La formazione dell’avvocato non è soddisfatta da un aggiornamento professionale in materie giuridiche

La formazione dell’avvocato non può in alcun modo esser soddisfatta da un aggiornamento professionale in materie giuridiche finalizzato all’insegnamento in quanto è altra la costante cura della preparazione professionale della quale lo studio delle materie giuridiche è senza dubbio parte essenziale ma non esaustiva anche solo volendo riferirsi all’aspetto della necessaria costante attenzione per la deontologia e l’ordinamento forense, che rappresentano parte essenziale della formazione continua (Nel caso di specie, l’incolpato aveva sostenuto di aver svolto attività formativa costante conseguente all’attività di insegnamento di materie giuridiche in una scuola superiore).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 186 del 7 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 07 Maggio 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera n. 17 del 27 Febbraio 2022 (sospensione)