Tag: cdf (nuovo) art. 53

  • L’esposto al CSM non deve valicare i limiti deontologici

    La violazione dell’art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto un esposto al CSM senza limitarsi a descrivere il fatto denunciato ma esprimendo altresì giudizi personali e non provati nei confronti del magistrato, alludendo ad un suo interesse personale nella causa, nonché ad un suo atteggiamento razzista, non equilibrato, non diligente, non corretto, ecc.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 116 del 18 aprile 2025

  • Vietato interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025

  • Vietato scrivere un messaggio al giudice per discutere della causa

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025

  • Non sussiste rapporto di specialità tra fra gli artt. 52 e 53 del codice deontologico

    Non sussiste rapporto di specialità, ex art. 15 c.p., fra gli art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → e art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →, giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, richiamando, al riguardo, i principi generali della pari dignità e del reciproco rispetto, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali anzidetti, che potrebbe essere commessa per il tramite della scrittura, sia in giudizio che al di fuori del medesimo, sicché, in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare comportare la violazione di entrambe le norme.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

  • La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al giudice

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, nellambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, l’incolpato depositava memoria difensiva, nella quale, riferendosi al magistrato autore dell’esposto nei suoi confronti, scriveva: “rappresenta un atto di odio, manifestato nei confronti della scrivente, poiché egli era ed è un soggetto collerico, per definizione un “delinquente per senso di colpa”, in quanto era perfettamente a conoscenza di quanto aveva operato ai danni della scrivente, abusando della sua posizione di magistrato, e venendo meno al principio di imparzialità doveroso per un magistrato che nel caso che ci occupa, ha redatto un provvedimento al solo scopo di punire la scrivente per la profonda stima ed amicizia, che mi legava e mi lega, ad un uomo da lui tanto invidiato ed odiato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probitae lealta, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignitadella professione, giacché la liberta che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, nellambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, l’incolpato depositava memoria difensiva, nella quale, riferendosi al magistrato autore dell’esposto nei suoi confronti, scriveva: “rappresenta un atto di odio, manifestato nei confronti della scrivente, poiché egli era ed è un soggetto collerico, per definizione un “delinquente per senso di colpa”, in quanto era perfettamente a conoscenza di quanto aveva operato ai danni della scrivente, abusando della sua posizione di magistrato, e venendo meno al principio di imparzialità doveroso per un magistrato che nel caso che ci occupa, ha redatto un provvedimento al solo scopo di punire la scrivente per la profonda stima ed amicizia, che mi legava e mi lega, ad un uomo da lui tanto invidiato ed odiato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

  • Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti

    Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Nel caso di specie, nellambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, l’incolpato depositava memoria difensiva, nella quale, riferendosi al magistrato autore dell’esposto nei suoi confronti, scriveva: “rappresenta un atto di odio, manifestato nei confronti della scrivente, poiché egli era ed è un soggetto collerico, per definizione un “delinquente per senso di colpa”, in quanto era perfettamente a conoscenza di quanto aveva operato ai danni della scrivente, abusando della sua posizione di magistrato, e venendo meno al principio di imparzialità doveroso per un magistrato che nel caso che ci occupa, ha redatto un provvedimento al solo scopo di punire la scrivente per la profonda stima ed amicizia, che mi legava e mi lega, ad un uomo da lui tanto invidiato ed odiato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

  • Dovere di probità e rapporti con il magistrato – Deduzione in giudizio di un esposto presentato avverso l’organo giudicante – legittimità.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, in un giudizio civile, faccia rilevare l’esistenza di un esposto presentato nei confronti dell’organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere fondatamente che l’iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività. Infatti, la dignità e il rispetto nei confronti dei magistrati non potranno mai arrivare a comprimere il diritto di allegazione di tutto ciò che l’avvocato possa ritenere utile alla difesa, foss’anche ai fini di sollecitare l’astensione del giudice, purché ciò che si allega, appunto, sia vero e documentato e non influenzi negativamente il giudice (come nella specie).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 310 del 5 settembre 2024

    NOTA
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Del Paggio), sentenza del 30 agosto 2002, n. 116.

  • Vietato scrivere un messaggio al giudice per discutere della causa

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa (Nella specie, trattavasi di un messaggio via Messenger relativamente ad una causa in cui l’avvocato era costituito in proprio).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 31 maggio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 42/2020, CNF n. 185/2013, CNF n. 114/2016, CNF n. 228/2015, CNF n. 185/2013, CNF n. 106/2011.

  • I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto-dovere di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 31 maggio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 56/2019, CNF n. 221/2018, CNF n. 113/2018, CNF n. 22/2017, CNF n. 250/2015, CNF n. 20/2014, CNF n. 39/2013, CNF n. 110/2011.