Mese: Luglio 2024

  • Rimesso alla Consulta il divieto di cancellazione dall’albo durante il procedimento disciplinare

    È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella parte in cui dispone il divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, senza prevedere deroghe al divieto stesso, in quanto non è percorribile la strada di una interpretazione della disposizione conforme a Costituzione.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., ordinanza n. 19197 del 12 luglio 2024

  • Il COA di Genova formula un quesito con riferimento all’orientamento di prassi espresso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, secondo cui i provvedimenti di iscrizione dei professionisti nell’elenco dei mediatori familiari di cui all’art. 12-bis disp. att. c.p.c. e nell’elenco dei delegati alle operazioni di vendita di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. – quali atti aventi efficacia lato sensu “abilitante” rispetto allo svolgimento di una data attività professionale – soggiacerebbero alla tassa sulle concessioni governative ai sensi del punto 8 dell’art. 22 della tariffa annessa al d.P.R. n. 641/1972, nella misura di € 168. Il COA Genova si domanda se sia corretta tale richiesta, atteso che il professionista che si iscrive in questi elenchi ha già assolto il pagamento della tassa sulle concessioni governative al momento dell’iscrizione nel proprio albo professionale.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    I. La tassa sulle concessioni governative di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 ha per presupposto l’adozione, da parte dell’amministrazione competente, di un atto o provvedimento amministrativo (concessioni, licenze, autorizzazioni, o altro genere di certificazioni/attestazioni) che garantisca all’interessato l’esercizio di un diritto o di una facoltà.
    Tra le casistiche di rilievo e per quanto qui di interesse, l’art. 22, punto 8, della tariffa allegata al d.P.R. n. 641, include tra gli atti soggetti a tassazione i provvedimenti relativi all’iscrizione in albi o elenchi istituiti per l’esercizio di “attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri”. Dal tenore della disposizione, si coglie immediatamente come l’applicabilità del tributo sulle concessioni governative, nelle fattispecie in esame, risulti ancorato alla sussistenza di uno specifico requisito, individuabile non tanto e non già nel mero rilascio di un provvedimento di iscrizione in un albo o elenco, quanto piuttosto nel legame di funzionalità esistente tra tale iscrizione e l’esercizio di un’attività di carattere “industriale”, “commerciale” o “professionale”; elemento, quest’ultimo, che, in un’ottica di commutatività, giustifica appunto l’applicazione del prelievo.
    Proprio facendo leva su tale ordine di considerazioni, la prassi erariale (cfr. risoluzione n. 103/E del 2010) ha riconosciuto, ad esempio, l’applicabilità della tassa sulle concessioni governative con riferimento all’iscrizione nel previgente registro per l’ammissione al patrocinio del praticante avvocato di cui all’art. 8, comma 2, R.D.L. n. 1578/1933 e all’art. 7 della legge n. 479/1999, data la sussistenza del requisito legato a “l’esercizio di una professione”; la debenza della tassa è stata, per converso, esclusa “nel caso in cui l’iscrizione all’albo non abiliti all’esercizio di alcuna professione, come nell’ipotesi di iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti, di cui al comma 1 dell’articolo 8 del … RDL n. 1578 del 1933”.
    II. Con specifico riferimento all’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari di cui all’art. 12-bis disp. att. c.p.c. e/o in quello dei delegati alle operazioni di vendita di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., occorre, dunque, appurare se le menzionate previsioni si riferiscano o meno ad attività di natura professionale; l’esercizio di tali attività possa aver luogo solo a seguito dell’iscrizione nell’elenco appositamente istituito.
    Riguardando la questione da questa prospettiva d’indagine ed in relazione all’elenco previsto dall’art. 12-bis disp. att. c.p.c., la disciplina in esame si inserisce, come noto, in un più ampio disegno innovatore operato nell’ambito della Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) e finalizzato a garantire una maggiore e più spiccata “professionalizzazione” della figura del “mediatore familiare”. Confermando la riconducibilità della figura in parola entro il perimetro delle “professioni non organizzate in ordini o collegi” di cui alla L. n.4/2013, la novella normativa affida, in particolare, ad un apposito decreto ministeriale (cfr. Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 27 ottobre 2023, n. 151, “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare”) l’individuazione dei requisiti e degli obblighi formativi e deontologici relativi allo svolgimento dell’attività di mediatore familiare.
    Sulla base della disciplina così delineata, appare subito chiaro come l’esercizio dell’attività di mediatore familiare non risulti subordinato al superamento di un esame di abilitazione, né imponga l’iscrizione del professionista in un apposito albo o elenco.
