I limiti al diritto di critica e alla libertà di espressione nei confronti delle istituzioni forensi

La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell’Ordine Forense e dell’Avvocatura in generale (art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →). Integra, pertanto, grave violazione deontologica il comportamento dell’avvocato che rivolga ai Consiglieri dell’Ordine espressioni oggettivamente sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 57 del 27 marzo 2023.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 07 Maggio 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 37 del 07 Agosto 2024 (censura)