La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Mese: Febbraio 2025
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La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF
Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense (nella specie, a seguito di radiazione irrogatagli in altro procedimento disciplinare e nelle more divenuta definitiva), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 316 del 5 settembre 2024. -
La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 332 del 21 settembre 2024
NOTA
In senso conforme, CNF n. 187/2024, CNF n. 2/2024, CNF n. 148/2023, CNF n. 221/2022, CNF n. 18/2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento, secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato (cfr. CNF n. 117/2014, CNF n. 101/2014, CNF n. 170/2013). -
La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 332 del 21 settembre 2024
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 332 del 21 settembre 2024
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Il potere sanzionatorio degli Organi forensi può essere esercitato solo nei confronti dei propri iscritti all’albo o registro
La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.
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Rigetto della domanda di iscrizione o reiscrizione all’albo: il termine per l’impugnazione al CNF è previsto a pena di decadenza
Avverso la delibera del COA che decide sulla domanda di iscrizione o reiscrizione all’albo, l’interessato può proporre ricorso al CNF, entro venti giorni dalla sua notificazione (art. 17 comma 7 L. 247/2012), a pena di inammissibilità dell’impugnazione proposta oltre detto termine (come nella specie).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 266 del 28 novembre 2023. -
Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono essere iscritti nel Registro dei Praticanti semplici
Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono essere iscritti nel Registro dei Praticanti (sebbene ai medesimi soggetti sarà poi preclusa l’iscrizione nell’Albo), applicandosi, anche in questi casi, la norma generale (art. 41, co. 4, L. n. 247/2012) che esclude l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato, ma con l’adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica forense, al fine di evitare che il loro dovere di denunciare la notitia criminis ai superiori e all’autorità giudiziaria competente confligga con il dovere di segretezza, riservatezza e di fedeltà, cui sono pure sottoposti in quanto praticanti avvocati (Nel caso di specie, era stato impugnato il provvedimento con cui il COA aveva rigettato l’istanza di iscrizione nel registro praticanti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, aderendo e dando continuità alla propria sentenza n. 248/2021 che, per prima, si era motivatamente discostata dal proprio precedente orientamento, così espressamente ribadendo il principio espresso da Cass., SS.UU., sentenza n. 28170/2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 327 del 21 settembre 2024
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L’avvocato sospeso dall’albo con provvedimento (immediatamente o definitivamente) esecutivo non può proporre ricorso al CNF in proprio
E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso con provvedimento esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto ricorso al CNF in proprio avverso la sanzione della radiazione irrogatagli dal CDD. Il CNF, rilevato che, al momento della proposizione del ricorso, l’incolpato era sospeso dalla professione in forza di altra sanzione divenuta nelle more definitiva, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di jus postulandi).
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024