    Se, dunque, da questo punto di vista, la conclusione dell’Agenzia delle Entrate, nel senso dell’applicabilità della tassa sulle concessioni governative a carico dei soggetti che richiedano l’iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari, sembrerebbe prestare il fianco a consistenti obiezioni di ordine logico e sistematico (tanto più in presenza di professionisti che risultino già iscritti in un apposito albo ed abbiano, a tal fine, scontato la tassa di concessioni governative), sott’altro profilo, occorre considerare la peculiare funzione assunta, nell’ambito del regime sopra delineato, dal nuovo “elenco dei mediatori familiari” di cui all’art. 12-bis del Capo I-bis – Titolo II disp. att. c.p.c.
    Tale disposizione prevede, invero, l’istituzione, presso ogni tribunale, di un apposito elenco cui è possibile attingere, ai sensi dell’art. 473-bis.10 c.p.c., ai fini del tentativo di mediazione familiare “endoprocessuale”. Il tutto, al fine di supportare le parti di causa nella scelta di un professionista di comprovata esperienza che possa gestire il percorso di composizione convenzionale della crisi coniugale e senza che tale adempimento possa spiegare una efficacia “abilitante/autorizzativa”.
    In questo frangente, sembrerebbe giocoforza escludere che l’elenco di cui all’art. 12-bis disp. att. c.p.c. abbia la finalità di consentire ai soggetti ivi inseriti l’esercizio di un’attività (altrimenti preclusa) a contenuto “professionale”.
    Questa ricostruzione è, del resto, convalidata anche dal punto di vista sistematico, se si tiene conto della collocazione delle norme relative all’elenco dei mediatori familiari all’interno del Titolo II disp. att. c.p.c., dedicato agli “esperti” e “ausiliari del giudice”. Da questo punto di vista, si dovrebbe concludere, in definitiva, che l’elenco dei mediatori familiari istituito nell’ambito della Riforma Cartabia abbia una mera funzione ricognitiva, in presenza di figure chiamate a svolgere, nell’ambito della mediazione endoprocessuale, un’attività sui generis che, pur non riconducibile stricto sensu tra quelle di carattere “ausiliario”, presenta innegabili punti di contatto con le funzioni e i compiti ordinariamente affidati ad “esperti” e “ausiliari del giudice”.
    III. Un analogo ordine di considerazioni vale con riferimento all’elenco dei delegati alle operazioni di vendita di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.
    Come infatti ben noto, con tale disposizione il legislatore ha inteso rimediare al vuoto normativo esistente in materia, provvedendo con norma primaria a disciplinare le modalità di tenuta e formazione degli elenchi dei professionisti cui possono essere demandate le attività di vendita in materia di esecuzioni immobiliari ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.
    L’elenco in tal modo formato – cui possono avere accesso, in particolare, “gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali” – è funzionale all’individuazione dei soggetti che siano in possesso di documentata esperienza e competenza in materia di esecuzione forzata e siano idonei, come tali, a svolgere le delicate funzioni di professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare.
    Nel mutato assetto normativo, resta peraltro indubbia la natura della funzione affidata ai soggetti di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. e la riconducibilità delle attività ad essi affidate nel novero delle attività “ausiliarie” rispetto a quelle del giudice.
    Alla luce di quanto sopra ed indipendentemente dall’efficacia (abilitante o meno) che si ritenga di attribuire al provvedimento di iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c., in mancanza di un’attività anche solo latamente qualificabile come attività di natura “professionale”, si ritiene che il presupposto applicativo della tassa sulle concessioni governative difetti in nuce con riferimento al caso dei delegati alle operazioni di vendita.
    IV. Sul piano interpretativo e date le vistose analogie tra le due fattispecie, va peraltro dato conto del fatto che le conclusioni sopra rassegnate potrebbero entrare in rotta di collisione con il risalente e mai sconfessato indirizzo ministeriale relativo all’albo dei consulenti tecnici di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c.: benché – al pari di quanto osservato in relazione all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. – non si tratti di un adempimento funzionale all’esercizio, da parte del richiedente, di un’attività di natura professionale (, è, infatti, prassi tutt’oggi invalsa dei tribunali subordinare il rilascio dei provvedimenti di iscrizione all’albo dei CTU al versamento della tassa sulle concessioni governative in misura pari ad € 168,00.
    In quest’ottica e in una prospettiva de iure condendo, sarebbe dunque senz’altro auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore, che – preso atto dell’incerto quadro normativo e delle specificità delle fattispecie sopra esaminate – si premuri di escludere l’applicabilità della tassa sulle concessioni governative, con riferimento agli elenchi di cui agli artt. 12-bis e 179-ter disp. att. c.p.c.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 22 marzo 2024

  • Il CDD di Roma formula quesito in ordine «agli effetti della previsione regolamentare disciplinata dall’art. 2, comma 3 reg. 2/2014 sui procedimenti disciplinari prescritti all’atto della riassegnazione dei fascicoli già pendenti alle sezioni ad inizio consiliatura».

