Autore: admin

  • Il COA di Trieste chiede di sapere se l’incarico di garante comunale per i diritti dei detenuti sia incompatibile con la professione di avvocato.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Le norme sull’incompatibilità della professione di avvocato sono di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione e applicazione. Non possono pertanto essere estese oltre i casi in esse previsti. Ne deriva che l’incarico (senza rapporto di lavoro subordinato) di garante comunale dei detenuti, non rientrando nelle ipotesi di incompatibilità tassativamente elencate nell’art. 18 L. P., è compatibile con la professione di avvocato.
    Tanto premesso, occorre osservare che la normativa professionale – sia con riguardo alla legge professionale, sia con riguardo al Codice deontologico – detta particolari regole di condotta, volte ad evitare l’insorgenza di conflitti di interesse, o comunque a determinare una interferenza tra attività professionale e incarico non professionale.
    Tale potrebbe essere l’ipotesi del Garante dei Detenuti, la cui funzione è quella di vigilare sulle condizioni di detenzione e sul rispetto della normativa sulla custodia delle persone detenute e che, a tali fini, ha poteri di verifica e intervento, in un contesto suscettibile di dare luogo a procedure giudiziali tali da imporre la presenza di un avvocato difensore. Va quindi sottolineata la potenziale interferenza tra attività professionale e incarico (non professionale) di Garante, qualora entrambe abbiano ad essere svolte dalla medesima persona nei medesimi contesti e luoghi.
    Tanto premesso, pertanto, l’assenza di incompatibilità non determina il venir meno della rilevanza delle norme deontologiche riguardanti il conflitto di interessi, che impongono – nella specie – che il Garante dei Detenuti non possa assumere incarichi professionali da persone detenute negli istituti di pena soggetti alla propria attività di controllo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 30

    Quesito n. 291, COA di Trieste

  • Il COA di Roma formula il seguente quesito: “Si valuti la possibilità per un avvocato, già iscritto nell’elenco speciale, in quanto dipendente di un ente pubblico, di poter svolgere attività di rappresentanza giudiziale, presso un altro ente pubblico, nel quale è stato distaccato”.

    La risposta è nei seguenti termini.
    L’art. 23 della L. 247/2012, che disciplina gli Avvocati degli enti pubblici, è norma eccezionale e va pertanto applicata nel rigoroso rispetto dei presupposti nella stessa indicati, tra cui l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente del professionista incaricato in forma esclusiva della trattazione degli affari legali dell’ente stesso. L’imprescindibile appartenenza all’ufficio legale deve risultare da deliberazione dell’ente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 29

    Quesito n. 289, COA di Roma

  • Il COA di Spoleto pone il seguente quesito: “Può un dottore in Giurisprudenza abilitato all’esercizio della professione di Avvocato, dipendente di una società per azioni in virtù di contratto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività di consulenza e assistenza giuridica, ottenere l’iscrizione ad un Albo circondariale degli Avvocati”?

    La risposta al quesito è negativa. Sul punto la Commissione si è espressa con parere del 10 marzo 2017, che si trascrive per maggiore comodità:

    Quesito n. 279, COA di Bologna, Rel. Cons. Salazar
    Parere 10 marzo 2017

    Il COA di Bologna pone il seguente quesito:
    “Se la previsione dell’art. 2, n. 6 della legge n. 247/2012 consenta a qualsiasi “giurista d’impresa”, anche se non iscritto all’ufficio legale di un ente pubblico o a maggioranza pubblica, di iscriversi all’Albo degli Avvocati, in deroga a quanto previsto dall’art. 18 della legge stessa”.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Va anzitutto precisato che le fattispecie “giuristi d’impresa” e “avvocati degli enti pubblici” devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina.
    I “giuristi d’impresa” sono regolati dall’art. 2, c. 6, della L. P. al solo fine di consentire agli stessi l’esercizio dell’attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
    Lo status di “giurista d’impresa” non consente l’iscrizione all’albo degli avvocati stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d).
    La deroga prevista dall’art. 2, c. 6, è pertanto limitata, come si è detto, all’attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro.
    Gli avvocati degli enti pubblici, figura assai diversa dai c.d. “giuristi d’impresa”, con i quali non vanno confusi, sono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall’art. 23 della L.P., per l’esame della quale – con specifico riferimento al profilo delle incompatibilità – si rinvia al recente parere dell’ufficio studi del 28.2.17, ai pareri di questa Commissione (ad es. nn. 56 e 61 del 2016) e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad es., SS. UU., sent. n. 19547/10) e del CNF (ad es., sentt. nn. 134 e 188 del 2015).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 28

