Mese: Febbraio 2025

  • La tipicità dell’illecito deontologico è soltanto tendenziale

    Per l’illecito disciplinare dei professionisti non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell’illecito proprio del diritto penale, e non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali la cui concretizzazione – e conseguente valutazione – è affidata all’autonomia dell’ordine professionale. Infatti, la Corte non può sostituirsi all’organo disciplinare nel valutare se una determinata condotta rientri o meno in una previsione disciplinare di portata generale qual è quella ritenuta dal CNF con riguardo agli atti lesivi “del decoro e della dignità” professionali. Per converso, la Corte può sindacare, sotto il profilo della violazione di legge, la ragionevolezza con cui l’organo disciplinare ha ricavato, dalla previsione deontologica generale, il precetto da applicare al caso concreto.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • Procedimento disciplinare: la Cassazione non entra nel merito delle valutazioni deontologiche operate dal CNF

    Il sindacato di legittimità nel procedimento disciplinare degli avvocati non si estende al piano delle valutazioni di merito del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi a esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione messa a base della decisione finale. L’apprezzamento della rilevanza della condotta dell’incolpato rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di sindacato, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • La determinazione della sanzione disciplinare irrogata dal CNF è insindacabile in sede di legittimità

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, in quanto, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Tatangelo), SS.UU., sentenza n. 28322 del 4 novembre 2024

  • Illecito disciplinare costituente anche reato: nel regime previgente, la prescrizione decorreva dal giudicato penale (ma solo se non fosse già maturata al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero della formulazione dell’imputazione)

    In tema di responsabilitàdisciplinare degli avvocati per un fatto costituente anche reato e per il quale sia stata intrapresa l’azione penale, il principio secondo cui il termine prescrizionale dell’ iniziativa disciplinare, previsto dall’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933, comincia a decorrere dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’ imputato non lo ha commesso, è inoperante laddove quel termine sia invece già interamente maturato al momento dell’esercizio dell’azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di un’ imputazione per il medesimo fatto, dovendosi, in tali ipotesi, avere riguardo, per la individuazione dell’ inizio della sua decorrenza, alla data della commissione dell’illecito.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Tatangelo), SS.UU., sentenza n. 28316 del 4 novembre 2024

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Tatangelo), SS.UU., sentenza n. 28316 del 4 novembre 2024

  • ARTT 9 E 52 CDF – UTILIZZO ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE – SCRIMINANTE EX ART. 598 CP – INSUSSISTENZA

    Configura l’illecito di cui agli artt. 9 e 52 CDF da parte del difensore dell’incolpato l’aver utilizzato, in una memoria difensiva redatta nell’espletamento del mandato, espressioni sconvenienti e offensive rivolte ai membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina accusati di “comportamento approssimativo e superficiale”, di una “posizione preconcetta” e di una “forzata mancanza di obiettività” verso l’incolpato, descrivendo inoltre come “sterili” le deduzioni dell’Organo di Disciplina. Il principio di tutela del diritto di difesa non giustifica l’uso di espressioni denigratorie o lesive della dignità altrui, anche quando utilizzate nell’ambito di un atto difensivo. La scriminante di cui all’art. 598 c.p., che esclude la punibilità per le espressioni offensive utilizzate in giudizio, si applica solo se tali espressioni riguardano l’oggetto diretto della controversia e risultano strettamente pertinenti alla difesa.
    (Nel caso in esame, la scriminante di cui all’art. 598 c.p. non è stata ritenuta sussistente poiché le affermazioni riguardavano valutazioni personali dei membri del Collegio e non elementi tecnici della controversia).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Petrella), decisione n. 19 del 18 marzo 2024

  • ART. 9 E 52 CDF – UTILIZZO DI ESPRESSIONI OFFENSIVE – SUSSISTENZA

    Costituisce violazione dei principi deontologici di probità, dignità e decoro l’utilizzo, negli atti processuali, di espressioni sconvenienti o offensive nei confronti di altri colleghi o delle parti coinvolte. Tali condotte, anche se adottate nell’ambito della difesa del cliente, ledono il prestigio e il decoro della professione forense e sono sanzionabili disciplinarmente. Il principio di difesa non giustifica l’impiego di termini che compromettano il rispetto verso i soggetti processuali e l’immagine della categoria, in ossequio agli artt. 9 e 52 del CDF. (Nel caso di specie l’incolpato aveva descritto la condotta del difensore di controparte come un’”estorsione con l’inganno” a danno di una cliente, insinuando che quest’ultimo avesse forzato il rilascio di una dichiarazione di ricognizione del debito; anche, il Tribunale aveva ritenuto tali espressioni lesive del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ordinandone la cancellazione e condannando l’incolpato al risarcimento per danno non patrimoniale nei confronti del difensore offeso).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024

  • ART. 16 REGOLAMENTO 2/2014 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: LA SEZIONE PUÒ APPROVARE UN CAPO DI INCOLPAZIONE DIVERSO DA QUELLO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE ISTRUTTORE (ANCHE RIQUALIFICANDOLO NEL CORSO DEL GIUDIZIO)

    Non sussiste violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e fatti considerati per la decisione, né del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, qualora siano rimasti invariati gli elementi essenziali e la materialità del fatto. L’art. 16 del Regolamento n. 2/2014 attribuisce al Consigliere istruttore il compito di presentare alla Sezione una proposta motivata di archiviazione o di formulazione del capo d’incolpazione. Tale funzione di impulso non pregiudica la competenza deliberativa della Sezione, che può integrare o modificare gli addebiti anche tramite una riqualificazione del capo d’incolpazione. Questa possibilità è concessa, anche in sede di decisione disciplinare, purché l’incolpato sia stato reso edotto dell’accusa e messo in condizione di difendersi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024