Mese: Luglio 2024

  • Il COA di Patti chiede di sapere se lo svolgimento della pratica forense sia compatibile – alla luce dell’articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 – con l’attività di dipendente di ente locale, distaccato presso un ufficio giudiziario sito nel medesimo circondario nel quale verrebbe svolta la pratica forense.

    Preso atto del carattere di urgenza del quesito, la risposta è resa nei termini seguenti.
    Alla luce della formulazione del quesito sembrerebbero sussistere, in astratto, le ragioni di conflitto di interesse che impediscono di considerare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato compatibile con l’iscrizione nel registro dei praticanti alla luce dell’articolo 41, comma 4, della legge professionale.
    La disposizione richiamata fa, tuttavia, riferimento a “specifiche” ragioni di conflitto di interesse. Pertanto, è solo il Consiglio dell’Ordine a poter valutare – apprezzate le concrete circostanze del caso (e segnatamente il tipo di attività svolta presso l’ufficio giudiziario e, correlativamente, i concreti caratteri della pratica forense che si intende esercitare) – il grado di specificità delle ragioni di conflitto di interesse pure astrattamente prospettabili e, dunque, la loro effettiva sussistenza ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 41, comma 4.
    Resta fermo che la tutela dell’interesse dell’aspirante avvocato allo svolgimento della pratica forense potrà essere in ogni caso utilmente assicurata mediante l’iscrizione presso altro Ordine circondariale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 20 giugno 2024

  • Il COA di Venezia formula quesito in merito all’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione nei confronti di un iscritto che risulti già sospeso a tempo indeterminato per mancato pagamento del contributo di iscrizione ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 247/12. Chiede di sapere, in particolare, se l’esecuzione della sospensione disciplinare possa essere sospesa fino alla cessazione degli effetti della sospensione amministrativa.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Come correttamente osservato dal COA rimettente, presupposto per l’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l’iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 12 giugno 2024

  • Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare motivatamente lo strepitus fori

    Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 128 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 141 del 17 luglio 2021.

  • Il COA di Sulmona formula quesito in merito alla posizione di un iscritto che sia stato sospeso dall’esercizio della professione in quanto assunto alle dipendenze dell’ufficio del processo in altro circondario e che, prima dell’assunzione alle dipendenze dell’ufficio per il processo, avesse assunto – nel proprio circondario – incarichi come curatore, gestore della ristrutturazione dei debiti del consumatore e delegato alle vendite. Il COA chiede di sapere, in particolare, se una volta sospeso l’avvocato possa continuare a svolgere tali incarichi ovvero debba rinunciarvi.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La sospensione dall’esercizio della professione investe tutte le attività professionali dell’avvocato, ivi comprese quelle derivanti da incarichi giudiziari conferiti all’avvocato in virtù dell’iscrizione nell’albo. Ne consegue che l’avvocato sospeso non possa proseguire nello svolgimento degli incarichi giudiziari di cui al quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 12 giugno 2024

  • Il COA di Firenze formula quesito chiedendo di chiarire quale debba essere la durata massima del patrocinio sostitutivo per un praticante Avvocato iscritto all’Ordine, il cui sessennio di tirocinio andrà a scadere a luglio 2024, nel caso in cui chieda, oggi (primavera 2024), di essere abilitato al patrocinio sostitutivo. Richiama in particolare un asserito contrasto tra il parere CNF n. 16 [recte: 66] /2017 che ha ritenuto che la durata massima del patrocinio sostitutivo non possa comunque protrarsi oltre il sessennio massimo di iscrizione nel Registro dei praticanti e l’orientamento maturato nella giurisprudenza domestica e di legittimità (sentt. nn. 107/2017 e 150/2020) anche sulla base di Cass. 26704/2018).

