Commette la violazione degli artt. 5 e 36 del Codice Deontologico Forense l’Avvocato Stabilito che non usa per esteso e in maniera chiara il suddetto titolo, ma utilizza forme abbreviate tali da ingenerare dubbi o confusione nei terzi, come l’abbreviazione “ABG” per il titolo di “Abogado” essendo tenuto a fare uso del titolo professionale di origine nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e in maniera tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (conf. CNF, sent. N. 18 del 28-2-2023).
Fattispecie nella quale è stata sanzionata la condotta dell’avvocato incolpato che aveva utilizzato l’abbreviazione “ABG S.” in luogo della forma corretta di Avvocato Stabilito per esteso, trattandosi di segni e abbreviazioni equivoche, capaci di ingenerare confusione in gran parte del pubblico sul titolo professionale posseduto – Principio ribadito dal CNF in Parere del 24-5-2012 n. 31 e del 22-10-2014 n. 72.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Leone), decisione n. 65 del 11 settembre 2023
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