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  • Il COA di Verona chiede il riesame del parere di questa Commissione del 23 novembre 2016, n. 113 in quanto – a suo giudizio – le conclusioni nello stesso formulate si fondano sul presupposto della mancata istituzione dell’ufficio legale, che invece risulta costituito presso l’ente pubblico di riferimento.

    La risposta è nei seguenti termini.
    L’istanza di revisione del suddetto parere non può essere accolta e il parere stesso va confermato anche se presso l’ente pubblico dovesse risultare specificamente istituito l’ufficio legale (che però non è menzionato nello statuto). Nel caso in esame, infatti, il richiedente l’iscrizione, come è confermato nella richiesta del COA, riveste la carica di direttore generale dell’ente pubblico con attribuzione, in capo a lui, di ampi poteri di gestione amministrativa.
    Siffatta situazione è palesemente in contrasto con l’articolo 23 della legge professionale, ai sensi del quale agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici deve essere assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente.
    La carica di direttore generale dell’ente non è quindi compatibile – come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione – con l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati per difetto dei requisiti dell’esclusività, indipendenza e stabilità, richiesti dalla legge.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 22 febbraio 2017, n. 17

    Quesito n. 271, COA di Verona

  • Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

    Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

    NOTA:
    In senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morgese), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 151.

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 400

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza di cui in massima.
    Nello stesso senso, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 365. In arg. cfr pure Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 aprile 2016, n. 51, Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 20 gennaio 2016, n. 7, Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 20 gennaio 2016, n. 3, nonché la Circolare CNF n. 1/2016.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22719 del 9 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22518 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22517 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22399 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016.

  • Avvocati di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale

    L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 (ora, 18 L. n. 247/2012), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale (Nel caso di specie, i requisiti della indipendenza e autonomia dell’avvocato, nonché la stabilità di destinazione e l’inamovibilità risultavano assicurati da apposita clausola contrattuale e dal regolamento dell’avvocatura comunale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 399

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 10 dicembre 2015, n. 188, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 luglio 2015, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133, nonché Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367.

  • Il COA di Catanzaro chiede se la solidarietà prevista dall’art. 13 co. 8 della L. 247/12 si estenda sia all’arbitrato rituale che irrituale.

    La commissione ritiene di esprimersi per la estensione di tale solidarietà passiva, per le ragioni che di seguito si sintetizzano:
    – la norma citata riserva pari trattamento alle transazioni perfezionatesi nell’ambito di un procedimento giudiziale o arbitrale, senza escludere espressamente l’arbitrato irrituale, che pure è previsto e regolato nell’ambito dell’art. 808 ter c.p.c.;
    – tale ultima disposizione differenzia un procedimento dall’altro, solo per quanto attiene alla natura della decisione assunta, escludendo l’applicabilità degli artt. 824 bis e 825 c.p.c. per l’arbitrato irrituale, mentre le disposizioni che regolano “gli arbitri” ed “il procedimento” paiono destinate a regolamentare entrambe le forme di arbitrato (si veda l’art. 816 bis c.p.c. che lascia le parti libere di determinare le norme del “processo” anche in sede di arbitrato rituale);
    – il co. 8 art. 13 della legge professionale in vigore, ipotizza che l’accordo possa essere raggiunto “in qualsiasi forma” e quindi anche con una scrittura di natura contrattuale, al pari della decisione che definisce l’arbitrato irrituale;
    – infine, l’art. 68 della precedente normativa professionale ipotizzava la solidarietà di cui si tratta, solo per le definizioni delle vertenze giudiziali ed il legislatore della riforma ha ritenuto di estendere l’obbligo o la garanzia anche alle procedure arbitrali, senza peraltro distinguere fra un procedimento e l’altro, lasciando quindi legittimamente presumere che, nell’ottica della finalità perseguita, la natura del “lodo” fosse circostanza assolutamente irrilevante.
    Si reputa quindi che la solidarietà di cui alla disposizione citata, si estenda anche alle ipotesi di accordo raggiunto nel corso di un arbitrato irrituale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 22 febbraio 2017, n. 16

    Quesito n. 269, COA di Catanzaro

  • Il COA di Roma chiede se possa configurarsi incompatibilità per gli avvocati componenti della commissione di esame di abilitazione alla professione forense nell’ipotesi in cui esista rapporto di parentela tra gli stessi e i candidati oppure nella diversa ipotesi in cui questi ultimi abbiano svolto il tirocinio presso lo studio legale dei primi.

