Dovere di fedeltà: l’avvocato non deve trasformarsi da difensore ad accusatore del proprio assistito

Il dovere di fedeltà (art. 10 cdfArt. 10 cdf – Dovere di fedeltàL’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della dif…Leggi il testo completo →) costituisce il cardine del rapporto tra l’avvocato ed il cliente o la parte assistita, il fulcro essenziale della professione forense e della sua funzione sociale e costituzionale, l’essenziale humus della funzione difensiva. Infatti, il principio di affidamento che la comunità riconosce a chi esercita la professione forense si fonda sul fatto che chi si affida, e quindi necessariamente si confida, ad un avvocato giammai potrà vedere utilizzare contro se stesso le informazioni e notizie di cui, per lo svolgimento del mandato, lo abbia dovuto necessariamente mettere a parte. Pertanto, ove questo principio, ed il correlato obbligo, dovesse esser messo in discussione, verrebbe meno la ragione per cui un cittadino debba affidare la sua difesa ad un professionista avvocato e, così, la fisionomia stessa del diritto di difesa. Conseguentemente, costituisce grave illecito disciplinare, contrario allo stesso principio costituzionale di cui all’art. 24, il comportamento dell’avvocato che si trasformi da difensore, o da consulente legale, in accusatore dei suoi assistiti o dei suoi clienti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 26 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 22 Maggio 2020 (sospensione)