Giorno: 30 Agosto 2026

  • Il disconoscimento della transazione raggiunta con il Collega ha rilevanza deontologica

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 44 cdfArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, dopo aver raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo accettato dalle parti, proponga impugnazione della transazione stessa disconoscendone le sottoscrizioni e la conformità all’originale, in piena consapevolezza del contrario (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della censura irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 117 del 4 aprile 2026

  • La recidiva, che rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, non presuppone una contestazione esplicita all’incolpato

    Se è pur vero che – ai sensi del Reg. CNF n. 2/2014 – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati con l’indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all’atto della decisione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020.

  • La citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti

    In tema di procedimento disciplinare, la citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti” (art. 59 co. 1 lett. d n. 2 L. n. 247/2012 e art. 21 n. 2, lett. b) Reg. CNF n. 2/2014). Conseguentemente, deve affermarsi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate. Infatti, il procedimento disciplinare deve rispondere all’esigenza di garantire pienezza ed effettività di contraddittorio sul contenuto dell’accusa, al fine di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026

  • Le conseguenze del mancato invio del Modello 5

    Il mancato invio del Mod. 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare. Tale condotta comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso per violazione degli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 70 co. 4 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, sicché l’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026

  • Il rapporto (di specialità) tra gli articoli 63 e 64 cdf

    Gli articoli 63 cdf (“Rapporti con i terzi”) e 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) si pongono su piani diversi nei rapporti con i terzi: mentre la prima norma impone al professionista un comportamento rispettoso e corretto con chiunque venga a contatto nell’espletamento dell’attività professionale, la seconda norma, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla precedente, sanziona in modo specifico la condotta dell’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi; entrambi i dettami normativi esprimono comunque il medesimo principio secondo cui il contegno cui deve attenersi l’avvocato deve essere necessariamente adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Da ciò consegue che l’avvocato che non adempie puntualmente alle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi commette illecito deontologico a prescindere dalla natura, privata o meno, del debito, poiché il fine precipuo di tale onere di natura deontologica si sostanzia nella tutela dell’affidamento dei terzi e nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali, riflettendosi la pubblicità negativa discendente dall’inadempimento non solo sulla reputazione del singolo professionista, ma soprattutto sull’immagine dell’intera classe forense.
    cdf (nuovo) art. 63, cdf (nuovo) art. 64,

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 108 del 31 marzo 2026