    Il quesito posto dal CDD di Roma riguarda la possibilità che l’Adunanza Plenaria dichiari l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare prima che il fascicolo stesso, già precedentemente assegnato ad una sezione designata dal Presidente, in sede di rinnovo della consiliatura, venga “ri-assegnato” alla nuova sezione composta ex art. 2, c. 3, Reg. CNF 2/14. L’esigenza sorgerebbe dal disposto dell’art. 129 c.p.p. che obbliga il giudice penale a dichiarare la prescrizione e ogni altra causa di estinzione del reato in ogni stato e grado del processo, disposizione applicabile al procedimento innanzi ai CDD ai sensi dell’art. 59, c.1, lett. n) della l. 247/2012 per quanto non specificatamente disciplinato e fatta salva la compatibilità con la stessa.
    L’art. 38 Reg. CNF 2/2014 disciplina espressamente la sorte dei «procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del Consiglio distrettuale di disciplina», stabilendo che il Presidente provveda alla riassegnazione degli stessi secondo i criteri ordinari prescritti dall’art. 2, seguendo «l’ordine cronologico» e, dunque, dalla delibera di approvazione del capo di incolpazione (a) ovvero, in mancanza di essa, dall’iscrizione nel Registro Riservato (b), più risalenti nel tempo.
    La lettera della disposizione non contempla, pertanto, l’ipotesi di una nuova valutazione del fascicolo disciplinare già assegnato in pendenza della consiliatura venuta a scadenza, ma più semplicemente onera il Presidente di riassegnare i fascicoli alle sezioni ricomposte.
    L’esclusione del potere presidenziale di nuova valutazione dei fascicoli è confermata dalla circostanza che l’art. 38 non coinvolge l’Adunanza plenaria nell’attività da compiersi al rinnovo della Consiliatura con riferimento ai fascicoli pendenti, a differenza di quanto avviene in sede di prima valutazione del fascicolo disciplinare. L’art. 58 della l. professionale, infatti, individua nel Consiglio l’organo competente a deliberare sulle proposte preliminari del Presidente, allo stesso modo dispone l’art. 38, c. 1, 2 e 2-bis del regolamento.
    L’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione e con essa, analogamente a quanto disposto dall’art. 129 c.p.p., ogni altra questione che attenga alla procedibilità dell’azione disciplinare, spetterà pertanto alla Sezione cui il fascicolo era precedentemente assegnato per come ricomposta in ossequio all’art. 38 Reg. n. 2/2014.
    D’altronde, il mutamento della composizione soggettiva della Sezione – finanche ove dovesse essere integrale – da un lato non incide sulla giuridica esistenza della stessa, dall’altro non comporta alcuna nullità del procedimento, al quale non è applicabile il principio di immodificabilità del giudice.
    La conclusione, oltre ad essere conforme al disposto di legge, è coerente con la conformazione dei poteri che la fonte primaria attribuisce al Consiglio distrettuale di disciplina e alle sue articolazioni interne.
    Il CDD, infatti, «svolge la propria opera con sezioni […]» (art. 50, c. 3, l. n. 247/2012), alle quali è affidata l’intera conduzione delle attività che seguono la notizia di illecito disciplinare, vuoi ove da questa derivi l’approvazione del capo di incolpazione, vuoi ove sia archiviata o dia luogo a richiamo verbale il quale «deve essere» meramente «formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina» (art. 14, c. 4-bis, Reg. 2/2014). Al contrario, la legge professionale individua e circoscrive puntualmente i poteri del Presidente, stabilendo che ad egli competa:
    • l’iscrizione della notizia dell’illecito «in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui gli stessi si riferiscono» (art. 58, c. 1)
    • la proposta al consiglio – i.e. all’adunanza plenaria – de «l’archiviazione senza formalità», nel caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito;
    • «in ogni altro caso», la designazione de «la commissione che deve giudicare» e la «nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell’incolpato» (art. 58, c. 2).
    Il Regolamento n. 2/2014 meglio specifica tali poteri attribuendo al Presidente:
    • all’inizio di ogni consiliatura, proposta all’Adunanza plenaria, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, di composizione delle Sezioni e indicazione dei criteri di assegnazione dei fascicoli nonché di nomina, per ciascun fascicolo, dell’istruttore e delle attribuzioni delle funzioni di Presidente e Segretario della sezione giudicante (art. 2);
    • al momento dell’insediamento di ogni nuovo Consiglio distrettuale di disciplina, la riassegnazione dei procedimenti pendenti secondo i criteri di cui all’art. 2 e in base all’ordine cronologico sopra indicato (art. 38)
    • nella fase immediatamente successiva all’iscrizione della notizia di illecito «valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11», il potere di proporre all’adunanza plenaria oltre all’archiviazione per manifesta infondatezza o per prescrizione, (art. 14, c. 1) ovvero il potere di proporre all’assemblea l’applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell’art. 28 (art. 14, c. 2-bis), non avente natura di sanzione disciplinare.
    • il potere di sostituzione del Componente della sezione ricusato ovvero la trasmissione del fascicolo al CDD viciniore (art. 9, c. 3).
    Al di fuori di queste specifiche ipotesi, come detto, «il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente regolamento» sia che si tratti di prima assegnazione del fascicolo, sia che si tratti di ri-assegnazione ai sensi dell’art. 38 Reg. Cnf 2/2014.
    I criteri di individuazione del numero e della designazione dei componenti delle singole Sezioni in cui il CDD – per legge – svolge la sua attività sono esattamente predeterminati dall’art. 50 della l. n. 247/2012 e dall’art. 2 del Reg. CNF 2/2014 come modificato nel 2017, circostanza che rende anche in via di fatto la dichiarazione di prescrizione più rapida e agevole se compiuta dalla Sezione in sede di riassegnazione rispetto quanto avverrebbe in sede di nuova valutazione dei fascicoli ad opera del solo Presidente e successiva delibera in plenaria.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 21 marzo 2024

