Mese: Agosto 2023

  • Nel passaggio dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio nazionale trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale

    L’art. 34, co. 1, L. n. 247/2012, secondo cui il Consiglio nazionale forense uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto, riguarda esclusivamente l’attività amministrativa e non pure quella giurisdizionale, sicché nel periodo di transizione dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020.

  • Elezioni forensi: la carica consiliare di durata inferiore al biennio non è computata ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo

    In tema di elezioni forensi, il divieto di terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 non ricorre nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, trattandosi di un periodo insufficiente ad attuare quel particolare consolidamento con l’elettorato (c.d. «cristallizzazione della rappresentanza»), che la ratio del divieto de quo intende appunto scongiurare. In particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, il periodo minimo previsto dalla norma per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 82 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 81 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 80 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 75 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 74 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 64 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 63 del 26 aprile 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022, la quale per prima ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 8566/2021, secondo cui detto periodo minimo andrebbe invece inteso in senso oggettivo e non soggettivo, sicché non riguarderebbe il «mandato» del consigliere bensì la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio».
    Si segnala, infine, che nei predetti giudizi, le conclusioni del P.G. sono state significativamente conformi a quanto poi deciso dal CNF.

  • Elezioni forensi: sui poteri della Commissione elettorale

    In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e, dopo lo scrutinio, predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti, verificando infine in caso di eventuale parità di voti chi sia l’Avvocato «più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età», atteso che sarà costui a risultare eletto. Esauriti detti adempimenti, cessa la competenza della Commissione elettorale, che non può procedere ad alcuna valutazione postuma sulla eleggibilità dei candidati (anche se ammessi irritualmente “con riserva”), incidendo tale potere sul diritto di elettorato passivo degli stessi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 77 del 4 maggio 2023.

  • Elezioni forensi: esclusa l’ammissione del candidato “con riserva”

    In tema di elezioni forensi, non è prevista in nessun caso l’ammissione «con riserva» che è istituto volto in generale a cautelare la posizione giuridica di aspettativa nelle more di un giudizio o di un accertamento dei requisiti indispensabili alla partecipazione ad una data “selezione” e che, dunque, risulta difficilmente collocabile nell’ambito del procedimento elettorale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 77 del 4 maggio 2023.

  • Elezioni forensi: la Commissione elettorale non ha legittimazione passiva

    Nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria (passivamente legittimata) non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni, destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, ma compete esclusivamente all’ente interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti. Deve conseguentemente rigettarsi l’eccezione relativa all’integrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio della Commissione elettorale e dei singoli componenti della stessa, atteso che nell’una né gli altri hanno legittimazione passiva nel giudizio introdotto con reclamo elettorale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023

  • Elezioni forensi: il divieto del terzo mandato consecutivo nel caso di «elezioni in sostituzione» indette dal Commissario straordinario del COA

    Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell’Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), che resta in carica per la durata residua del mandato del Consiglio commissariato: in particolare, le due consiliature devono essere considerate unitariamente, ai fini del richiamato divieto, sicché qualora il medesimo candidato si presenti ad una (o più) tornate elettorali nell’arco del quadriennio, i relativi periodo si deovno sommare e soltanto se questi, sommati, hanno durata inferiore ai due anni, il Consigliere che avesse già svolto il mandato immediatamente precedente potrà presentarsi alla successiva tornata elettorale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 93 del 9 maggio 2023

  • Elezioni forensi: sull’autonoma impugnazione del verbale di ammissione delle candidature

    Ai sensi dell’art. 28, co. 12, L. n. 247/12, sono reclamabili avanti al Consiglio Nazionale Forense esclusivamente “i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine”, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, sicché i provvedimenti della Commissione elettorale, da considerarsi atti meramente interni al procedimento elettorale e ad esso strumentali (c.d. atti endoprocedimentali) non sono suscettibili di autonoma impugnazione, fatta salva l’ipotesi di diretta incisione sulla sfera giuridica del ricorrente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 93 del 9 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Giovanni), sentenza n. 92 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 84 del 6 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 113 del 13 luglio 2020.

  • Elezione dei componenti del consiglio dell’ordine – Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 – Comunicazione all’interessato ex art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 – Necessità – Esclusione – Fondamento.

    In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, la proposizione del reclamo previsto dall’art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non va comunicata all’interessato nelle forme indicate dall’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, disposizione applicabile esclusivamente ai procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d’impugnazione, davanti al Consiglio Nazionale Forense, con natura giuridica e funzione differenti da quelle del cd. reclamo elettorale, nel cui ambito, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa dell’interessato, risulta adeguato l’avviso eseguito mediante PEC dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza. Invero il procedimento disciplinare ha natura giuridica e funzione del tutto diverse rispetto al procedimento elettorale. Quest’ultimo, come in via generale ogni giudizio di impugnazione delle operazioni elettorali devoluto alla giurisdizione amministrativa, mira infatti a tutelare la stabilità degli organi elettivi e degli atti derivanti dalla loro costituzione e funzionamento all’esito delle elezioni. Per tale ragione il procedimento è improntato a un criterio di celerità del rito ove la salvaguardia del diritto di difesa delle parti appare adeguatamente garantito dall’avviso eseguito mediante PEC alle controparti e al controinteressato dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza nel termine di venti giorni dalla data di deposito del reclamo alla data dell’udienza di discussione e nulla ostando a che la fissazione dell’udienza venga adottata in pendenza di tale termine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 93 del 9 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Giovanni), sentenza n. 92 del 9 maggio 2023.

  • Elezioni forensi: le conseguenze dell’illegittima esclusione di un candidato da parte della Commissione elettorale

    In tema di elezioni forensi, l’accoglimento del reclamo proposto dal candidato non ammesso dalla Commissione elettorale comporta l’annullamento di tutti gli atti successivi all’ammissione delle candidature, ivi compresi i risultati elettorali delle votazioni svolte, che vanno pertanto ripetute a candidature ferme, aggiunta quella del candidato illegittimamente escluso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Giovanni), sentenza n. 92 del 9 maggio 2023

  • Elezioni forensi: la candidatura mediante delega a terzi (non sottoscritta)

    In tema di elezioni forensi, deve ritenersi valida la candidatura tempestivamente presentata a mezzo delega a terzi, ancorché non sottoscritta dal delegante che si sia limitato ad allegare copia di un proprio documento di riconoscimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Giovanni), sentenza n. 92 del 9 maggio 2023