    I richiamati precedenti di giurisprudenza si riferiscono al regime applicabile ai praticanti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12. Come ritenuto anche – da ultimo – dal parere n. 42 del 17 ottobre 2022 “i praticanti già iscritti e non assoggettati alla nuova disciplina poss[o]no rimanere iscritti oltre il sessennio, potendo richiedere senza termine il certificato di compiuta pratica” (nello stesso senso si v. anche CNF, sent. n. 205/2019).
    Nel caso di cui al quesito, si tratta invece di praticante iscritto – verosimilmente – nel 2018 e dunque nel vigore della nuova disciplina la quale prevede, come noto, che il certificato di compiuta pratica non possa essere richiesto “trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica” e che “l’iscrizione possa però permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo” (art. 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12).
    Premesso che, pertanto, non sussiste alcun contrasto tra il parere (n. 66/2017) e la giurisprudenza richiamata nel quesito (relativa al regime previgente) si osserva quanto segue, indipendentemente dall’interpretazione del parere n. 66/2017 richiamato nel quesito.
    L’articolo 17, comma 10, lett. b) prevede che la cancellazione del praticante dal registro venga deliberata dal COA “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica”. La disposizione aggiunge che detto certificato non può essere richiesto una volta trascorsi sei anni dall’inizio del periodo di tirocinio e precisa che l’iscrizione possa tuttavia permanere fino al decorso del periodo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo (e dunque fino al quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12 della medesima legge). Il successivo art. 17, comma 11 modula gli effetti della cancellazione distinguendo tra la cancellazione disposta d’ufficio nei casi di cui al comma 10 – caso in cui gli effetti decorrono dalla data della delibera (che ha pertanto efficacia costitutiva) – e il diverso caso della cancellazione conseguente alla scadenza del quinquennio di patrocinio sostitutivo, in cui gli effetti si producono invece automaticamente.
    Dal combinato operare delle disposizioni richiamate si desume che:
    1) a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA debba avviare il procedimento di cancellazione salvo che il praticante sia abilitato al patrocinio sostitutivo e non sia ancora decorso il quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12: in questo caso, infatti, l’iscrizione permane fino al decorso del quinquennio;
    2) qualora il praticante non abbia richiesto il certificato di compiuta pratica entro i sei anni di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b), la norma prescrive che detto certificato non possa più essere rilasciato: ne consegue, logicamente, che ove intenda ottenere un certificato di compiuta pratica l’interessato debba svolgere integralmente un nuovo periodo di tirocinio, con tutto ciò che ne consegue anche in relazione alla possibilità essere abilitato al patrocinio sostitutivo.
    Nel caso di specie, a luglio 2024 scadranno i sei anni in cui il praticante può richiedere il certificato di compiuta pratica. Se il certificato è stato già richiesto e ottenuto, il COA deve avviare il procedimento di cancellazione, salvo che il praticante abbia nel frattempo richiesto l’abilitazione al patrocinio: in quel caso la cancellazione non può essere disposta fino al decorso del quinquennio che – come previsto dall’articolo 41, comma 12 – decorre dalla data di iscrizione nell’apposito registro.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 12 giugno 2024

  • Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo

    Stante la c.d. “tendenziale” tipicità dell’illecito deontologico, l’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (che disciplina il dovere di verità dell’avvocato nel processo stabilendo il divieto di ivi introdurre elementi di prova o documenti che egli sappia essere falsi) può costituire valido criterio e quindi parametro per la repressione di illeciti disciplinari atipici aventi analoghe caratteristiche, come nel caso in cui i falsi riguardino atti e documenti estranei al processo, e ciò alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1 co. 3, 9 e 11 del CDF, i quali evocano la funzione sociale, nonché i doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro dell’avvocato (Nel caso di specie, l’avvocato aveva consegnato al cliente un verbale di udienza e ben due assegni falsi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019

  • Il COA di Milano formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nell’Elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici (art. 23 legge n. 247/12), sussistendone tutti gli ulteriori requisiti, avvocati dipendenti di persone giuridiche di diritto privato (originariamente enti pubblici) partecipate in via maggioritaria da enti pubblici, laddove tale “quota di maggioranza” sia determinata dalla partecipazione di soggetti privati a loro volta partecipati da enti pubblici, ed in particolare da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Il quesito fa riferimento, in particolare, agli avvocati assunti negli uffici legali di Poste Italiane, ENI, TERNA, SNAM, ITALGAS, FINCANTIERI, SAIPEM, SIMEST.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’articolo 23 della legge n. 247/12 consente l’iscrizione in un elenco speciale degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, a condizione che la loro attività assuma le caratteristiche specificamente dettate dal medesimo articolo 23. In tale nozione sono inclusi – ai limitati fini dell’applicazione della disposizione in esame – gli enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici. Tale limitata estensione riguarda, a stretto rigore, gli avvocati già dipendenti di enti pubblici, successivamente alla trasformazione dei medesimi in enti di diritto privato e sempre a condizione della prevalente partecipazione da parte di “enti pubblici”.
    La fattispecie di cui al quesito non rientra, pertanto, in quella di cui all’articolo 23, comma 1 della legge professionale. Da un lato, infatti, le persone giuridiche di cui trattasi non sono – a rigore – partecipate da “enti pubblici” bensì da una società di diritto privato (Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) a sua volta partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
    D’altro canto, come esplicitato dal COA nel quesito, la fattispecie riguarda nuove iscrizioni di avvocati assunti alle dipendenze di tali persone giuridiche di diritto privato successivamente alla trasformazione del precedente ente pubblico.
    Orbene, come ricordato, la limitata estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in parole mira esclusivamente a fare salvi i diritti di avvocati già iscritti in quanto dipendenti di enti pubblici, successivamente alla privatizzazione e solo fino a quando il capitale pubblico sia prevalente.
    La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 12 giugno 2024

