Tag: cdf (nuovo) art. 64

  • L’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    E’ sicuramente lesivo dell’immagine dell’avvocatura tutta il comportamento di un avvocato che, senza giustificazione, non onora le proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (Nel caso di specie, il professionista non onorava le cambiali emesse a favore di un collega, e veniva così protestato. In considerazione delle contingenti circostanze personali e familiari dell’incolpato, il CNF ha tuttavia ritenuto eccessiva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei inflittagli dal COA di appartenenza, ritenendo congruo mitigarla in censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo 2013, n. 42.

  • L’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi

    Il fatto che un avvocato non adempia alle proprie obbligazioni costituisce illecito disciplinare, che sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari). (Nel caso di specie, l’avvocato ometteva il versamento dei canoni dell’immobile di cui era conduttore).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 193
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 25.02.2011 n.15; C.N.F. 22.10.2010 n.105; C.N.F.15.12.2006 n.164; C.N.F. 28.12.1999 n.286.

  • L’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi

    Il fatto che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari). (Nel caso di specie, l’avvocato ometteva il versamento dei canoni dell’immobile di cui era conduttore, così determinando l’attivazione della procedura di sfratto per morosità, da parte del locatore; nonostante la convalida dello sfratto, inoltre, non rilasciava spontaneamente l’immobile locatogli, peraltro continuando a non versare il corrispettivo mensilmente dovuto, così da subire l’esecuzione forzata di sfratto per il rilascio dell’immobile mediante Ufficiale Giudiziario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sazione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 192
    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. 25.02.2011 n.15; C.N.F. 22.10.2010 n.105; C.N.F.15.12.2006 n.164; C.N.F. 28.12.1999 n.286.