Giorno: 22 Settembre 2026

  • Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte del CNF

    In capo al Consiglio Nazionale Forense non sussiste l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, giacché il CNF non è giudice di ultima istanza ex art. 267, comma 3 TFUE, in quanto avverso le sue decisioni le parti possono proporre ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6 LP). Di conseguenza, a differenza del giudice nazionale di ultima istanza, il CNF non ha analogo obbligo di rinvio ma è chiamato a valutare discrezionalmente il potenziale contrasto della normativa nazionale con quella dell’Unione Europea. In ogni caso, anche per i giudizi di ultima istanza, non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale: a) qualora una giurisprudenza consolidata della Corte UE risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, pure in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse; b) qualora la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026

  • L’esercizio della professione forense in Italia da parte di cittadini extra UE

    Gli avvocati extracomunitari(1) possono esercitare in Italia alle condizioni previste dall’art. 17 co. 2 L. n. 247/12, che consente l’iscrizione in un Albo italiano: a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato l’esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in 4 uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell’ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all’articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026

    (1) NOTA
    Agli avvocati comunitari sono equiparati gli avvocati cittadini di un altro Stato comunque aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, come ad esempio Malta (CNF parere n. 14/2010), la Confederazione svizzera (CNF n. 19/2013), lo Stato Città del Vaticano (CNF parere n. 10/2016).
    Invece, poiché a partire dal primo gennaio 2021 il Regno Unito non è più un Paese membro dell’Unione Europea (c.d. Brexit), non sussiste più il presupposto per l’esercizio del diritto di stabilimento ai sensi della direttiva 98/5/CE, tanto che i cittadini inglesi sono cancellati dall’albo speciale degli avvocati stabiliti (CNF n. 191/2023, CNF parere n. 29/2022) nonché dal registro praticanti se la laurea conseguita in Inghilterra non sia omologata in UE (CNF parere n. 30/2021).

  • Brexit: i presupposti per l’integrazione dell’avvocato stabilito proveniente dal Regno Unito

    Qualora l’avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, egli ha maturato il diritto all’integrazione ai sensi del d. lgs. n. 96/2001, a condizione che il riconoscimento delle qualifiche professionali ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento siano avvenute prima della fine del cd. periodo di transizione, che ha avuto termine in data 31 dicembre 2020 e non è stato prorogato. Conseguentemente, l’integrazione può essere disposta ove la domanda di dispensa sia stata presentata entro detto termine finale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 191/2023.

  • Brexit: ai fini dell’esercizio della professione forense in Italia, gli avvocati del Regno Unito che al 31/12/2020 non abbiano già maturato i requisiti per l’integrazione, sono ad ogni effetto avvocati extra-UE

    A partire dal primo gennaio 2021, il Regno Unito non è più un paese membro dell’Unione Europea, sicché la direttiva 98/5/EC non è più applicabile agli avvocati stabiliti provenienti dal Regno Unito che, alla data del 31.12.2020, non abbiano maturato i requisiti per l’integrazione nell’Albo degli Avvocati, con la conseguenza che gli stessi dovranno essere cancellati dagli albi se la loro registrazione sia avvenuta ai sensi della direttiva 98/5, non sussistendo più il presupposto per l’esercizio del diritto di stabilimento, riservato come noto ai cittadini dell’U.E. Resta ovviamente aperta agli avvocati provenienti dal Regno Unito la possibilità di iscriversi in un Albo Italiano, secondo una delle due modalità che consentono all’avvocato di uno Stato terzo di esercitare in Italia, come previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 247/12.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 191/2023.

  • Brexit: dopo la fine del periodo transitorio, gli Avvocati britannici stabiliti in Italia, iscritti nella relativa sezione speciale, devono essere considerati come cittadini di Stati Terzi

    Qualora l’avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, egli ha maturato il diritto all’integrazione ai sensi del d. lgs. n. 96/2001, a condizione che il riconoscimento delle qualifiche professionali ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento siano avvenute prima della fine del cd. periodo di transizione: un tanto si desume dagli articoli 27 e 28 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea (2019/C 384 I/01, Gazzetta Uff. C 384 I dell’UE). Infatti, dopo la fine del periodo transitorio (31 dicembre 2020), gli Avvocati britannici stabiliti in Italia, iscritti nella relativa sezione speciale, devono essere considerati come cittadini di Stati Terzi, sicché non possono avvalersi della procedura prevista dalla direttiva 98/5, non sussistendo più il presupposto per l’esercizio del diritto di stabilimento, riservato ai soli cittadini dell’UE.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF parere n. 29/2022.