La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdf) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 240 del 11 settembre 2025
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 4839/2025, CNF n. 437/2024, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 11 Settembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 22 Marzo 2024 (sospensione)
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