Giorno: 18 Giugno 2026

  • L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente

    La violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → (Restituzione di documenti) costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 57 del 20 febbraio 2026

  • Omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva(1). Tuttavia, considerata la matrice penalistica dell’istituto della prescrizione come configurato dal legislatore con la riforma del 2012, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito disciplinare, deve ritenersi che, in ipotesi di omessa fatturazione di compensi professionali, il momento da cui decorre la prescrizione dell’azione disciplinare vada individuato, al più tardi, nel momento ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 57 del 20 febbraio 2026

    NOTE:
    1) In senso conforme, CNF n. 63/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 444/2024, CNF n. 435/2024, CNF n. 417/2024.
    2) In senso conforme, CNF n. 65/2025. In arg. cfr. pure CNF n. 340/2024, secondo cui il dies a quo prescrizionale va, al più tardi, individuato avuto riguardo alla normativa fiscale che fissa il termine ultimo per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

  • Mancata informazione al cliente: il dies a quo prescrizionale nel caso di revoca o rinuncia del mandato

    La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) è un illecito disciplinare permanente, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della condotta omissiva ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 57 del 20 febbraio 2026

  • Manifestamente infondati i dubbi di incostituzionalità del procedimento disciplinare

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della intera disciplina del procedimento disciplinare a carico degli avvocati, che, a causa del numero ristretto dei componenti dell’organo disciplinare, possa in thesi rendere difficoltoso garantire la terzietà del giudice attraverso un adeguato meccanismo di incompatibilità, in quanto l’eliminazione dell’inconveniente potrebbe verificarsi non mediante la correzione di un dettaglio che non alteri il sistema normativo, ma solo a mezzo del venir meno di tale giurisdizione speciale e domestica, ovvero con una radicale modifica dell’intero sistema, di spettanza del legislatore e non della Corte costituzionale (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare aveva eccepito l’asserita incostituzionalità delle norme del procedimento disciplinare “per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., nonché dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU: a) nella parte in cui prevedono la concentrazione di funzioni in capo al medesimo organo, imponendo che la Sezione si pronunci sia nella fase istruttoria sia in quella decisoria; b) nella parte in cui non distinguono organicamente la figura del Consigliere istruttore dalla Sezione, limitandosi a prevedere una incompatibilità del primo nel solo momento in cui la Sezione è impegnata in attività deliberativa sulle sue proposte”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 55 del 20 febbraio 2026

  • Procedimento disciplinare: chi ha deciso il cautelare può decidere anche il merito

    L’incompatibilità che, ai sensi dell’art. 51 n. 4 e 52 cod. proc. civ., giustifica l’accoglimento dell’istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell’ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio investito della decisione sul merito abbiano già deciso sulla sospensione cautelare nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile “ad un altro grado dello stesso processo” (Nella fattispecie, il ricorrente aveva ricusato i Consiglieri CDD designati per il dibattimento nel procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti perché gli stessi avevano in precedenza deliberato a suo carico la sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 55 del 20 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 384/2024, CNF n. 19/2022, CNF n. 16/2022, CNF n. 246/2021 nonché, in sede di Legittimità, Cass. SSUU n. 19030/2021.

  • Procedimento disciplinare: l’istituto della ricusazione e dell’astensione risponde ad un principio di civiltà giuridica

    Sebbene non espressamente previsto dalla legge n. 247/2012, l’istituto della ricusazione e dell’astensione si applica al procedimento disciplinare in ossequio ad un principio di civiltà giuridica, fatto proprio dagli artt. 6-9 del Reg. CNF n. 2/2014. In particolare, i Consiglieri possono essere ricusati solo “individualmente”, ovverosia la ricusazione deve essere non solo riferita a singoli componenti ma anche avere ad oggetto specifiche e individuali ragioni, essendo inammissibile una ricusazione collettiva che tradirebbe la ratio dell’istituto, giacché l’istituto in parola può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 55 del 20 febbraio 2026