Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.
Giorno: 3 Maggio 2026
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Inapplicabilità ratione temporis dell’art. 182, comma 2, c.p.c. (testo novellato dalla riforma Cartabia) ai ricorsi proposti anteriormente al 28 febbraio 2023
L’art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dalla c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, conv. L. 197/2022), che estende il meccanismo della sanatoria anche all’ipotesi di mancanza (e non solo di nullità) della procura alla lite, non è applicabile ai ricorsi proposti anteriormente al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore delle relative modifiche. Pertanto, l’art. 182 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma Cartabia — che fa espresso riferimento a “un vizio che determina la nullità della procura” — non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
NOTA
In senso conforme, Cass. SS.UU. n. 37434/2022. -
Il rigetto endoprocedimentale dell’eccezione di prescrizione non è immediatamente impugnabile al CNF
Le delibere dei Consigli territoriali, che non definiscano nel merito la vicenda e quindi prive di rilevanza esterna in quanto aventi natura endoprocedimentale, non sono immediatamente impugnabili al CNF, il cui sindacato riguarda la decisione finale del relativo procedimento (Nella specie, l’incolpato aveva sollevato eccezione preliminare di prescrizione dell’azione disciplinare, respinta in udienza dal CDD con delibera immediatamente impugnata al CNF, che -in applicazione del principio di cui in massima- ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 401 del 29 dicembre 2025
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Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso il Consiglio locale
Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). (Nella specie trattavasi di impugnazione del provvedimento di sospensione amministrativa a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge n. 247/2012, per morosità nel versamento dei contributi annuali).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 399 del 29 dicembre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Cass. SSUU n. 7402/2025.