  • Con nota pervenuta in data 27 febbraio 2024, l’Unione regionale dei Consigli degli ordini forensi dell’Emilia Romagna (di seguito URCOFER) ha chiesto di valutare se il nuovo codice degli appalti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) sia applicabile o meno anche agli ordini professionali ed in particolare ai Consigli degli ordini forensi.

    Il quesito, formulate alcune premesse sulla particolare gravosità delle conseguenze di una risposta positiva al quesito stesso, richiama la nota con cui l’Ufficio studi aveva, nell’estate del 2023, analizzato le innovazioni normative in tema di applicabilità agli ordini e ai collegi professionali di adempimenti, obblighi ed oneri genericamente rivolti al comparto pubblico: in particolare, la nota segnalava come il legislatore avesse novellato con l’art. 12 ter del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito in legge 10 agosto 2023, n. 112) l’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, introducendo, dopo il primo periodo, il seguente:
    «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente» .
    Tale norma ha il pregio di stabilire che non basta un mero richiamo agli enti di cui all’art. 1, co. 2, TU pubbl. imp. per ritenere una determinata disciplina applicabile anche agli ordini professionali, bensì impone che, ogni qualvolta il legislatore utilizzi il riferimento all’art. 1, co. 2 TU pubbl. impiego per individuare la platea delle amministrazioni e degli enti destinatari di determinati obblighi, tale riferimento non possa più essere considerato in grado di ricomprendere nella sfera di applicazione gli ordini e i collegi professionali, a meno che questi enti non siano richiamati espressamente.
    2.La novella risolve dunque il problema dell’applicabilità o meno di discipline rivolte al comparto pubblico per i casi in cui la platea degli enti destinatari di normative sia individuata con il mero richiamo all’art. 1, comma 2, TU pubbl. imp.: in questi casi la novella introdotta dal decreto legge citato fornisce un criterio oggettivo e dirimente per valutare la soggezione o meno degli ordini e dei collegi professionali, giacché stabilisce l’insufficienza del mero richiamo generico, ma impone che gli enti professionali debbano essere espressamente richiamati.

