La mancata indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, se adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, considerata altresì la norma di chiusura di cui all’art. 60 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 16 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 191