    Si deve premettere che nessuna espressa disposizione si rinviene, nell’ordinamento, in relazione alla seconda delle fattispecie richiamate.
    Con riferimento alla prima, invece, si deve segnalare una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV, 12/07/2007, n. 3985) che ritiene applicabile l’obbligo di astensione di cui all’art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (Regolamento sull’accesso agli impieghi e sullo svolgimento dei concorsi). Tale disposizione prevede che, prima dell’inizio delle prove, i componenti la commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del cpc.
    Secondo il supremo giudice amministrativo, in particolare, “deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza (C.d.S., sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5220), anche la partecipazione ad una commissione d’esame di persona legata da rapporti particolari ad uno dei candidati legittima gli altri a chiederne l’astensione o a ricusarla, sicché quando questi non si avvalgano di tali strumenti (com’è avvenuto nel caso di specie, non risultando dagli atti che prima della nuova valutazione l’interessato abbia formulato richiesta di astensione o dichiarazione di ricusazione) resta loro preclusa la possibilità di impugnare, sotto questo profilo, gli atti della commissione”.
    Alla luce di tale pronuncia dovrebbe pertanto ritenersi che il commissario che incorra in una delle ipotesi previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. abbia l’obbligo di astenersi e possa essere, per i medesimi motivi, ricusato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 22 febbraio 2017, n. 15

