Giorno: 27 Luglio 2026

  • Sospeso l’avvocato che oltraggi l’Arma

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità ed il decoro imposto dalla funzione che l’Avvocatura svolge nella giurisdizione, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della sua reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura stessa. Conseguentemente, costituisce illecito deontologico, meritevole di sanzione disciplinare aggravata, il comportamento dell’avvocato che rivolga espressioni gratuitamente offensive e biasimevolmente provocatorie all’indirizzo di carabinieri nell’esercizio delle loro funzioni ed al cospetto di una pluralità di astanti, trattandosi di condotta che lede gravemente l’immagine dell’Avvocatura (Nel caso di specie, l’avvocato, in stato di ebbrezza, aveva dapprima arrecato molestia e disturbo ai clienti del bar in cui si trovava, e successivamente aveva rivolto ai carabinieri ivi intervenuti mentre, nell’esercizio delle loro funzioni, tentavano di acquisire le generalità dello stesso, le seguenti espressioni: “siete sbirri di me..a, sbirri del ca..o, a te invece devo darti lezioni di codice penale perché non capisci un ca..o, ma hai le scarpe coi lacci o con gli strappi? Non sapresti neanche fare un nodo. Sono un avvocato, so come funziona”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026

  • Legittimo impedimento: un concomitante impegno non impone, di per sè solo, il rinvio dell’udienza disciplinare

    In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza limitandosi ad addurre un concomitante appuntamento con un altissimo prelato indicato quale “direttore spirituale”, senza tuttavia produrre alcun riscontro documentale, neppure con riferimento alla prova dell’indifferibilità dell’incontro stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026

  • Favor rei: l’incolpato deve essere assolto quando non è raggiunta la prova certa della sua colpevolezza

    Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 106 del 31 marzo 2026

  • La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

    Il giudice della deontologia può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 106 del 31 marzo 2026