Autore: admin

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 28 settembre 2016, n. 307, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 26 luglio 2016, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21.

  • Procedimento disciplinare: la mancata intimazione dei testi non produce decadenze istruttorie

    In caso di mancata citazione dei testimoni alla prima seduta, il Consiglio territoriale non decade dalla indagine testimoniale, e ciò per tre distinte ragioni: perché non è prescritta alcuna forma specifica di intimazione; perché la mancata citazione, ma financo l’indicazione dei testi nel decreto di citazione, non è sanzionata con la nullità; perché è prevista espressamente dall’art. 49 comma 3, R.D. n. 37/34, la possibilità che il giudizio sia rinviato ad altra seduta per mancata tempestiva citazione dei testi..

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 167.

  • Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’incolpato, in ragione della sua qualità e della sua competenza tecnica, è legittimato all’autodifesa, sicchè, ove nel corso dell’udienza avanti il Consiglio territoriale lo stesso resti privo dell’eventuale difensore (ad es., per rinuncia al mandato), non è necessario disporre senz’altro il rinvio dell’udienza per consentire la nomina di altro difensore, né sussiste l’obbligo di nominargli un difensore d’ufficio ove non abbia provveduto alla difesa personale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213, nonché Cass. Sez. Unite 12 novembre 1988 n. 6129, nonché C.N.F., 18 dicembre 2001 , n. 290 e C.N.F., 8 giugno 2001, n. 109.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, Cassazione Civile (pres. Vessia, rel. Evangelista), SS.UU., sentenza del 22 novembre 1999, n. 819.

  • Al procedimento disciplinare davanti al COA non si applica il principio costituzionale del giusto processo ma quello del buon andamento dell’amministrazione

    Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, che ha natura amministrativa, non si applica tanto l’art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Allorio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67.

  • Ignorantia “legis” non excusat, anche in ambito deontologico

    L’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico costituisce doglianza destituita di fondamento, giacché dette norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate, per prassi generale, nell’ambito dell’esercizio professionale. In ogni caso, l’ignoranza non è comunque giustificabile dopo un certo periodo dall’introduzione di una norma deontologica a carattere innovativo (Nel caso di specie, al professionista veniva contestata la violazione dell’art. 51 cod.deont. per aver assunto un incarico contro un proprio ex cliente prima che fosse trascorso “almeno un biennio” dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato impugnava la sanzione eccependo di aver ignorato in buona fede la nuova formulazione della norma -peraltro entrata in vigore già da circa 3 anni al momento della condotta-, avendo egli asseritamente fatto affidamento sulla previgente previsione deontologica che stabiliva un “ragionevole periodo di tempo”, anziché un “biennio”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 387

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 164.

  • Sinistri e transazione: il compenso percepito dall’assicurazione è satisfattivo (salvo accordo scritto col cliente)

    In tema di transazione stragiudiziale sul risarcimento del danno, integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in assenza di accordo scritto sul compenso ex art. 2233 cod. civ., richieda al Cliente un compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito direttamente dalla Compagnia assicuratrice (Nel caso di specie, l’ulteriore importo appariva manifestamente sproporzionato rispetto all’attività svolta. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386

  • Compenso professionale: l’accordo verbale con il cliente non produce effetto

    Il patto verbale sul compenso professionale è nullo per difetto di forma ex art. 2233 cc e, pertanto, improduttivo di qualsiasi effetto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda ancorchè sentiti a dibattimento come testi, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 28 luglio 2016, n. 260, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 28 luglio 2016, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 25 luglio 2016, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 214, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 232, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150.

  • Formazione continua e precedenti disciplinari condizionano la permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio

    E’ cancellato dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio l’avvocato non in regola con l’obbligo di formazione continua ovvero che abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento (artt. 16 L. n. 247/2012, 1 D.Lgs. n. 6/2015, 5 Reg. CNF 22/05/2015 modificato il 21/01/2017).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 385

  • Sanzione disciplinare e favor rei: superato il criterio del “tempus regit actum”

    Le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del “favor rei”, in luogo del criterio del “tempus regit actum”, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati, stante l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 cit.) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 17115 del 11 luglio 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112.
    Con particolar riferimento alla successione nel tempo delle norme del codice deontologico, cfr. Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015, e, ancor prima dell’entrata in vigore dell’art. 65 L. n. 247/2012, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 18 luglio 2013, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127.
    Sull’applicazione dell’opposto -ed ormai più risalente- principio del tempus regit actum cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bulgarelli), sentenza n. 31 del 16 marzo 2011.