    Quesito n. 268, COA di Roma

  • Quesiti del COA di Rimini sul tirocinio professionale

    Il COA di Rimini chiede di sapere:
    1. se a seguito della pubblicazione sulla G.U (avvenuta il 19 maggio 2016) del D.M. 17.3.2016 n. 70 sia ancora possibile lo svolgimento del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 d.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013) contestualmente al tirocinio presso uno studio legale. E ciò sia con riferimento ai tirocini iniziati anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 (3.6.2016) sia a quelli iniziati successivamente;
    2. se, in caso di risposta affermativa (ossia nel caso in cui si ritenesse possibile la frequenza contestuale dello studio e dell’Ufficio Giudiziario, sia ancora necessario che all’esito positivo dello stage segua l’obbligo di frequentazione dello studio legale, ai fini del compimento dello studio per ulteriori sei mesi.
    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 1 del DM 70/2016 prevede che: “Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”.
    L’art. 3 del DM 70/2016 prevede al comma 4 che:
    L’attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
    e al comma 5 che:
    Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento” (relativi, questi ultimi, all’assiduità nello svolgimento del tirocinio e all’obbligo di assistere ad almeno venti udienze nel semestre).
    L’art. 41 della L. 247/2012, prevede al comma 4 che:
    4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
    al comma 6, lettera b) che il tirocinio può essere svolto:
    “b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;”
    e al comma 7 che
    7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
    Infine l’art. 2, comma 1 lettere a) e c) del DM 58/2016, prevede che:
    1. Per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
    a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall’articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247
    […]
    c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
    Ne consegue che:
    – i tirocini presso un ufficio giudiziario iniziati prima dell’entrata in vigore del DM 70/2016 (3.6.2016) rimangono regolati dalle disposizioni previgenti, ed in particolare dall’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle singole convenzioni stipulate dai COA con gli Uffici;
    – i tirocini iniziati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge professionale e dal D. M. 58/2016, e ben possono essere svolti contestualmente alla pratica presso uno studio professionale o presso l’avvocatura dello Stato; ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 58/2016, è tuttavia necessario che il praticante che intenda svolgere il tirocinio presso un Ufficio Giudiziario abbia già svolto sei mesi di pratica presso uno studio professionale o l’avvocatura dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, comma 7, della legge n. 247/12. Tale disposizione, tuttavia, deve intendersi applicabile ai soli tirocini di cui all’art. 37 del D.L. n. 98/2011, a mente dell’art. 1 del medesimo DM n. 58/2016.
    A conferma di ciò, milita l’art. 3, comma 5, del D.M. n. 70/2016, ai sensi del quale resta infatti salva la disciplina dello stage di cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013, che può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale forense senza che sia richiesto, pertanto, il previo svolgimento di un semestre di pratica presso uno studio legale; ai sensi del medesimo articolo 3, comma 5, peraltro, restano ferme le opportune garanzie di effettività del contestuale svolgimento del tirocinio presso lo studio.
    – Al termine del tirocinio e previo rilascio del parere positivo (consistente nella relazione del tirocinante sullo svolgimento dell’attività, corredato dall’attestazione di veridicità dei dati contenuto e della rispondenza del tirocinio svolto al progetto formativo da parte del Magistrato) ben potrà il COA, in presenza delle ulteriori condizioni, rilasciare il certificato di compiuta pratica.
    Il COA di Rimini chiede inoltre di sapere:
    1. se l’art. 2 del DM 70/2016, che prevede la possibilità per il praticante di svolgere il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato, debba intendersi rivolto ai soli praticanti semplici, ovvero anche ai praticanti abilitati al patrocinio;
    2. se la frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione di cui all’art. 43 sia immediatamente operativa, ovvero se necessiti di ulteriori provvedimenti attuativi;
    3. se la previsione dell’art. 9 del DM 70/2016 che stabilisce che il praticante possa chiedere, decorsi sei mesi dall’inizio della pratica l’abilitazione al patrocinio in sostituzione del proprio dominus comporti l’impossibilità per il praticante di gestire pratiche in proprio.
    La risposta è nei seguenti termini:
    1. La possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell’art. 40 della L. 247/2012, nonché dall’art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni.
    2. Ai sensi dell’art. 43 della L. 247/2012 la regolamentazione dei corsi di formazione, la cui frequenza è prevista come obbligatoria e con profitto, è demandata ad un regolamento ministeriale, ad oggi non ancora emanato.
    3. Il patrocinio di cui all’art. 41, comma 12 della L. 247/2012 e all’art. 9 del D.M. 70/2012 conseguito a seguito di autorizzazione rilasciata dal COA a esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica, non consente al praticante di gestire pratiche in proprio, ma solamente quelle del professionista presso il quale egli sta svolgendo il tirocinio, sotto il controllo e la responsabilità del medesimo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 22 febbraio 2017, n. 14

    Quesito n. 267, COA di Rimini

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine. Tale principio di c.d. “scissione” opera sia nella previgente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933), sia nella nuova (cfr. art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell’art. 50, co. 5, L. n. 247/2012).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 13983 del 6 giugno 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 maggio 2016, n. 142, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 23 luglio 2015, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175. Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 124, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza 20 luglio 2012, n. 104; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Morlino), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti – rel. Perfetti), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94); Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34.

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva vanamente richiesto al consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di certificato medico che si limitava a dichiarare una sua patologia gastrointestinale. Impugnata la relativa sanzione, il CNF rigettava l’eccezione, ritenendo l’impedimento non assoluto e generico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato in parte qua Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 28 settembre 2016, n. 301, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 242, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

  • Procedimento disciplinare: il mancato rinvio dell’udienza per (asserito) legittimo impedimento è insindacabile in Cassazione

    La censura relativa al mancato rinvio per legittimo impedimento della seduta disciplinare da parte del Consiglio territoriale non prospetta un vizio di natura processuale sindacabile dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, atteso che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017