Giorno: 27 Settembre 2026

  • La formazione dell’avvocato non è soddisfatta da un aggiornamento professionale in materie giuridiche

    La formazione dell’avvocato non può in alcun modo esser soddisfatta da un aggiornamento professionale in materie giuridiche finalizzato all’insegnamento in quanto è altra la costante cura della preparazione professionale della quale lo studio delle materie giuridiche è senza dubbio parte essenziale ma non esaustiva anche solo volendo riferirsi all’aspetto della necessaria costante attenzione per la deontologia e l’ordinamento forense, che rappresentano parte essenziale della formazione continua (Nel caso di specie, l’incolpato aveva sostenuto di aver svolto attività formativa costante conseguente all’attività di insegnamento di materie giuridiche in una scuola superiore).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 186 del 7 maggio 2026

  • Formazione continua: la ratio dell’obbligo deontologico

    L’obbligo di formazione continua per gli avvocati trova la sua ratio in un insieme di esigenze convergenti: garantire al soggetto assistito una prestazione competente e aggiornata, assicurare l’adeguamento costante della difesa alle riforme legislative e giurisprudenziali, preservare il decoro e la dignità della professione e prevenire, per quanto possibile, responsabilità disciplinari e civili connesse a carenze di preparazione. In quest’ottica, la formazione continua non è un mero adempimento formale ma un dovere sostanziale che dà contenuto concreto ai doveri di diligenza, competenza e lealtà che caratterizzano il rapporto professionale con l’assistito e che sono presidiati, sul piano interno alla categoria, dalle norme deontologiche e, sul piano esterno, dalla responsabilità civile del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 186 del 7 maggio 2026

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

  • I limiti al diritto di critica e alla libertà di espressione nei confronti delle istituzioni forensi

    La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell’Ordine Forense e dell’Avvocatura in generale (art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →). Integra, pertanto, grave violazione deontologica il comportamento dell’avvocato che rivolga ai Consiglieri dell’Ordine espressioni oggettivamente sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 57 del 27 marzo 2023.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 135/2026.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione, Conseguentemente, il “Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti” (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli “scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale” riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 64/2025, CNF n. 23/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 191/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 232/2020, CNF n. 141/2020.
    Contra, CNF n. 68/2025, secondo cui l’applicazione dell’art. 52 cdf andrebbe limitata alle espressioni contenute negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale mentre “Al di fuori di tale ambito, pertanto, stante il principio di solo tendenziale tipicità dell’illecito deontologico, viene in rilievo l’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l’avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1) sia comune (comma 2)”.