Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione. In ogni caso, la diversa formulazione delle ragioni della fissazione del raddoppio del termine di 30 giorni per il deposito della decisione non inficia in alcun modo la validità della stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita invalidità della decisione perché nel dispositivo il termine di 60 giorni per il deposito era stato motivato con “il carico di lavoro del ruolo”, mentre nella motivazione della decisione si era fatto riferimento alla “complessità della decisione”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 425/2024, CNF n. 11/2023, CNF n. 5/2022.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 08 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 09 Giugno 2025 (sospensione)