A mente dell’art. 59 L. 247/2012, la comunicazione del capo di incolpazione non deve contenere quale requisito essenziale la data dell’interrogatorio, che peraltro è espletato allorquando l’incolpato manifesti espressamente la volontà di esercitare tale sua facoltà/diritto cioè all’esito del termine concesso per il compimento degli atti difensivi, id est dopo l’accesso agli atti del fascicolo e l’eventuale deposito di memorie e documenti. In ogni caso, deve escludersi la doverosità dell’audizione dell’iscritto anche nella fase pre-procedimentale, preliminare ed istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 271 del 25 giugno 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 25 Giugno 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 24 Marzo 2025 (sospensione)