    1. Per i casi in cui la platea degli enti destinatari di normative rivolte al comparto pubblico non sia individuata dalla legge con la tecnica del richiamo all’art. 1, comma 2, TU pubbl. imp., la novella introdotta in estate non offre una risposta inequivocabile al tema dell’applicabilità o meno in capo agli ordini professionali della normativa considerata. Ponendo comunque il principio generale della inapplicabilità agli ordini delle fonti che non li menzionano espressamente, essa sembra fornire un argomento nel senso della non applicabilità, ma non ha la forza di escludere in via di principio che sempre e comunque gli ordini debbano ritenersi estranei alla sfera di applicazione delle normative che, pur non menzionandoli espressamente, si rivolgono genericamente al comparto pubblico e/o agli enti pubblici non economici .
    2. È proprio questo il caso del codice dei contratti pubblici: il testo llegislativo non richiama l’art. 1, co. 2 TU pubbl imp. e quindi la risposta circa la questione della soggezione o meno degli ordini professionali al codice non può essere risolta in base alla novella di cui all’art. 12 ter del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, ma deve essere ricercata sulla base dei diversi riferimenti di diritto positivo concretamente impiegati, oltre che sulla base dei principi generali coinvolti dalla fonte in esame, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ed eurounitaria delle norme conferenti, sia di diritto interno che di diritto europeo. La normativa italiana in tema di contratti pubblici è infatti mutuata da alcune direttive europee, delle quali costituisce atto di recepimento.
    3. Come del resto riporta l’URCOFER, l’Autorità di settore (ANAC) ritiene che il codice degli appalti sia applicabile agli ordini professionali. Già con la delibera n. 687 approvata dal Consiglio dell’ANAC nell’Adunanza del 28 giugno 2017, e trasmessa via pec alla Federazione nazionale ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (FNOMCeO) in data 18 luglio 2017, l’ANAC ha ritenuto gli ordini professionali soggetti al codice degli appalti (d.lgsl. n. 50 del 2016) essenzialmente per due motivi: perché gli ordini rientrerebbero nella nozione di enti pubblici non economici menzionata nell’art. 3 lett. a del codice stesso e perché gli ordini stessi sarebbero qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo.
    4. Entrambe queste due motivazioni non sembrano condivisibili.
      6.1. In estrema sintesi, gli ordini professionali non sono organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo: non lo sono perché, affinché un ente possa essere qualificabile come tale, occorrerebbe – alternativamente – che esso fosse finanziato “per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico”; che la sua gestione fosse “posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi”; che il suo organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza fosse “costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico” (così l’art. 2, par. 4 della direttiva 2014/24/UE nonché l’art. 3, c.1, lett. d) del codice dei contratti pubblici). Nessuno di questi tre elementi ricorre nella conformazione giuridica di un ordine professionale; infatti, non a caso, la Corte di giustizia ha escluso espressamente che un Ordine dei medici tedesco potesse essere qualificabile come organismo di diritto pubblico, in un celebre precedente che si espresse conseguentemente per la non soggezione dell’Ente alle direttive appalti (Corte di Giustizia, sentenza 12 settembre 2013, C-526/11)
      6.2. Neppure il richiamo operato dal previgente codice degli appalti agli enti pubblici non economici (art. 3, co. 1, lett. a, d.lgsl. n. 50 del 2016) può valere a ricomprendere gli ordini professionali. Infatti, quando si riferisce, quali amministrazioni aggiudicatrici, agli “enti pubblici non economici”, l’art. 3, lett. a) del codice degli appalti deve essere interpretato nel senso che esso si riferisca agli enti pubblici non economici che rivestono, al contempo, anche la natura sostanziale di “organismi di diritto pubblico”, in quanto enti pubblici diversi dallo Stato centrale e dalle autorità di governo regionali e locali, ma comunque legati ad essi da uno stretto rapporto di dipendenza. Opinando diversamente, si avrebbe una violazione diretta della conferente disciplina europea, cioè della direttiva europea sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, che “stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici” (art. 1, par. 1), e definisce “«amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, le autorità regionali e locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico” (art. 2. Par. 1, n. 1).
      Se non costituiscono “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del diritto dell’Unione, le organizzazioni ordinistiche neppure possono essere qualificate “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del diritto interno.
    5. La delega legislativa per l’attuazione delle direttive europee sugli appalti pubblici è stata infatti conferita dal Parlamento con la legge 28 gennaio 2016, n. 11, il cui art. 1, autorizzando appunto il Governo “ad adottare … un decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,” ed ha posto uno specifico e puntuale criterio direttivo avente ad oggetto il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”(art.1, c.1, lett. a), l.11/2016).
      Ebbene, se si va a vedere il contenuto della disciplina cui il criterio direttivo rinvia, si verifica che il divieto dell’introduzione o anche del mero mantenimento di un livello di regolazione superiore a quello minimo della direttiva viene specificamente puntualizzato proprio in ordine all’ambito soggettivo di applicazione.
