Giorno: 12 Ottobre 2026

  • Dovere di fedeltà: l’avvocato non deve trasformarsi da difensore ad accusatore del proprio assistito

    Il dovere di fedeltà (art. 10 cdfArt. 10 cdf – Dovere di fedeltàL’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della dif…Leggi il testo completo →) costituisce il cardine del rapporto tra l’avvocato ed il cliente o la parte assistita, il fulcro essenziale della professione forense e della sua funzione sociale e costituzionale, l’essenziale humus della funzione difensiva. Infatti, il principio di affidamento che la comunità riconosce a chi esercita la professione forense si fonda sul fatto che chi si affida, e quindi necessariamente si confida, ad un avvocato giammai potrà vedere utilizzare contro se stesso le informazioni e notizie di cui, per lo svolgimento del mandato, lo abbia dovuto necessariamente mettere a parte. Pertanto, ove questo principio, ed il correlato obbligo, dovesse esser messo in discussione, verrebbe meno la ragione per cui un cittadino debba affidare la sua difesa ad un professionista avvocato e, così, la fisionomia stessa del diritto di difesa. Conseguentemente, costituisce grave illecito disciplinare, contrario allo stesso principio costituzionale di cui all’art. 24, il comportamento dell’avvocato che si trasformi da difensore, o da consulente legale, in accusatore dei suoi assistiti o dei suoi clienti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

  • Il dovere di riserbo e segreto riguarda anche fatti già noti ai terzi

    L’obbligo per l’avvocato di non divulgare informazioni conosciute in occasione dell’incarico professionale (art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →) prescinde dall’eventuale conoscenza dei fatti da parte dei soggetti ai quali gli stessi vengono riferiti (nella specie, la Guardia di finanza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 4/2024.

  • L’avvocato non deve avere “paura” di osservare i precetti deontologici

    Il dovere di riserbo e segreto professionale (art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →, art. 51 cdfArt. 51 cdf – La testimonianza dell’avvocatoL’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa…Leggi il testo completo →) non viene meno per il “timore” dell’avvocato di rimanere coinvolto in una grave accusa che riguarda il suo assistito, dovendo egli rimanere saldo nell’osservanza dei precetti deontologici, anche rispetto all’intervento di ogni autorità e per ogni evenienza. Diversamente opinando, si scardinerebbero gli elementi fondanti dell’ordinamento forense e della funzione sociale e costituzionale dell’avvocato, introducendo altresì una sorta di lasciapassare per ogni possibile violazione deontologica posta in essere in combutta col cliente contando sulla possibilità di potere essere scriminati qualora ci si decida poi a diventarne l’accusatore (Nel caso di specie, l’avvocato aveva reso dichiarazioni spontanee alla P.G., aventi ad oggetto notizie riservate ed apprese nel corso dello svolgimento del mandato, nel timore di potere rimanere coinvolto in accuse di partecipazione ad un’associazione per delinquere che riguardavano il suo assistito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

  • Il difensore non è un sodale dell’assistito

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che suggerisca al proprio cliente illecite operazioni (art. 23 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo →) volte ad intralciare le indagini dell’autorità giudiziaria ed a sottrarre beni e denaro alle attività di perquisizione, così tradendo la funzione difensiva a beneficio del ruolo di sodale dell’assistito, con violazione dei principi di probità, lealtà, correttezza, diligenza indicati dall’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → in considerazione del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

    NOTA
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 174/2020.