    Quesito n. 301, COA di Spoleto

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico (Nel caso di specie, l’istruttoria disciplinare non aveva consentito di raggiungere una prova ragionevolmente certa con riferimento ad uno dei capi di incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 28 settembre 2016, n. 296, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 249, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 6 giugno 2016, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 10 maggio 2016, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 267, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 265, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 230, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense configura automaticamente l’illecito disciplinare, mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 375, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 356, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 348, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 28 luglio 2016, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 12 luglio 2016, n. 193, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 30 giugno 2016, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 11 giugno 2016, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017.

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, l’incolpato non aveva onorato i debiti giudizialmente accertati).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 12 luglio 2016, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • Il COA di Bergamo chiede di sapere se un iscritto all’albo degli avvocati possa ricoprire l’incarico gratuito di presidente di sezione comunale di AVIS (associazione senza fine di lucro e con finalità di solidarietà umana) e se tale incarico possa essere incompatibile alla luce dell’art. 18 L. n. 247/2012.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    Le norme sull’incompatibilità della professione di avvocato sono di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione e applicazione. Non possono pertanto essere estese oltre i casi in esse previsti. L’incarico gratuito di presidente di sezione comunale AVIS, non rientrando nelle ipotesi di incompatibilità tassativamente elencati nell’art. 18 L.P., è compatibile con la professione di avvocato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 27

    Quesito n. 298, COA di Bergamo

  • Il COA di Barcellona PG chiede se possa essere prodotta in giudizio dai difensori dei convenuti una PEC con proposta di abbandono del giudizio non sottoscritta dalla parte, inviata agli stessi dal difensore dell’attore, considerato che, successivamente l’attore, costituitosi in giudizio con un nuovo procuratore, ha riproposto tutte le domande senza tenere conto della proposta di abbandono del giudizio formulata dal precedente avvocato.

    La risposta è nei seguenti termini:
    la formulazione del quesito non consente di sapere se la proposta di abbandono del giudizio formulata dal precedente difensore dell’attore fosse o meno stata accettata dalla controparte.
    L’art. 48 del codice deontologico prevede, al primo comma, che:
    L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
    E al secondo comma che:
    L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
    a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
    b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
    Ne consegue che, nella sola ipotesi in cui la proposta transattiva, ancorché non sottoscritta dal cliente dell’avvocato che l’ha formulata, sia stata accettata dalla controparte, la stessa ben potrà essere prodotta in giudizio al fine di provare l’intervenuto accordo.
    In tutti gli altri casi è fatto divieto di produzione, ostandovi il disposto dell’art. 48 del codice, e ciò anche nell’ipotesi di subentro di altro difensore, dal momento che la ratio dell’articolo in esame è quella evitare che la parte rappresentata possa subire un danno, assicurando nel contempo all’avvocato la libertà di interagire (nel preminente interesse del cliente) anche per iscritto con il collega di controparte senza il timore che la corrispondenza scambiata possa essere utilizzata in giudizio, mediante sua produzione o divulgazione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 26 aprile 2017, n. 26

    Quesito n. 200, COA Barcellona P.G.

  • Il COA di Spoleto chiede se – considerato che l’art. 18 lett. c della Legge 247/2008 prescrive che “la professione forense è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile, di amministratore di società di persone aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o amministratore delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione” – il socio presidente del consiglio di amministrazione, nonché prestatore d’opera professionale, per quanto riguarda le attività di consulenza richieste alla società srl che ha ad oggetto servizi alle imprese nel settore dell’ analisi aziendale, analisi dei processi produttivi marketing, analisi finanziarie, elaborazioni contabile possa richiedere l’iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati.

    Ritiene la Commissione che – ferma restando la previsione di cui all’art. 41, comma 4 della legge n. 247/12, che consente lo svolgimento del tirocinio in costanza di rapporto di lavoro subordinato (purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse) – debba applicarsi all’iscrizione del praticante la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della medesima legge, rilevando pertanto la titolarità o l’esercizio, da parte del presidente del consiglio di amministrazione che richiede l’iscrizione, di poteri individuali di gestione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 26 aprile 2017, n. 25

    Quesito n. 288, COA di Spoleto

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 396, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 8 aprile 2016, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 268, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128, nonché, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 12798 del 22 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 25054 del 7 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 15287 del 25 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Giancola), SS.UU, sentenza n. 15543 del 27 luglio 2016.