L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò anche in tale ambito deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega, che l’art. 42 cdfArt. 42 cdf – Notizie riguardanti il collegaL’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avver…Leggi il testo completo → ammette -seppur non in modo indiscriminato- solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e ciò sia necessario alla tutela di un diritto (Nel caso di specie, durante un colloquio con un terzo, l’avvocato esprimeva apprezzamenti denigratori -tra cui “capra”- nei confronti del proprio ex collaboratore di studio, ritenuto solo capace di fare “decreti ingiuntivi su sentenze”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 234 del 4 dicembre 2020
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 04 Dicembre 2020 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 12 Settembre 2017 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20384 del 16 Luglio 2021 (respinge)