Vietato richiedere un prestito al proprio cliente (che non sia una banca o altro operatore professionale)

La richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente costituisce illecito disciplinare, poiché comportamento contrario al dovere di probità e correttezza che il professionista iscritto all’albo professionale deve rispettare in ogni occasione e, quindi, anche nei rapporti strettamente privati e personali.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 20 Aprile 2012 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 26 Febbraio 2010 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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