La tardiva o mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (ad es., appello, deposito di memoria, invio di messa in mora ai fini di evitare decadenze o prescrizioni, ecc.) ha rilievo deontologico ex art. 26 co. 3 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →, giacché il vano decorso di un termine decadenziale deve essere considerato sempre alla stregua di grave trascuratezza degli interessi dei clienti, a meno che l’incolpato non dimostri l’intervento di circostanze fortuite ed eccezionali che abbiano impedito il tempestivo adempimento.
Mese: Febbraio 2025
-
La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF
Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense (nella specie, a seguito di radiazione irrogatagli in altro procedimento disciplinare e nelle more divenuta definitiva), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 339 del 27 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 333 del 21 settembre 2024. -
L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 338 del 27 settembre 2024
-
La produzione di documenti “nuovi” in violazione delle preclusioni processuali
La produzione documentale in violazione delle preclusioni processuali può costituire illecito deontologico -quale comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza- allorché sia finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, cioè abbia un contenuto non veritiero o la finalità di screditare la controparte ovvero sia stata effettuata in modo tale da cercare di celare la propria tardività (Nel caso di specie, avuto riguardo alle circostanze concrete, il CNF ha escluso la rilevanza disciplinare della produzione documentale tardiva in quanto avvenuta con la comparsa conclusionale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 337 del 27 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza n. 188 del 19 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188. -
La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)
Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato, sicché non vi è neppure violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.
NOTA
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 11 del 25 gennaio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 6 del 13 gennaio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 138 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Virgintino), sentenza n. 44 del 21 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017. -
Sospensione cautelare: la gravità delle condotta contestata in sede penale incide sulla durata del provvedimento interinale
Ai fini dell’individuazione della durata del periodo di sospensione cautelare, assume preminente rilievo il livello di gravità dei fatti addebitati all’iscritto in sede penale.
-
La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare ma presuppone comunque fatti deontologicamente rilevanti
La sospensione cautelare non ha natura di sanzione e non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, ma perde efficacia se nei successivi sei mesi non sia irrogata alcuna sanzione (art. 60, co. 3, L. n. 247/2012). Tale legame porta ad escludere la possibilità di irrogazione della sospensione cautelare qualora non possa essere motivatamente ipotizzata da parte dell’organo disciplinare la riconduzione della fattispecie di reato contestata o accertata in sede penale in tutto o in parte ad una fattispecie deontologicamente rilevante, anche con riferimento all’eventuale prescrizione dell’azione disciplinare.
-
La motivazione sulla sospensione cautelare non costituisce illegittima anticipazione del giudizio di merito
La motivazione relativa all’adozione della sospensione cautelare è necessaria posto che l’organo di disciplina non può adottare il provvedimento interinale in assenza di una previa, motivata riconduzione della fattispecie di reato contestata in sede penale ad una fattispecie deontologicamente rilevante, sicché non costituisce illegittima anticipazione del giudizio di merito.
-
L’omessa motivazione circa la durata della sospensione disciplinare o cautelare irrogata
La carenza motivazionale sulla durata della sospensione cautelare, al pari del pari difetto di quantificazione della sanzione disciplinare, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente il rispetto di un criterio di adeguatezza in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. Sul punto è, comunque, conferito al CNF, quale giudice d’appello, il potere di supplire alla carenza motivazionale in ordine ai criteri adottati per la quantificazione della sanzione irrogata, apportando al provvedimento del CDD tutte le integrazioni ritenute necessarie.
-
La finalità e la natura della sospensione cautelare sono differenti da quelle della sanzione disciplinare
La finalità e la natura della sospensione cautelare sono del tutto differenti da quelle della sanzione irrogata a conclusione del procedimento, sicchè non è alla luce del possibile esito del procedimento disciplinare (né tantomeno del processo penale) che può essere valutata la legittimità del ricorso alla misura di cui all’art. 60 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’iscritto aveva lamentato l’asserita eccessività e sproporzione della sospensione cautelare per otto mesi inflittagli “posto che i fatti penalmente rilevanti sono ancora sub iudice e che, a fronte di una sempre possibile assoluzione, tale sospensione causerebbe un danno irreparabile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).