Onde rispondere al quesito posto, vengono in rilievo le lettere c) e d) del comma 6 dell’articolo 41. Da un lato, infatti, la lettera c) prevede la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio all’estero, ma solo “in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione”; d’altro canto, la lettera d) prevede che l’anticipazione di un semestre di tirocinio nel corso degli studi universitari avvenga nel quadro della previsione di cui all’articolo 40, e dunque secondo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra ordini territoriali e università nell’ambito della convenzione quadro tra CNF e Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza.
La lettura combinata delle due disposizioni è sufficiente per escludere la possibilità di svolgere il tirocinio o parti di esso, prima o dopo la laurea, al di fuori dell’UE. A ciò si aggiunga che la predetta convenzione quadro – stipulata il 24 febbraio 2017 – è molto chiara nel prevedere, tra l’altro, che in caso di anticipazione del tirocinio deve essere assicurata, oltre alla proficua prosecuzione del corso di studi, anche l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana.
Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 25 maggio 2026