      Stabilisce difatti il richiamato art. 14, comma 24 ter, della legge n. 246 del 2005 che, tra gli altri parametri, “costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari” (lett. b) (enfasi aggiunta).
    6. Si tratta dunque esattamente del caso degli ordini professionali, ai quali, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le direttive sugli appalti non si applicano, e ai quali, di conseguenza, ai sensi dell’espresso criterio direttivo della delega, l’applicazione non può essere né estesa né mantenuta in sede di recepimento delle direttive stesse, una tale estensione comportando tutti i maggiori ed invero non sostenibili oneri amministrativi connessi all’applicazione di una disciplina pensata essenzialmente per le amministrazioni pubbliche, la cui dotazione di uomini e mezzi non è neppure lontanamente comparabile con quella di cui dispongono le organizzazioni ordinistiche, le quali vivono esclusivamente con i contributi dei loro iscritti, e, per tale motivo, sono positivamente riconosciute dal legislatore come enti “non gravanti sulla spesa pubblica” (art. 2, c. 2-bis, d. l. 31 agosto 2013, n. 101).
      Se, dunque, gli enti pubblici non economici dell’art. 3 sono anche gli ordini professionali, il legislatore italiano ha recepito le fonti europee violando il cd. divieto di gold plating, e cioè violando il divieto di non “appesantire” la disciplina estendendone il campo di applicazione soggettivo . Violazione che possiamo escludere solo se, in via interpretativa, riteniamo il richiamo agli enti pubblici non economici come richiamo a quegli enti pubblici che sono anche organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo.
    7. Ebbene, ferme restando tutte le considerazioni fin qui esposte, corre l’obbligo di segnalare che proprio sui temi qui analizzati si è da poche settimane pronunziato il Giudice amministrativo, a seguito dell’impugnazione da parte della FNOMCeO della nota ANAC del 2017 sopra citata. Sebbene gli argomenti sopra indicati, ed invero molti altri, siano stati diffusamente utilizzati nel giudizio per confutare la tesi della applicabilità del codice degli appalti agli ordini professionali, il TAR Lazio, con la sentenza 16 aprile 2024, n. 7455, ha respinto il ricorso della FNOMCeO ed ha affermato la soggezione degli ordini professionali al codice degli appalti, perché “prevale l’interesse generale poziore di tutelare la concorrenza degli operatori del settore, assicurata dalle più stringenti regole dell’evidenza pubblica”. La sentenza appare invero sbrigativa ed incorre con tutta probabilità in più di un vizio motivazionale, specialmente laddove travisa il divieto di gold plating, ritenendo che con esso la fonte europea costituisce “solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, che mantengono un margine di apprezzamento rispetto ai principi minimi, essendo consentito ai medesimi adottare una disciplina che prevede regole concorrenziali di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario”. Il travisamento è palese: il divieto di gold plating significa al contrario che, in sede di recepimento, il legislatore italiano non può introdurre una disciplina più gravosa di quella europea, che quindi costituisce il massimo di regolazione pubblica esperibile e non certo un minimo.
    8. La sentenza conclude un giudizio iniziato nel 2017 e si riferisce ovviamente al previgente codice degli appalti (d. lgsl. n. 50 del 2016). Nelle more della definizione del caso, è, com’è noto, subentrato il nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e tuttavia la nuova disciplina non sembra innovativa sul punto di interesse, ovvero l’estensione del suo ambito di applicazione anche agli “Enti pubblici non economici”.
      Infatti, in linea con il Codice previgente, l’allegato I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) del nuovo Codice include nella nozione di amministrazioni aggiudicatrici (art. 1, comma 1, lett. q)): “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.
      La citata definizione ricalca quella contenuta nel precedente Codice del 2016 secondo cui le “amministrazioni aggiudicatrici” sono “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti” (ex art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
      Del resto, tali definizioni sono identiche a quelle contenute nel Codice ancora previgente, quello del 2006, secondo cui le “amministrazioni aggiudicatrici” sono “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.” (ex art. 3, comma 25, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
      Se dunque anche il nuovo codice degli appalti contempla la nozione di enti pubblici non economici, i principi di cui alla citata recente sentenza sono replicabili anche con riferimento alle fattispecie regolate dal nuovo codice.
    9. Alla luce di quanto sopra evidenziato, ed in attesa di un’eventuale nuova pronunzia che, in sede di appello, possa correggere le conclusioni della sentenza del TAR Lazio sopra riportata, è doveroso segnalare all’Unione richiedente il parere che, malgrado tutte le ragioni sopra esposte che depongono in senso diverso, allo stato la giurisprudenza amministrativa ritiene il codice degli appalti applicabile anche agli ordini professionali, con tutte le necessarie conseguenze in ordine agli adempimenti ed alle procedure cui quindi è opportuno gli ordini debbano prudenzialmente ricorrere nelle attività di scelta del contraente.
    10. Alla luce del quadro descritto e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, Il Consiglio nazionale si riserva di valutare l’opportunità di avviare gli opportuni contatti con l’Autorità di settore (ANAC) ai fini di verificare la possibilità di concordare semplificazioni nell’applicazione del codice degli appalti, specialmente per gli ordini con minori dotazioni di personale in organico e dotazioni patrimoniali ridotte.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 24 maggio 2024

