Tag: cdf (nuovo) art. 53

  • La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al giudice

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, nellambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, l’incolpato depositava memoria difensiva, nella quale, riferendosi al magistrato autore dell’esposto nei suoi confronti, scriveva: “rappresenta un atto di odio, manifestato nei confronti della scrivente, poiché egli era ed è un soggetto collerico, per definizione un “delinquente per senso di colpa”, in quanto era perfettamente a conoscenza di quanto aveva operato ai danni della scrivente, abusando della sua posizione di magistrato, e venendo meno al principio di imparzialità doveroso per un magistrato che nel caso che ci occupa, ha redatto un provvedimento al solo scopo di punire la scrivente per la profonda stima ed amicizia, che mi legava e mi lega, ad un uomo da lui tanto invidiato ed odiato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probitae lealta, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignitadella professione, giacché la liberta che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, nellambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, l’incolpato depositava memoria difensiva, nella quale, riferendosi al magistrato autore dell’esposto nei suoi confronti, scriveva: “rappresenta un atto di odio, manifestato nei confronti della scrivente, poiché egli era ed è un soggetto collerico, per definizione un “delinquente per senso di colpa”, in quanto era perfettamente a conoscenza di quanto aveva operato ai danni della scrivente, abusando della sua posizione di magistrato, e venendo meno al principio di imparzialità doveroso per un magistrato che nel caso che ci occupa, ha redatto un provvedimento al solo scopo di punire la scrivente per la profonda stima ed amicizia, che mi legava e mi lega, ad un uomo da lui tanto invidiato ed odiato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

  • Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti

    Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Nel caso di specie, nellambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, l’incolpato depositava memoria difensiva, nella quale, riferendosi al magistrato autore dell’esposto nei suoi confronti, scriveva: “rappresenta un atto di odio, manifestato nei confronti della scrivente, poiché egli era ed è un soggetto collerico, per definizione un “delinquente per senso di colpa”, in quanto era perfettamente a conoscenza di quanto aveva operato ai danni della scrivente, abusando della sua posizione di magistrato, e venendo meno al principio di imparzialità doveroso per un magistrato che nel caso che ci occupa, ha redatto un provvedimento al solo scopo di punire la scrivente per la profonda stima ed amicizia, che mi legava e mi lega, ad un uomo da lui tanto invidiato ed odiato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

  • Dovere di probità e rapporti con il magistrato – Deduzione in giudizio di un esposto presentato avverso l’organo giudicante – legittimità.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, in un giudizio civile, faccia rilevare l’esistenza di un esposto presentato nei confronti dell’organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere fondatamente che l’iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività. Infatti, la dignità e il rispetto nei confronti dei magistrati non potranno mai arrivare a comprimere il diritto di allegazione di tutto ciò che l’avvocato possa ritenere utile alla difesa, foss’anche ai fini di sollecitare l’astensione del giudice, purché ciò che si allega, appunto, sia vero e documentato e non influenzi negativamente il giudice (come nella specie).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 310 del 5 settembre 2024

    NOTA
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Del Paggio), sentenza del 30 agosto 2002, n. 116.

  • Vietato scrivere un messaggio al giudice per discutere della causa

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa (Nella specie, trattavasi di un messaggio via Messenger relativamente ad una causa in cui l’avvocato era costituito in proprio).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 31 maggio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 42/2020, CNF n. 185/2013, CNF n. 114/2016, CNF n. 228/2015, CNF n. 185/2013, CNF n. 106/2011.

  • I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto-dovere di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 31 maggio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 56/2019, CNF n. 221/2018, CNF n. 113/2018, CNF n. 22/2017, CNF n. 250/2015, CNF n. 20/2014, CNF n. 39/2013, CNF n. 110/2011.

  • L’istanza al giudice che allude ad un profonda sfiducia nella magistratura ha rilievo deontologico

    La violazione dell’art. 53 cdf, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto l’anticipazione di una udienza chiosando l’istanza con la frase “Si confida nella Giustizia (se ne esiste ancora un barlume!)”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 27 marzo 2023

  • Espressioni oggettivamente infelici possono rientrare nel limite della continenza

    La valutazione della rilevanza deontologica delle espressioni rivolte al magistrato (art. 52 cdf) e dal contegno assunto nei suoi confronti (art. 53 cdf) non può prescindere dall’analisi del contesto in cui le condotte imputate all’avvocato si sono verificate. Sicché anche espressioni oggettivamente infelici possono rientrare nel limite della continenza nell’utilizzo del linguaggio che deve connotare l’agire dell’avvocato sia nella vita privata che nell’esercizio delle sue funzioni nell’ambito della giurisdizione senza assurgere ad illecito disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022

  • Disciplinare avvocati – Uso, in un atto processuale, di espressioni offensive nei confronti di un magistrato – Violazione concorrente degli artt. 52 e 53 del codice deontologico forense – Ammissibilità – Fondamento.

    In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato, deve escludersi un rapporto di specialità, ex art. 15 c.p., tra l’art. 52 e l’art. 53 del codice deontologico forense, i quali invece si applicano in concorso nel caso in cui l’avvocato usi negli scritti difensivi delle espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di un magistrato, in quanto, mentre l’art. 53 delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti tra avvocati e magistrati, improntati alla pari dignità e al reciproco rispetto, l’art. 52 individua una specifica violazione dei canoni comportamentali che potrebbe essere commessa per il tramite della redazione di atti processuali, tutelando così il decoro e la dignità della stessa professione.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 36660 del 14 dicembre 2022

  • Non sussiste rapporto di specialità tra fra gli artt. 52 e 53 del codice deontologico

    Non sussiste rapporto di specialità fra gli artt. 52 e 53 del codice deontologico, giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, richiamando, al riguardo, i principi generali della pari dignità e del reciproco rispetto, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali anzidetti, che potrebbe essere commessa per il tramite della scrittura, sia in giudizio che al di fuori del medesimo, sicché, in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare comportare la violazione di entrambe le norme.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 56 del 16 luglio 2019.