In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, il certificato medico attestava che l’incolpato doveva sottoporsi ad una visita medica presso il gastroenterologo in vista di un ricovero ospedaliero programmato, senza tuttavia formulare un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità dell’incolpato stesso a presenziare all’udienza disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 271 del 25 giugno 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 25 Giugno 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 24 Marzo 2025 (sospensione)