Sospeso l’avvocato che, con artifizi e raggiri, si faccia cedere dal cliente l’indennizzo assicurativo ottenuto da controparte

Costituisce grave illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, pure approfittando della condizione di analfabeta del cliente, con artifizi e raggiri si faccia da questi sottoscrivere una cessione del credito avente ad oggetto la cospicua somma ottenuta dalla controparte (Nel caso di specie, la somma riguardava il danno da perdita di congiunto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione per tre anni dall’esercizio della professione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 180 del 7 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 07 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 30 Aprile 2021 (sospensione)