  • Inadempimento del mandato e false informazioni al cliente

    Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

  • Il COA di Trani chiede di sapere: “1) Se il Curatore speciale che nell’interesse del minore presenti l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti civili, sia tenuto ad allegare l’autocertificazione reddituale di cui all’art. 79, comma 1, lett. c) DPR 30/5/2002 n. 115. 2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, chiede di sapere: 2.1) Se il Curatore speciale del minore, accertato il conflitto di interesse con i genitori (i cui redditi, pertanto, non sono presi in considerazione), abbia l’obbligo di autocertificare solo il reddito del minore o anche quello degli altri componenti della famiglia; 2.2) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato temporaneamente collocato in affidamento etero familiare, abbia l’obbligo di autocertificare il reddito degli affidatari, i quali, a differenza dei genitori, non versano in conflitto di interessi con il minore; 2.3) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato affidato a un centro di accoglienza per minori, senza aver mutato la residenza anagrafica, abbia l’obbligo di autocertificare il solo reddito del minore.”

    La risposta al quesito è resa nei termini seguenti.

    1. L’art 76 del d.P.R. n. 115/2002 impone che ai fini della valutazione dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si debba verificare se il reddito cumulativo dei membri risultanti nello stato di famiglia non superi la soglia di legge stabilita (oggi € 12.838,01).
      Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che nel caso in cui si verta in giudizi aventi ad oggetto diritti della personalità si terrà conto del solo reddito del richiedente ed inoltre che nel caso in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, non si debba tenere conto del reddito di questi ultimi.
    2. Nel caso del curatore speciale del minore che si costituisca in giudizio ex art. 86 c.p.c. e sia iscritto nei relativi elenchi, se ne desume pertanto che:
      1) lo stesso possa formulare istanza di ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato quando il minore stesso non abbia un reddito proprio superiore al limite di soglia e: a) non debbano essere considerati i redditi degli altri componenti del nucleo familiare (vuoi perché sussista conflitto, vuoi perché si verta in materia di diritti personalissimi); b) i redditi dei familiari conviventi non superino la soglia;
      In particolare, dovrà tenersi conto del solo reddito del minore (a prescindere, cioè, dalla verifica dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare): a) nei casi in cui il giudizio in cui il curatore si costituisce verta in temi di diritti della personalità o personalissimi (per esempio stato civile, rettificazione di attribuzione di sesso, diritto al nome, tutela della immagine), così come b) quando tutti i componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia siano da ritenersi o effettivamente siano in conflitto – anche solo potenziale – con gli interessi del minore tutelati nel giudizio in cui il curatore debba costituirsi (per esempio nei giudizi di separazione o divorzio dei genitori, ovvero in controversie che riguardino i nuovi compagni dei genitori, i fratelli o anche i nonni).
      Viceversa, l’istanza di ammissione non potrà essere presentata (e/o il minore non sarà ammissibile al patrocinio a spese dello Stato) se: 1) abbia un reddito proprio superiore ad €12.838,01 ovvero 2) nello stato di famiglia risultino inseriti soggetti con reddito superiore non in conflitto – anche potenziale – con il minore in giudizio o se 3) la controversia non verta in materia di diritti della personalità o personalissimi del minore.
    3. Problemi peculiari si pongono, al riguardo, quando il minore sia collocato in affidamento etero-familiare ovvero collocato in comunità, ma ancora iscritto nello stato di famiglia di origine o ancora quando, nello stato di famiglia, vi siano soggetti terzi estranei al giudizio. In tutti e tre questi casi pare doversi escludere qualunque rilevanza del reddito di soggetti ulteriori, non familiari e, nel caso del collocamento in comunità, pare essere in re ipsa l’irrilevanza del reddito dei genitori. In questi termini è resa, pertanto, la risposta ai quesiti sub 2.2 e 2.3.
    4. In tutti gli altri casi, il problema che si pone – per l’avvocato nominato curatore del minore – riguarda piuttosto la sussistenza in capo al medesimo di un obbligo di certificazione del reddito del minore.
