Il dovere di riserbo e segreto riguarda anche fatti già noti ai terzi

L’obbligo per l’avvocato di non divulgare informazioni conosciute in occasione dell’incarico professionale (art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →) prescinde dall’eventuale conoscenza dei fatti da parte dei soggetti ai quali gli stessi vengono riferiti (nella specie, la Guardia di finanza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

NOTA
In senso conforme, CNF n. 4/2024.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 26 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 22 Maggio 2020 (sospensione)