Tag: cdf (nuovo) art. 64

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 85 del 28 marzo 2025

  • L’inosservanza di un provvedimento del giudice

    Il mancato adempimento in ordine al pagamento di somma portata in sentenza integra illecito disciplinare (art. 64 cdf), per gli inevitabili riflettersi negativi derivanti alla reputazione professionale dell’iscritto e la conseguente compromissione dell’immagine stessa della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 160/2014.

  • Inadempimento delle obbligazioni relative o estranee all’esercizio della professione

    L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da uitlimo, CNF n. 119/2021, CNF n. 36/2020, CNF n. 35/2020.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi non è scriminato da asserite difficoltà economiche dell’incolpato

    L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 324/2024, CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024.

  • La rilevanza deontologica dei mancati pagamenti non è limitata all’inadempimento contrattuale

    La violazione deontologica di cui all’art. 64 cdf non riguarda soltanto le obbligazioni “assunte” ex contractu ma anche quelle risarcitorie ovvero ex delicto, giacché scopo della norma è quello di tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato per non aver adempiuto all’obbligo di risarcire il danno all’ex cliente, a cui era stato condannato con sentenza definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, e fermo comunque il disposto dell’art. 9 cdf, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita inoperatività dell’art. 64 cdf secondo cui -in thesi- il credito de quo avrebbe natura “risarcitoria” e pertanto non darebbe luogo ad una “obbligazione assunta” verso clienti o terzi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 463/2024, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024.

  • L’inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi è un illecito permanente

    L’illecito disciplinare contemplato dall’art. 64 cdf, e relativo all’inadempimento di obbligazioni contratte dall’avvocato nei confronti dei terzi, è da qualificarsi come illecito permanente, in quanto la condotta che costituisce elemento costitutivo dell’illecito disciplinare è rappresentata non da un fatto istantaneo, quanto, piuttosto, da una situazione giuridica che si protrae nel tempo: appunto l’inadempimento che, per modalità e gravità, è tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14701 del 31 maggio 2025

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024

  • L’adempimento tardivo dell’obbligazione non estingue ex tunc l’illecito per violazione dell’art. 64 cdf

    L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge. Conseguentemente, l’adempimento tardivo dell’obbligazione non “scrimina” la violazione dell’art. 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) ma può eventualmente incidere solo sulla misura della relativa sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024

  • Nemo tenetur se detegere: il diritto di difesa dell’incolpato comprende quello di rimanere in silenzio nonché di mentire sulle proprie responsabilità

    Il dovere di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente) non preclude all’avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell’art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva dichiarato di aver adempiuto l’obbligazione negando così la sussistenza dell’illecito contestatogli ex art. 64 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024