  • I problemi di salute o personali gravi non scriminano l’illecito disciplinare, specie se più di uno

    Un problema di salute o personale può aver rilievo solo nell’ottica di mitigare il trattamento sanzionatorio e non già per scriminare l’eventuale illecito che sia stato posto in essere, men che meno allorché gli illeciti siano numerosi e gravi, ovvero seriali, sistematici e ripetuti secondo un modulo comportamentale (nella specie, connotato dal raggiro e dal falso astutamente propinato) che arreca un danno enorme al prestigio ed all’immagine dell’intera classe forense. Peraltro, nel caso di problemi di salute o di natura personale che risultassero talmente gravi da costituire enormi difficoltà nell’esercizio della professione e nell’adempimento di tutti gli obblighi e doveri che da essa discendono, l’avvocato dovrebbe dismettere i mandati, addirittura autosospendersi in casi limite, anziché continuare ad esercitare come se nulla fosse e ad accettare -e magari incoraggiare- incarichi professionali che non potrà assolvere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

  • Il CNF può motivare per relationem

    La sentenza del Consiglio Nazionale Forense ben può essere motivata “per relationem”, purché il giudice dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate rispetto a quelle già esaminate, sicché dalla lettura della parte motiva della decisione del CDD possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023.

  • Procedimento disciplinare e fatti non contestati: tra gli “oneri additivi” (rispetto ai comuni cittadini) che derivano dalla funzione sociale dell’avvocato c’è anche quello che impone all’incolpato di dimostrare in positivo di non avere tradito l’affidamento della comunità

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, la facoltà dell’incolpato di non rispondere è una scelta processuale legittima e per molti aspetti insindacabile, ma va contemperata con la funzione sociale dell’avvocato, che lo rende depositario di quell’affidamento da parte della comunità che egli deve sempre dimostrare di non avere tradito. Conseguentemente, non può rimanere privo di rilievo (negativo) il silenzio ovvero il ricorso dell’incolpato ad argomenti del tutto vaghi e per molti aspetti sconfessati dalle acquisizioni probatorie, le quali possono quindi risultare determinanti ai fini dell’accertamento della responsabilità del professionista che non li abbia positivamente ed efficacemente contestati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 57 del 17 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

  • La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: illeciti deontologici istantanei e permanenti

    In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all’uopo ritenuto idoneo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

  • La mancata informazione al cliente è un illecito di natura permanente

    La mancata informazione al cliente (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 262 del 30 dicembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37.