Costituisce grave illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, pure approfittando della condizione di analfabeta del cliente, con artifizi e raggiri si faccia da questi sottoscrivere una cessione del credito avente ad oggetto la cospicua somma ottenuta dalla controparte (Nel caso di specie, la somma riguardava il danno da perdita di congiunto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione per tre anni dall’esercizio della professione).
Giorno: 23 Settembre 2026
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Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
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I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati
Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti (art. 42 L. n. 247/2012 e art. 2 cdfArt. 2 cdf – Norme deontologiche e ambito di applicazioneLe norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quan…Leggi il testo completo →), a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del Consiglio territoriale.
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La rilevanza (anche) deontologica della truffa ai danni dell’assicurazione
Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, al fine di conseguire l’indennizzo assicurativo, denunci falsamente un sinistro stradale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. De Benedittis), sentenza n. 179 del 7 maggio 2026
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Sulla rilevanza delle sentenze penali in sede disciplinare
Solo le sentenze penali di condanna e quelle di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso possono incidere nel procedimento disciplinare nei termini cogenti di cui all’ art. 55 LP. Invece, dalle altre sentenze penali il Giudice della disciplina può trarre argomenti di prova secondo il principio del libero convincimento ove dalle stesse possano essere ricavati nel rispetto di cogenti presupposti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. De Benedittis), sentenza n. 179 del 7 maggio 2026
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Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo
La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, che diventa definitivo sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 177 del 29 aprile 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 178 del 29 aprile 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 122/2026.