Tag: cdf (nuovo) art. 6

  • Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente

    L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 25 maggio 2018, n. 56

  • L’introduzione in giudizio di prove false: l’illecito non è escluso dalla rinuncia alla prova stessa

    Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e verità (artt. 9, 19 e 50 ncdf , già artt. 6 e 14 cod. prev) l’avvocato che introduca intenzionalmente nel processo prove false, a nulla rilevando, in ordine alla già avvenuta commissione dell’illecito, la rinuncia ad avvalersi delle prove stesse e la loro asserita superfluità probatoria (Nel caso di specie, trattavasi della ricevuta di accettazione di una raccomandata postale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 89

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87

  • L’esecuzione presso terzi “a tappeto” non integra, di per sé, illecito disciplinare

    Non vìola il codice privacy (in quanto costituisce adempimento di un obbligo, al quale va quantomeno equiparato quello dell’esercizio del diritto), né è deontologicamente rilevante (in quanto non sussiste violazione dei doveri di correttezza e riservatezza) il comportamento dell’avvocato che, sulla base delle informazioni acquisite nell’espletamento del proprio mandato, notifichi atto di pignoramento presso terzi a plurimi presunti “debitores debitoris”, tra cui genitori, parenti e altri familiari della propria controparte, ove ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncdf, già 49 cdf) (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare con l’accusa di aver attivato una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di molteplici soggetti, tra cui diversi familiari del debitore, al solo asserito scopo di divulgare presso i medesimi terzi pignorati la notizia circa le condizioni economiche del predetto debitore esecutato. Nel corso del procedimento, tuttavia, l’incolpato riferiva di aver ottenuto dal proprio assistito informazioni idonee a ritenere sussistenti potenziali rapporti di credito del debitore esecutato nei confronti dei terzi pignorati, ivi compresi i suoi familiari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e annullato la sanzione disciplinare irrogatagli in primo grado).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 1° giugno 2017, n. 66

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”, in combinato disposto con l’art. 9 ncdf (“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”), già artt. 5 e 6 codice previgente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 1° giugno 2017, n. 61

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 10 maggio 2017, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 29 aprile 2017, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017 nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017.

  • La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa

    Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

  • La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa

    Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Losurdo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 256

  • L’avvocato non può fare il mediatore immobiliare, neppure in via occasionale

    L’attività di mediatore immobiliare è incompatibile con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense, sicché comporta la cancellazione del professionista dall’albo se esercitata in modo continuativo, ovvero la irrogazione di una sanzione disciplinare se esercitata in modo occasionale per violazione dell’art. 6 ncdf, già art. 16 cdf codice previgente (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto una provvigione al momento della stipula di un contratto preliminare, senza tuttavia compiere alcuna attività riconducibile alla consulenza legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112

  • L’obbligo di attendere in udienza l’arrivo del collega avversario

    Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l’avvocato che, pur avvertito del ritardo incolpevole della controparte all’udienza (nella specie dovuto ad un pneumatico forato), dopo un’attesa di appena 5 minuti chieda al Giudice di dare atto dell’assenza del collega e di trattare la causa fissata per l’escussione delle prove orali avversarie con conseguente decadenza istruttoria. Peraltro, l’esclusione di un pregiudizio a seguito di rimessione in termini, non far venir meno la rilevanza disciplinare della condotta, ma anzi rappresenta la conferma che l’incolpato avrebbe potuto tenere un contegno diverso, senza con ciò mancare ai propri doveri di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 160

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 29 novembre 1995, n. 137.
    Per i casi di esclusione della responsabilità disciplinare, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza dell’8 marzo 1990, n. 5 (nella specie: un’ora di attesa e senza che controparte avvisasse del ritardo), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 8 marzo 2002, n. 13 (nella specie: due ore di attesa).

  • Avvocati di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale

    L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 (ora, 18 L. n. 247/2012), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale (Nel caso di specie, il professionista era inquadrato in una struttura, denominata “Avvocatura”, alle strette direttive di un Direttore e priva di indipendenza ed autonomia nell’esercizio della propria attività. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittima la cancellazione del professionista dalla Sezione speciale dell’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 luglio 2015, n. 114

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 9149 del 06 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133, nonché Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367.

  • La violazione dell’obbligo di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo

    E’ deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che richieda o mantenga l’iscrizione all’albo in pendenza di una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione (Nel caso di specie, trattavasi di contratto di formazione e lavoro poi convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate, circostanza che l’incolpato aveva sottaciuto al momento della domanda di iscrizione all’albo e nei successivi anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare di mesi nove di sospensione dall’esercizio professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96