Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 cdf), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf. Tale divieto -che assurge a […]