decisione disciplinare

    La nomina del Relatore del procedimento disciplinare (art. 47, comma 3, R.D. n. 37/1934) e l’onere che al medesimo incombe di redigere il provvedimento finale (art. 51 R.D. n. 37/1934), hanno il solo scopo di organizzare il lavoro del Consiglio territoriale, tanto è vero che l’art. 51 cit. prescrive che la decisione sia sottoscritta esclusivamente dal Presidente e dal Segretario del Consiglio territoriale medesimo, sicché l’indicazione del consigliere relatore ed estensore non è determinante ai fini della validità della decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 376

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 46, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28.

  • La mancata indicazione dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata

    La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 375

    NOTA:
    In senso conforme, anche questa riferita alla previgente disciplina, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145.

  • Il contraddittorio nei procedimenti di rigetto o revoca dell’autorizzazione alle notifiche in proprio (cartacee)

    In analogia con quanto previsto in tema di cancellazione amministrativa dall’albo, il rigetto dell’istanza di autorizzazione alle notifiche in proprio (cartacee) e la successiva revoca dell’autorizzazione stessa (art. 7 L. n. 53/1994) è necessario sentire l’interessato ovvero porlo in condizioni di essere sentito e di esercitare il proprio diritto di difesa, a pena di nullità dei provvedimenti altrimenti adottati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 370

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 272, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205.