Tag: cdf (nuovo) art. 6

  • Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario

    Vìola gli artt. 5 comma 1 (dovere di probità), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 41 CD previgente (artt. 9, 12 e 30 CDF) l’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gonelli), decisione n. 56 del 23 ottobre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DICIOTTO MESI

  • L’elusione di norme deontologiche ha autonomo rilievo disciplinare

    Il divieto di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) riguarda l’assunzione di incarichi contro una parte già assistita dall’incolpato, mentre nel caso in cui la parte fosse assistita da un collega di studio può venire in rilievo il canone generale di lealtà e correttezza (art. 9 cdf, già art. 6 codice previgente), giacché non appare conforme al decoro anche il tentativo di eludere specifiche norme deontologiche (Nel caso di specie, l’incolpato aveva assistito in un divorzio contenzioso una parte già assistita nella separazione consensuale, unitamente al coniuge, da un collega con il quale aveva comunanza di Studio nonché di vita).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 22 novembre 2018, n. 141

  • Due quesiti del COA di Trapani in tema di incompatibilità professionale

    Il COA di Trapani chiede di sapere se sussista incompatibilità all’esercizio della professione forense per il soggetto che, esercitando il ruolo di presidente ed anche di consigliere di un consiglio di amministrazione, presieda alle mansioni gestorie che competono collegialmente sul Consiglio intero (e non individualmente sulla figura apicale, la firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione nonché agli amministratori delegati, se nominati) e più specificamente su quelle che seguono: ”deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l’attuazione dell’oggetto sociale, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili per le necessità aziendali. Consentire iscrizioni, cancellazioni e postergazioni ipotecarie, rilasciare garanzie a favore di istituti di credito per operazioni di finanziamento nell’interesse proprio e della società”.
    Il COA di Trapani chiede, inoltre di sapere, al fine sopra indicato, se lo svolgimento da parte di un iscritto di attività gestoria di una società cooperativa agricola a prevalente interesse mutualistico sia compatibile o meno con l’esercizio della professione forense ed in particolare quando l’attività in concreto scelta attenga alla vendita in comune dei prodotti e sottoprodotti e la ripartizione del ricavo netto ai soci in rapporto alla quantità e qualità dei prodotti conferiti, all’acquisto di macchinari per la trasformazione e il trasporto dei prodotti, acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, piante, sementi bestiame e quanto possa necessitare alle aziende anche per l’esecuzione di miglioramenti e trasformazioni, concedendoli, occorrendo, anche ratealmente ai soci; assunzione in affitto, acquisto di terreni per condurli direttamente in conto sociale o l’assegnazione ai singoli soci con preferenza ai meno abbienti”.
    Per la risposta si rinvia al parere di questa Commissione del 25 settembre 2013, n. 92, che si riporta in calce, con l’avvertenza, tuttavia, che nel caso prospettato dal quesito non può essere ravvisata la figura del piccolo imprenditore stante la rilevante dimensione della società cooperativa agricola e l’attività in concreto svolta dalla medesima. In siffatta situazione la qualità di amministratore della società è incompatibile, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c), della L. n. 247/2012, con la professione di avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 92
    Il COA di Rieti pone un quesito riguardante la compatibilità tra l’esercizio dell’attività d’imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.
    Ritiene questa Commissione che anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 247/2012 debba essere confermato il proprio costante orientamento, espresso nella vigenza del precedente ordinamento professionale forense e illustrato da ultimo nei pareri 14 gennaio 2011, n.1 e 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criterî utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati.
    Si deve premettere che l’incertezza interpretativa ha ragione d’essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all’industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui all’art.18 della Legge Professionale Forense e l’iscrizione nell’Albo incompatibile con l’attività svolta.
    Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.
    Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell’attività intrapresa è l’esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
    Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).
    La condizione di piccolo imprenditore agricolo non è quindi d’ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.
    Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell’Ordine competente, svolta l’istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell’iscrizione nel singolo caso.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 13 febbraio 2019, n. 19

