E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva respinto la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti).
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91
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Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91
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L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare attraverso lo schermo formale di ignari colleghi
E’ contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale, nonché idoneo a vulnerare gravemente il prestigio personale e dell’intera classe forense, il comportamento dell’avvocato che svolga attività professionale durante il periodo di sospensione, per di più ricorrendo allo schermo formale di ignari colleghi, di cui falsifichi la firma in atti giudiziari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91
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L’illecito disciplinare “atipico”
Il codice deontologico forense è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione vengono validamente affidati a concetti diffusi (id est principi), generalmente compresi nella collettività̀ in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti. Il nuovo Codice Deontologico Forense è infatti informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata e tassativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa; iii) nel determinare la sanzione deve tenersi conto, tra il resto, della compromissione dell’immagine della professione forense. Le sanzioni vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91
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Mancata sottoscrizione della decisione territoriale da parte del Presidente o del Segretario e rimessione al giudice a quo
La decisione del Consiglio territoriale dev’essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, a pena di nullità insanabile e conseguente rimessione del procedimento al Consiglio a quo affinché proceda a riesaminare nel merito la causa (Nella specie, mancava la sottoscrizione del Consigliere Segretario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione e quindi rimesso il procedimento al CDD competente).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza del 28 agosto 2013, n. 143. -
L’introduzione in giudizio di prove false: l’illecito non è escluso dalla rinuncia alla prova stessa
Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e verità (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo → e art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → , già artt. 6 e 14 cod. prev) l’avvocato che introduca intenzionalmente nel processo prove false, a nulla rilevando, in ordine alla già avvenuta commissione dell’illecito, la rinuncia ad avvalersi delle prove stesse e la loro asserita superfluità probatoria (Nel caso di specie, trattavasi della ricevuta di accettazione di una raccomandata postale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 89
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87 -
L’irrilevanza in sede deontologica della formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”
La sentenza penale che assolve l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, non esclude di per sè la sussistenza del fatto storico contestato e, dunque, dell’illecito disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato era stato assolto in sede penale dove gli era stata contestata la contraffazione della ricevuta di accettazione di una raccomandata postale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 89
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78.