Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa

Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Stoppani), sentenza n. 208 del 22 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 22 Novembre 2021 (accoglie) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 05 Dicembre 2013 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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