  • Il COA di Santa Maria Capua Vetere formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nell’Albo un sacerdote del culto cattolico, con cura d’anime.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’art. 17 della legge n. 247/12 non ha riprodotto il divieto già recato dall’art. 3, comma 1, del R.D. n. 1578/33, a mente del quale la professione di avvocato era incompatibile “con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime”. La mancata riproduzione di tale disposizione deve indurre alla conclusione che la stessa sia da ritenersi implicitamente abrogata per nuova disciplina della materia: d’altro canto, l’art. 65, comma 1, della legge n. 247/12 aveva previsto l’ultrattività delle previgenti disposizioni unicamente con riguardo al periodo transitorio fino all’entrata in vigore dei regolamenti.
    Pertanto, non sussiste ad oggi l’incompatibilità tra esercizio della professione forense e qualità di ministro del culto cattolico con cura d’anime, salva restando l’osservanza dei doveri deontologici di cui all’art. 3 della legge n. 247/12 e al Codice deontologico forense.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 13 febbraio 2019, n. 18

  • Il COA di Roma formula quesito in merito alla compatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’assunzione della carica di consigliere semplice del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con poteri limitati alla gestione della contrattualistica e dei rapporti bancari della stessa società, alla luce dell’art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 247/12.

    La Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 45 del 21 giugno 2017, che “la professione di avvocato è incompatibile, con l’incarico di membro di un CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell’impresa”. In questi termini è reso pertanto il parere.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 16 gennaio 2019, n. 17

  • Il COA di Napoli Nord formula quesito relativo alla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti avvocati soggetti appartenenti alla Guardia di Finanza o ad altro corpo armato dello Stato, sui quali gravi obbligo di referto o denuncia.

    La Commissione ritiene di non doversi al riguardo discostare dal proprio consolidato orientamento in materia alla cui stregua “l’appartenente alle Forze dell’Ordine, in considerazione dell’obbligo di rapporto o di denuncia funzionalmente connesso al suo status (che, a differenza di altre categorie di dipendenti pubblici, non consente di distinguere l’attività di servizio da quelle di altro genere), versa in situazione di immanente conflitto tra i doveri predetti e quello – non di meno rilevante ed altrettanto cogente – di riservatezza discendente dalla frequentazione dello studio professionale per l’esercizio effettivo della pratica forense” (così il parere n. 34/2012 ma cfr. anche, ex multis, il parere n. 20/2012).

    Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere del 16 gennaio 2019, n. 7

  • Il COA di Santa Maria Capua Vetere formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e la contemporanea assunzione della carica di amministratore unico di una società di persone o capitali avente come unico oggetto sociale la gestione di condomini.

    Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 23 del 20 febbraio 2013 (il cui contenuto si intende in questa sede integralmente richiamato, ribadito e confermato), che non sussiste incompatibilità alcuna tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento di attività di gestione di condomini.
    Nel caso di specie, tuttavia, rileva la circostanza specifica che l’iscritto non si limita a svolgere l’attività di amministratore di condominio, ma assume al contempo la carica di amministratore di società avente ad oggetto l’attività di gestione del condominio. Da ciò consegue che trova applicazione, nella specie, la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della legge n. 247/12, a mente della quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 16 gennaio 2019, n. 1

  • Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente

    L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 388

  • Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente

    L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Picchioni e rel. Pasqualin, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56)

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Oricchio), SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019

  • Il COA di Palermo chiede se “sussista incompatibilità con la professione di avvocato, nel caso in cui un iscritto assuma l’ufficio di Giudice Popolare da svolgersi presso la Corte di Assise o la corte d’Assise d’Appello dello stesso distretto in cui svolge l’attività libero professionale”.

    Ritiene la Commissione che i motivi di incompatibilità di cui all’art. 18 L. 31.12.12. n. 247, come già quelli di cui all’art. 3 R.D.L. n. 1578/1933, abbiano carattere tassativo, al pari dei requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 17 della legge succitata.
    Non è quindi ravvisabile una applicazione estensiva od analogica di altre disposizioni, né tanto meno appare ipotizzabile un motivo di incompatibilità per ragioni eventualmente riconducibili alla mera inopportunità.
    L’avvocato può quindi assumere la veste di Giudice Popolare e può farlo anche nell’ambito del proprio distretto, ferme restando le ragioni di incompatibilità o di inopportunità che legittimino qualsiasi giudice ad astenersi dall’assumere il proprio ruolo nell’ambito di un giudizio particolare.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 17 settembre 2015, n. 92