Mese: Febbraio 2025

  • L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede

    L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024

  • L’omessa partecipazione all’udienza costituisce illecito deontologico istantaneo

    In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, tale particolare inadempimento al mandato è un illecito deontologico di natura istantanea e non permanente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 302/2024, CNF n. 124/2024, CNF n. 52/2014, CNF n. 190/2023, CNF n. 127/2023, CNF n. 175/2022, CNF n. 121/2022, CNF n. 120/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 74/2022, CNF n. 18/2022, CNF n. 198/2021, CNF n. 23/2021, CNF n. 2/2020, CNF n. 267/2016, CNF n. 79/2013.

  • La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

    La “dimenticanza” non può costituire esimente e perciò derogare all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega (art. 47 cdfArt. 47 cdf – Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collegaL’avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull’attività svolta e da svolgere. L’elezione…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024

  • L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) costituisce illecito permanente(1). In particolare, tale permanenza cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca(2). (Nella specie trattavasi di omessa costituzione in giudizio nella fase inibitoria in appello ex art- 283 cpc).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024

    NOTE:
    (1) In senso conforme, CNF n. 137/2024, CNF n. 190/2023, CNF n. 101/2023, CNF n. 28/2023, CNF n. 31/2023, CNF n. 106/2022, CNF n. 99/2022, CNF n. 92/2022, CNF n. 34/2021 ,CNF n. 241/2020, CNF n. 201/2012, CNF n. 205/2006.
    (2) In senso conforme, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020.

  • La richiesta di compensi eccessivi o sproporzionati è un illecito istantaneo

    La richiesta da parte del professionista di compensi eccessivi o sproporzionati (art. 29 co. 4 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →) integra un illecito istantaneo, che si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta di compenso non dovuto è formulata al cliente, integrando tale atto la lesione dell’interesse protetto dalla norma deontologica.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Bertuzzi), SS.UU., sentenza n. 33554 del 20 dicembre 2024

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Bertuzzi), SS.UU., sentenza n. 33554 del 20 dicembre 2024

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Bertuzzi), SS.UU., sentenza n. 33554 del 20 dicembre 2024