      Sul punto si registra una notevole disparità di prassi: in alcuni casi si richiede l’autocertificazione al curatore, in altri casi si richiede invece che l’avvocato esibisca una dichiarazione dei genitori che attesti l’assenza di reddito proprio del minore. Ciò, evidentemente, pone problemi nel caso di conflitto tra il minore e i genitori.
    5. Pertanto, al fine di rispondere ai quesiti di cui ai punti 1 e 2.1 si osserva quanto segue. Il discrimine – in tutto il complesso di fattispecie sopra evocate – è dato dal possesso o meno, da parte del minore, di un proprio reddito, sovra o sotto-soglia e dalla presenza o meno di una situazione di conflitto: dalla diversa combinazione di questi fattori discende la risposta ai quesiti.
      Con precisione maggiore, una vera e propria necessità di certificare pare sussistere solo nel caso di reddito proprio sotto-soglia e di conflitto con i familiari conviventi in quanto, nel caso opposto (reddito proprio sovra-soglia), l’avvocato curatore dovrebbe limitarsi a non presentare l’istanza di ammissione, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di conflitto (non è infatti necessario, in ogni caso, considerare il reddito dei familiari conviventi); e, nel caso di reddito proprio sotto-soglia e assenza di conflitto, il reddito potrà essere certificato dai genitori e/o dai familiari conviventi e/o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
      Quando invece il minore non abbia reddito proprio, dovrebbe a rigore escludersi la necessità che l’avvocato certifichi il reddito dei familiari conviventi in tutte le ipotesi di conflitto e che quando – in assenza di conflitto – il reddito dei familiari conviventi superi la soglia non sussista a rigore la necessità di presentare istanza di ammissione.
      Il problema residua, invece, quando il minore non abbia reddito proprio e i familiari conviventi – in assenza di conflitto – abbiano un reddito sotto-soglia e permanga, dunque, la necessità di presentare l’istanza di ammissione.
      Le ipotesi rilevanti, in sintesi, si riducono pertanto alle seguenti:
      a) minore con reddito proprio sotto-soglia in situazione di conflitto con i familiari conviventi: in questo caso, l’avvocato ha necessità di presentare l’istanza di ammissione e deve poter attestare – anche auto-dichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato;
      b) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi sotto-soglia, in assenza di conflitto: in questo caso, la certificazione del reddito potrà provenire dai familiari;
      c) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi (sovra- o sotto-soglia, in situazione di conflitto: questa è la situazione più problematica, in quanto la situazione di conflitto può rendere difficile ottenere la dichiarazione dei familiari conviventi. In questo caso, come già nel caso sub a), si deve ritenere che l’avvocato possa attestare – anche autodichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Prevale infatti l’esistenza di un conflitto e la contestuale necessità di assicurare l’accesso del minore a una tutela giurisdizionale effettiva, anche attraverso il ricorso al patrocinio a spese dello Stato.
      Resta inteso che:
      1) le dichiarazioni dell’avvocato che attestano l’esistenza delle condizioni reddituali di cui all’articolo 76 del d.P.R. n. 115/2002 valgono ai soli fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e salva diversa valutazione da parte del COA procedente e/o del giudice chiamato a pronunciarsi;
      2) la certificazione del reddito non è necessaria quando si verta in materia di diritti personalissimi;
      3) l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve essere richiesta quando: a) il minore abbia un reddito proprio sovra-soglia; b) i familiari conviventi abbiano un reddito sovra-soglia e non vi sia conflitto; c) il minore abbia un reddito proprio sotto-soglia, i familiari conviventi abbiano un reddito sovra-soglia e non vi sia conflitto.
      Si precisa che tali ipotesi vengono formulate sulla base del diritto vigente e tenuto conto della grande disparità di prassi che si registra nel territorio nazionale. Esse non possono peraltro essere ritenute vincolanti, ma hanno valore di raccomandazione. Parimenti, non si può che auspicare che una modifica delle disposizioni rilevanti assicuri che – in ogni caso – quando viene nominato il curatore speciale del minore, venendo in rilievo un diritto della personalità o personalissimo del minore stesso, non vi sia necessità di considerare altri redditi (né, conseguentemente, di attestarne l’esistenza).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 24 maggio 2024