Violazione dei doveri familiari: la (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (Nel caso di specie, il professionista ometteva di versare il mantenimento della prole. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 148 del 8 aprile 2026

NOTA
In senso conforme, CNF n. 420/2024, CNF n. 177/2018.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 08 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 09 Giugno 2025 (sospensione)